Art. 48.

  1.  Nelle  sezioni  distaccate  di  tribunale la cui circoscrizione
comprende  l'intero  territorio  di  una  o  piu'  soppresse  sezioni
distaccate  di  pretura,  e'  mantenuto  l'ufficio del pretore per la
definizione  dei  procedimenti  pendenti  alla  data di efficacia del
presente   decreto   ai  quali  continuano  ad  applicarsi  le  norme
anteriormente vigenti.
  2.  Il  funzionamento  dell'ufficio  del  pretore presso le sezioni
distaccate del tribunale e' assicurato mediante applicazione, anche a
tempo  parziale,  dei  magistrati addetti alla sezione distaccata del
tribunale  e  con  l'utilizzazione  dei locali, del personale e delle
attrezzature di quest'ultima.
  3.  Il  presidente  del  tribunale designa con decreto i magistrati
applicati  all'ufficio  del  pretore incaricati della trattazione dei
singoli procedimenti, indicando i giorni in cui essi tengono udienza,
in modo che sia assicurata, di norma, la definizione dei procedimenti
da  parte  degli  stessi  magistrati  ai  quali  erano  in precedenza
assegnati.  Il  decreto  e'  trasmesso,  previo  parere del consiglio
giudiziario, al Consiglio superiore della magistratura.
  4.  Se  la circoscrizione di una soppressa sezione distaccata della
pretura    circondariale    non   e'   interamente   compresa   nella
circoscrizione   di   una   sezione   distaccata   del  tribunale,  i
procedimenti di cui al comma 1 sono definiti dall'ufficio del pretore
della sede circondariale.