Art. 44
      (Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture)

  1.   E'   istituita  l'agenzia  dei  trasporti  terrestri  e  delle
   infrastrutture nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
  2. L'agenzia svolge le funzioni spettanti allo Stato in relazione:
    a)  alla  definizione  degli  standard e prescrizioni tecniche in
   materia di sicurezza dei trasporti terrestri;
    b)  alla  vigilanza  ai  fini  della  sicurezza  dei trasporti ad
   impianto  fisso,  fatto  salvo  quanto  stabilito dall'articolo 4,
   comma  1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
   422;
    c)  alla  omologazione e approvazione dei veicoli a motore e loro
   rimorchi, loro componenti e unita' tecniche indipendenti;
    d)  alla vigilanza e al controllo tecnico in materia di revisioni
   generali  e parziali sui veicoli a motore e i loro rimorchi, anche
   se  svolte  tramite officine autorizzate ai sensi della lettera d)
   del  comma  3  dell'articolo  105 del decreto legislativo 31 marzo
   1998,  n.  112, nonche' in materia di visite e prove di veicoli in
   circolazione  per  trasporti nazionali e internazionali, anche con
   riferimento  ai veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e
   deperibili;
    e) alla certificazione attribuita all'organismo notificato di cui
   all'articolo  20  della  direttiva  96/48  CE del Consiglio del 23
   luglio  1996,  ed  in generale alla certificazione in applicazione
   delle   norme  di  base  nell'ambito  dei  sistemi,  sottosistemi,
   prodotti e processi relativi ai sistemi di trasporto;
    f)  alla  definizione  di  standard  e  prescrizioni  tecniche in
   materia  di  sicurezza  stradale  e  norme  tecniche relative alle
   strade  e  loro  pertinenze ed alla segnaletica stradale, ai sensi
   del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
    g)  ai  collegamenti  informatici  e  alle  banche dati nazionali
   gestiti  presso  il  centro elaborazione dati della motorizzazione
   civile.
  3.     Spetta     altresi'     all'agenzia     il     coordinamento
   dell'interoperabilita' dei sistemi di trasporto.
  4.   All'agenzia   sono   assegnate  le  competenze  progettuali  e
   gestionali in materia di infrastrutture di competenza statale, ivi
   comprese quelle esercitate dai provveditorati alle opere pubbliche
   e dagli uffici opere marittime.
  5.  Sono soppresse le strutture del ministero dei trasporti e della
   navigazione  e  del  ministero dei lavori pubblici che svolgono le
   funzioni   ed  i  compiti  demandati  all'agenzia,  ai  sensi  dei
   precedenti commi. Il relativo personale e le relative risorse sono
   assegnate all'agenzia.
  6.  L'agenzia puo' articolarsi in strutture territoriali di livello
   regionale.
 
          Note all'art. 44:
            -  Il  testo dell'art. 4, comma 1, lettera b) del decreto
          legislativo n. 422 del 1997, (Conferimento alle regioni  ed
          agli  enti  locali  di  funzioni  e  compiti  in materia di
          trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo  4,  comma
          4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente:
            "Art.  4  (Competenze  dello Stato nel trasporto pubblico
          regionale e  locale).  -  1.  Nella  materia  del  servizio
          pubblico   di   trasporto   regionale  e  locale,  sono  di
          competenza dello Stato esclusivamente:
             a) (Omissis);
             b) le funzioni m materia di sicurezza, di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 11  luglio  1980,  n.  753,
          tranne  quelle  relative  al  rilascio  del nulla osta allo
          svolgimento dei servizi di trasporto su gomma e quelle rel-
          ative   all'accertamento   di    cui    all'ultimo    comma
          dell'articolo 5 dello stesso decreto n. 753".
            -  L'art.  105 comma 3, del citato decreto legislativo n.
          112 del 1998, cosi' recita:
            "3. Sono attribuite alle province, ai sensi del  comma  2
          dell'articolo  4  della  legge  15  marzo  1997,  n. 59, le
          funzioni relative:
             a)   alla    autorizzazione    e    vigilanza    tecnica
          sull'attivita'  svolta  dalle  autoscuole  e  dalle  scuole
          nautiche;
             b)  al  riconoscimento  dei  consorzi  di   scuole   per
          conducenti di veicoli a motore;
             c) agli esami per il riconoscimento dell'idoneita' degli
          insegnanti e istruttori di autoscuola;
             d)   al  rilascio  di  autorizzazione  alle  imprese  di
          autoriparazione  per  l'esecuzione  delle  revisioni  e  al
          controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;
             e)    al   controllo   sull'osservanza   delle   tariffe
          obbligatorie a forcella nel settore  dell'autotrasporto  di
          cose per conto terzi;
             f)  al  rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci
          per conto proprio;
             g)  agli  esami  per   il   conseguimento   dei   titoli
          professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi
          e di autotrasporto di persone su strada e dell'idoneita' ad
          attivita'  di  consulenza  per la circolazione dei mezzi di
          trasporto su strada;
             h)   alla   tenuta   degli   albi   provinciali,   quali
          articolazioni        dell'albo        nazionale       degli
          autotrasportatori.".
            - L'art. 20 della direttiva 96/48/CE del  Consiglio,  del
          23  luglio 1996, relativa all'interoperabilita' del sistema
          ferroviario transeuropeo ad alta velocita', e' il seguente:
            "Art.  20.  -  1.  Gli  Stati  membri   notificano   alla
          Commissione   e  agli  altri  Stati  membri  gli  organismi
          incaricati di svolgere la procedura  di  valutazione  della
          conformita' e dell'idoneita' all'impiego di cui all'art. 13
          e  la  procedura  di verifica di cui alI'art. 18, indicando
          per ciascuno di essi il settore di competenza.
            La Commissione attribuisce loro numeri di identificazione
          e pubblica nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
          l'elenco di questi organismi con il  rispettivo  numero  di
          identificazione  nonche'  i  settori  di loro competenza, e
          provvede al suo aggiornamento.
            2.  Gli  Stati  membri  devono applicare i criteri di cui
          all'allegato VII per  la  valutazione  degli  organismi  da
          notificare.  Gli  organismi  che  soddisfano  i  criteri di
          valutazione previsti nelle norme  europee  pertinenti  sono
          considerati conformi a detti criteri.
            3.   Uno  Stato  membro  ritira  l'autorizzazione  ad  un
          organismo  che  non  soddisfa  piu'  i   criteri   di   cui
          all'allegato   VII.   Esso  ne  informa  immediatamente  la
          Commissine e gli altri Stati membri.
            4. Se uno Stato membro o la Commissione ritengono che  un
          organismo  notificato da un altro Stato membro non soddisfi
          i criteri pertinenti, viene interpellato  il  comitato  che
          esprime il suo parere entro un periodo di tre mesi; in base
          al  parere  del  comitato,  la Commissione informa lo Stato
          membro interessato  in  merito  alle  modifiche  necessarie
          affinche'  l'organismo notificato possa conservare lo  sta-
          tus che gli e' stato riconosciuto.
            5.  Se  del  caso,  il  coordinamento   degli   organismi
          notificati e' attuato a norma dell'art. 21, paragrafo 4".
            -  Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante
          "Nuovo  codice  della  strada"  e'  stato  pubblicato   nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 18 maggio
          1992, n. 114.