Art. 34.

  1.  La  formazione  specialistica  dei  medici  ammessi alle scuole
universitarie   di  specializzazione  in  medicina  e  chirurgia,  di
tipologia  e durata di cui all'articolo 20 e comuni a tutti o a due o
piu' Stati membri, si svolge a tempo pieno.
  2.  E'  soggetta alle disposizioni del presente decreto legislativo
anche  la  formazione  specialistica  dei  medici ammessi a scuole di
tipologia  non comune a due o piu' Stati membri dell'Unione europea e
attivate   per  corrispondere  a  specifiche  esigenze  del  servizio
sanitario nazionale.
  3.  L'elenco  delle  specializzazioni di cui al presente articolo 6
predisposto ed aggiornato con decreto del Ministro dell'universita' e
della  ricerca  scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro
della sanita'.
  4.  L'accesso  alla  formazione  specialistica non e' consentita ai
titolari  di  specializzazione conseguita ai sensi dell'articolo 20 o
di diploma di formazione specifica in medicina generale.