Art. 37 Patrocinio legale 1. Ai sensi dell' art. 18 della legge 23 maggio 1997, n. 135, ciascuna Azienda assume, in favore dei dirigenti del comparto, l'onere dell'assistenza legale, in ogni ordine e grado di giudizio, nei procedimenti penali e civili per responsabilita' conseguenti all'espletamento dei propri compiti istituzionali, escluse le ipotesi di dolo e colpa grave, incaricandone l'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 44 del R.D. 1611 del 1933 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero rimborsando le spese del patrocinio legale autonomamente eletto dal dirigente. 2. Le spese di cui al comma 1, relative a procedimenti conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la responsabilita' per dolo o colpa grave del dirigente, sono rimborsate nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. 3. Le Aziende, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, che dovranno essere restituite nel caso che la sentenza definitiva accerti la responsabilita' per dolo o colpa grave del dirigente. 4. Nell'ambito della contrattazione decentrata possono identificarsi ulteriori forme di tutela, comunque attinenti alla responsabilita' civile e al patrocinio legale, da realizzarsi mediante utilizzo e nei limiti delle risorse eventualmente disponibili per iniziative analoghe per il personale con qualifica dirigenziale.