Art. 36. 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati le modalita' per l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e le modalita' delle prove, nonche' i criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione delle commissioni giudicatrici nel rispetto dei seguenti principi: a) le prove di ammissione si svolgono a livello locale, in una medesima data per ogni singola tipologia, con contenuti definiti a livello nazionale, secondo un calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente pubblicizzato; b) i punteggi delle prove sono attribuiti secondo parametri oggettivi; c) appositi punteggi sono assegnati, secondo parametri oggettivi, al voto di laurea e al curriculum degli studi: d) le commissioni sono costituite a livello locale secondo criteri predeterminati. 2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1 del presente articolo si applica l'articolo 3 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.
Nota all'art. 36: - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, concernente: "Attuazione della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990)": "Art. 3. - 1. L'ammissione alle scuole di specializzazione avviene secondo le modalita' di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. 2. Le modalita' per la costituzione delle commissioni di ammissione e di esame finale di cui all'art. 4, comma 5, sono disciplinate dal regolamento didattico di ateneo di cui all'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341".