Art. 36
                             Formazione
1. La formazione e l'aggiornamento professionale del  dirigente  sono
assunti  dalle  amministrazioni come metodo permanente per assicurare
il costante adeguamento delle competenze  manageriali  allo  sviluppo
del  contesto  culturale,  normativo, tecnologico ed organizzativo di
riferimento e a favorire il consolidarsi di una cultura  di  gestione
orientata   al   risultato   e  all'innovazione.  Tale  finalita'  e'
perseguita  per  realizzare   l'   accrescimento   dei   livelli   di
efficienza/efficacia  dell'azione  amministrativa e del miglioramento
della qualita' del servizio.
2. Nei confronti dei dirigenti, la    formazione  ha  in  particolare
l'obiettivo di curare e sviluppare il patrimonio cognitivo necessario
a  ciascun  dirigente, in relazione alle responsabilita' attribuite o
da attribuirsi, anche in  situazioni  di  mobilita',  per  l'ottimale
utilizzo  dei  sistemi  operativi  di  gestione  delle risorse umane,
finanziarie e tecniche.
3. Ciascuna  amministrazione, sulla base dei relativi stanziamenti di
bilancio, definisce annualmente la quota delle risorse  da  destinare
ad  iniziative  di  formazione dei dirigenti. Le iniziative formative
sono  realizzate  dall'  amministrazione,  nell'ambito   dei   propri
obiettivi di sviluppo e nel rispetto dei criteri generali definiti ai
sensi dell' art. 8, avvalendosi della Scuola Superiore della P.A., e,
per  quanto  riguarda i  dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco,   delle   Scuole   Centrali   Antincendi,      nonche'   della
collaborazione   di   Universita',   soggetti   pubblici  o  societa'
specializzate nel settore.
4. La partecipazione  alle  iniziative  di  formazione,  inserite  in
appositi  percorsi  formativi,  anche  individuali,  viene concordata
dall'amministrazione con i dirigenti interessati  ed  e'  considerata
servizio utile a tutti gli effetti.
5.  Il dirigente puo' partecipare, senza oneri per l'amministrazione,
a corsi di formazione ed aggiornamento professionale   che  siano  in
linea  con  le  finalita'  indicate  nei  commi 1 e 2. A tal fine, al
dirigente  puo'  essere  concesso  un  periodo  di  aspettativa   non
retribuita  per  motivi di studio della durata massima di tre mesi in
un anno.
6.  Qualora l'amministrazione riconosca l'effettiva connessione delle
iniziative  di  formazione  e  aggiornamento  svolte dal dirigente ai
sensi  del  comma  5  con  l'attivita'  di  servizio   e   l'incarico
affidatogli,  puo'  concorrere  con  un proprio contributo alla spesa
sostenuta e debitamente documentata.