Art. 43 (Ordinamento) 1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali definite dal precedente articolo. 2. Il ministero si avvale degli uffici territoriali del governo, dell'agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture e delle capitanerie di porto, alle quali non si applica il disposto dell'articolo 11.