Art. 37
                          Patrocinio legale
1. Ai sensi dell' art.  18  della  legge  23  maggio  1997,  n.  135,
ciascuna    Azienda  assume,    in favore dei dirigenti del comparto,
l'onere  dell'assistenza legale, in ogni ordine e grado di  giudizio,
nei  procedimenti  penali  e  civili  per responsabilita' conseguenti
all'espletamento dei propri compiti istituzionali, escluse le ipotesi
di  dolo e colpa grave, incaricandone  l'Avvocatura dello  Stato,  ai
sensi  dell'art. 44 del R.D. 1611 del 1933 e successive modificazioni
ed  integrazioni,  ovvero rimborsando le spese  del patrocinio legale
autonomamente eletto dal dirigente.
2. Le spese  di cui al comma 1, relative a procedimenti conclusi  con
sentenza o provvedimento che escluda la responsabilita'  per  dolo  o
colpa  grave  del dirigente,  sono rimborsate nei limiti riconosciuti
congrui dall'Avvocatura dello Stato.
3. Le Aziende, sentita l'Avvocatura dello  Stato,  possono  concedere
anticipazioni  del  rimborso, che dovranno essere restituite nel caso
che la  sentenza definitiva  accerti la responsabilita'  per  dolo  o
colpa grave del dirigente.
4.  Nell'ambito della contrattazione decentrata possono identificarsi
ulteriori forme di tutela,  comunque attinenti  alla  responsabilita'
civile  e al patrocinio legale, da    realizzarsi   mediante utilizzo
e nei limiti delle risorse eventualmente disponibili  per  iniziative
analoghe per il personale con qualifica dirigenziale.