Art. 34. 1. La formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di tipologia e durata di cui all'articolo 20 e comuni a tutti o a due o piu' Stati membri, si svolge a tempo pieno. 2. E' soggetta alle disposizioni del presente decreto legislativo anche la formazione specialistica dei medici ammessi a scuole di tipologia non comune a due o piu' Stati membri dell'Unione europea e attivate per corrispondere a specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale. 3. L'elenco delle specializzazioni di cui al presente articolo 6 predisposto ed aggiornato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanita'. 4. L'accesso alla formazione specialistica non e' consentita ai titolari di specializzazione conseguita ai sensi dell'articolo 20 o di diploma di formazione specifica in medicina generale.