Art. 43
                            (Ordinamento)

  1.  Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi
   degli  articoli  4 e 5. Il numero dei dipartimenti non puo' essere
   superiore  a  quattro,  in relazione alle aree funzionali definite
   dal precedente articolo.
  2.  Il  ministero  si avvale degli uffici territoriali del governo,
   dell'agenzia  dei  trasporti  terrestri  e  delle infrastrutture e
   delle  capitanerie di porto, alle quali non si applica il disposto
   dell'articolo 11.