Art. 35.

  1.  Con  cadenza triennale ed entro il 30 aprile del terzo anno, le
regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto
delle  relative  esigenze  sanitarie e sulla base di una approfondita
analisi della situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei
medici  specialisti  da  formare  comunicandolo  al  Ministero  della
sanita' e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
Entro  il  30  giugno  del  terzo  anno il Ministro della sanita', di
concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e  tecnologica  e  con  il  Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica,  sentita  la  conferenza  permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano, determina il numero globale degli specialisti da formare
annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto
delle  esigenze  di  programmazione  delle  regioni  e delle province
autonome  di  Trento  e di Bolzano con riferimento alle attivita' del
servizio sanitario nazionale.
  2.  In  relazione  al  decreto  di  cui  al  comma  1,  il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisito
il  parere  del Ministro della sanita', determina il numero dei posti
da  assegnare  a  ciascuna  scuola di specializzazione accreditata ai
sensi  dell'articolo 43, tenuto conto della capacita' ricettiva e del
volume  assistenziale  delle  strutture sanitarie inserite nella rete
formativa della scuola stessa.
  3.  Nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui al
comma  1,  e'  stabilita, d'intesa con il Ministero della difesa, una
riserva di posti complessivamente non superiore al 5 per cento per le
esigenze  della  sanita'  militare, nonche' d'intesa con il Ministero
degli  affari  esteri,  il  numero  dei  posti da riservare ai medici
stranieri  provenienti  dai Paesi in via di sviluppo. La ripartizione
tra  le  singole  scuole  dei  posti  riservati  e' effettuata con il
decreto  di  cui  al  comma 2, sentito, per gli aspetti relativi alla
sanita' militare, il Ministero della difesa.
  4.  Il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
tecnologica,   su   proposta   del   Ministro   della  sanita',  puo'
autorizzare,   per   specifiche   esigenze   del  servizio  sanitario
nazionale,  l'ammissione,  alle  scuole,  nel  limite di un dieci per
cento  in  piu'  del  numero  di  cui  al  comma  1 e della capacita'
recettiva  delle  singole  scuole,  di  personale  medico  di  ruolo,
appartenente   a  specifiche  categorie,  in  servizio  in  strutture
sanitarie  diverse  da  quelle  inserite  nella  rete formativa della
scuola.
 5.  Per  usufruire  dei  posti  riservati  di  cui  al comma 3 e per
accedere  in  soprannumero  ai  sensi del comma 4, i candidati devono
aver  superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della
scuola.