Art. 41
             (Istituzione del ministero e attribuzioni)

  1. E' istituito il ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  2.  Al  ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti
   allo  Stato in materia di identificazione delle linee fondamentali
   dell'assetto    del   territorio   con   riferimento   alle   reti
   infrastrutturali   e   al   sistema  delle  citta'  e  delle  aree
   metropolitane;   reti   infrastrutturali  e  opere  di  competenza
   statale;   politiche   urbane  e  dell'edilizia  abitativa;  opere
   marittime e infrastrutture idrauliche; trasporti e viabilita'.
  3.  Al  ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti risorse, le
   funzioni  e  i  compiti  dei  ministeri  dei lavori pubblici e dei
   trasporti  e  della  navigazione,  nonche' del dipartimento per le
   aree  urbane  istituito  presso  la  presidenza  del consiglio dei
   ministri,   eccettuate   quelle  attribuite,  anche  dal  presente
   decreto,  ad  altri ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve
   le  funzioni  conferite  alle regioni e agli enti locali, anche ai
   sensi  e  per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1,
   lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
 
          Nota all'art. 41:
            - Per il testo degli articoli 1, comma 2, e 3,  comma  1,
          della legge n. 59 del 1997, si veda in nota all'art. 23.