Art. 42
                          (Aree funzionali)

  1.  Il  ministero  svolge in particolare le funzioni e i compiti di
   spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
    a)  programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle
   reti infrastrutturali di interesse nazionale, ivi comprese le reti
   elettriche,  idrauliche  e  acquedottistiche,  e delle altre opere
   pubbliche  di  competenza  dello  Stato, ad eccezione di quelle in
   materia  di  difesa;  qualificazione  degli  esecutori  di  lavori
   pubblici; costruzioni nelle zone sismiche; integrazione modale fra
   i sistemi di trasporto;
    b) edilizia residenziale; aree urbane;
    c)  navigazione  e  trasporto  marittimo;  vigilanza  sui  porti;
   demanio  marittimo;  sicurezza della navigazione e trasporto nelle
   acque  interne;  programmazione,  previa  intesa  con  le  regioni
   interessate,   del  sistema  idroviario  padano-veneto;  aviazione
   civile e trasporto aereo;
    d)  trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e sicurezza dei
   trasporti terrestri.
  2.   Il   ministero   svolge,   altresi',  funzioni  e  compiti  di
   monitoraggio,  controllo e vigilanza nelle aree di cui al comma 1,
   nonche'  funzioni di vigilanza sui gestori del trasporto derivanti
   dalla  legge,  dalla concessione e dai contratti di programma o di
   servizio,  fatto  salvo quanto previsto dal decreto legislativo 16
   marzo 1999, n. 79.
 
          Nota all'art. 42:
            - Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 concernente
          "Attuazione della direttiva 96/1992/CE recante norme comuni
          per  il  mercato  interno dell'energia elettrica", e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo  1999,  n.
          75.