Art. 36 Formazione 1. La formazione e l'aggiornamento professionale del dirigente sono assunti dalle amministrazioni come metodo permanente per assicurare il costante adeguamento delle competenze manageriali allo sviluppo del contesto culturale, normativo, tecnologico ed organizzativo di riferimento e a favorire il consolidarsi di una cultura di gestione orientata al risultato e all'innovazione. Tale finalita' e' perseguita per realizzare l' accrescimento dei livelli di efficienza/efficacia dell'azione amministrativa e del miglioramento della qualita' del servizio. 2. Nei confronti dei dirigenti, la formazione ha in particolare l'obiettivo di curare e sviluppare il patrimonio cognitivo necessario a ciascun dirigente, in relazione alle responsabilita' attribuite o da attribuirsi, anche in situazioni di mobilita', per l'ottimale utilizzo dei sistemi operativi di gestione delle risorse umane, finanziarie e tecniche. 3. Ciascuna amministrazione, sulla base dei relativi stanziamenti di bilancio, definisce annualmente la quota delle risorse da destinare ad iniziative di formazione dei dirigenti. Le iniziative formative sono realizzate dall' amministrazione, nell'ambito dei propri obiettivi di sviluppo e nel rispetto dei criteri generali definiti ai sensi dell' art. 8, avvalendosi della Scuola Superiore della P.A., e, per quanto riguarda i dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle Scuole Centrali Antincendi, nonche' della collaborazione di Universita', soggetti pubblici o societa' specializzate nel settore. 4. La partecipazione alle iniziative di formazione, inserite in appositi percorsi formativi, anche individuali, viene concordata dall'amministrazione con i dirigenti interessati ed e' considerata servizio utile a tutti gli effetti. 5. Il dirigente puo' partecipare, senza oneri per l'amministrazione, a corsi di formazione ed aggiornamento professionale che siano in linea con le finalita' indicate nei commi 1 e 2. A tal fine, al dirigente puo' essere concesso un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di studio della durata massima di tre mesi in un anno. 6. Qualora l'amministrazione riconosca l'effettiva connessione delle iniziative di formazione e aggiornamento svolte dal dirigente ai sensi del comma 5 con l'attivita' di servizio e l'incarico affidatogli, puo' concorrere con un proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata.