Art. 47.

  1.  I  procedimenti  pendenti  alla  data di efficacia del presente
decreto  presso le sezioni distaccate delle preture circondariali che
devono  essere  definiti  dal  tribunale, sono trattati nella sezione
distaccata  di  tribunale  la  cui  circoscrizione comprende l'intero
territorio  della  soppressa  sezione  distaccata  di  pretura, o, in
mancanza, nella sede principale.
  2.  I  procedimenti  pendenti  davanti  ai  tribunali  alla data di
efficacia del presente decreto sono trattati nella sede principale.