Art. 45
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per i trattamenti svolti
senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati che non
riguardano taluni dei dati di cui agli articoli 22 e 24, le
disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1
gennaio 1998. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 2
della legge 30 settembre 1993, n. 388, la presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai trattamenti di dati effettuati
in esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a)
e alla nomina del Garante.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti nominativi della Repubblica
italiana. E' fatto d'obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 dicembre 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
FLICK, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli FLICK
Nota all'art. 45:
Per il testo dell'art. 9 della legge 30 settembre 1993,
n. 388, vedi nella nota all'art. 42.