Art. 36. 
 
  1. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente   decreto   legislativo,   con    decreto    del    Ministro
dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sono
determinati  le   modalita'   per   l'ammissione   alle   scuole   di
specializzazione, i contenuti e le modalita' delle prove,  nonche'  i
criteri per la valutazione dei titoli e  per  la  composizione  delle
commissioni giudicatrici nel rispetto dei seguenti principi: 
   a) le prove di ammissione si svolgono a  livello  locale,  in  una
medesima data per ogni singola tipologia, con  contenuti  definiti  a
livello nazionale, secondo  un  calendario  predisposto  con  congruo
anticipo e adeguatamente pubblicizzato; 
   b) i  punteggi  delle  prove  sono  attribuiti  secondo  parametri
oggettivi; 
   c) appositi punteggi sono assegnati, secondo parametri  oggettivi,
al voto di laurea e al curriculum degli studi: 
   d) le commissioni sono costituite a livello locale secondo criteri
predeterminati. 
  2. Nelle more dell'adozione del decreto  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo si applica l'articolo 3 del decreto  legislativo  8
agosto 1991, n. 257. 
 
          Nota all'art. 36:
            - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo
          8  agosto  1991,  n.  257,  concernente:  "Attuazione della
          direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio del 26  gennaio  1982,
          recante   modifica  di  precedenti  direttive  in  tema  di
          formazione dei medici specialisti, a  norma  dell'art.    6
          della  legge  29  dicembre  1990, n. 428 (Legge comunitaria
          1990)":
            "Art.   3.   -   1.   L'ammissione   alle    scuole    di
          specializzazione   avviene  secondo  le  modalita'  di  cui
          all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica  10
          marzo 1982, n. 162.
            2.  Le modalita' per la costituzione delle commissioni di
          ammissione e di esame finale di cui all'art.  4,  comma  5,
          sono  disciplinate  dal  regolamento didattico di ateneo di
          cui all'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341".