Art. 38.

  1.  Con  la  sottoscrizione  del  contratto il medico in formatione
specialistica  si  impegna  a  seguire, con profitto, il programma di
formazione  svolgendo le attivita' teoriche e pratiche previste dagli
ordinamenti  e regolamenti didattici determinati secondo la normativa
vigente  in  materia,  in  conformita'  alle  indicazioni dell'Unione
europea.  Ogni  attivita'  formativa  e  assistenziale  dei medici in
formazione   specialistica  si  svolge  sotto  la  guida  di  tutori,
designati  annualmente  dal  consiglio  della  scuola,  sulla base di
requisiti  di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curric-
ulum  professionale, di documentata capacita' didattico-formativa. Il
numero  di  medici  in  formazione  specialistica per tutore non puo'
essere superiore a 3 e varia secondo le caratteristiche delle diverse
specializzazioni.
  2.  Le modalita' di svolgimento delle attivita' teoriche e pratiche
dei  medici in formazione, ivi compresa la rotazione tra le strutture
inserite  nella  rete  formativa,  nonche'  il  numero  minimo  e  la
tipologia degli interventi pratici che essi devono aver personalmente
eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, sono
preventivamente determinati dal consiglio della scuola in conformita'
agli ordinamenti e regolamenti didattici di cui al comma 1, ed e agli
accordi fra le universita' e le aziende sanitarie di cui all'articolo
6,  comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e suc-
cessive  modificazioni.  Il  programma'  generale di formazione della
scuola  di  specializzazione  e'  portato  a  conoscenza  del  medico
all'inizio  del periodo di formazione ed e' aggiornato annualmente in
relazione  alle  mutate  necessita'  didattiche  ed  alle  specifiche
esigenze del programma di formazione del medico stesso.
  3.  La  formazione del medico specialista implica la partecipazione
guidata  alla totalita' delle attivita' mediche dell'unita' operativa
presso  la  quale e' assegnato dal Consiglio della scuola, nonche' la
graduale  assunzione  di  compiti  assistenziali  e  l'esecuzione  di
interventi  con  autonomia  vincolate  alle  direttive  ricevute  dal
tutore,  di  intesa  con  la  direzione  sanitaria  e  con  dirigenti
responsabili  delle  strutture  delle aziende sanitarie presso cui si
svolge  la  formazione.  In  nessun  caso  l'attivita'  del medico in
formazione specialistica e' sostitutiva del personale di ruolo.
  4.  I tempi e le modalita' di svolgimento dei compiti assistenziali
nonche'  la  tipologia  degli  interventi che il medico in formazione
specialistica  deve  eseguire  sono  concordati  dal  Consiglio della
scuola  con  la  direzione  sanitaria  e con i dirigenti responsabili
delle  strutture  delle  aziende  sanitarie presso le quali lo stesso
svolge  la formazione sulla base del programma formativo personale di
cui  al  comma  2.  Le  attivita'  e gli interventi sono illustrati e
certificati, controfirmati dal medico in formazione specialistica, su
un  apposito  libretto  personale di formazione, a cura del dirigente
responsabile  dell'unita'  operativa  presso  la  quale  il medico in
formazione   specialistica  volta  per  volta  espleta  le  attivita'
assistenziali previste dal programma formativo di cui al comma 2.
  5.  L'attivita'  tutoriale,  ove  svolta  da dirigenti sanitari nei
confronti   dei   medici  in  formazione  specialistica,  costituisce
specifico  titolo  da  valutare  per  il  conferimento  di  incarichi
comportanti   direzione  di  struttura,  ovvero  per  l'accesso  agli
incarichi di secondo livello dirigenziale.
 
          Nota all'art. 38:
            -  Il  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n. 502,
          concerne: "Riordino della disciplina in materia  sanitaria,
          a  norma  dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
          L'art. 6, comma 2, del suddetto decreto cosi' dispone:
            "2. Per soddisfare le specifiche  esigenze  del  Servizio
          sanitario   nazionale,   connesse   alla  formazione  degli
          specializzandi e  all'accesso  ai  ruoli  dirigenziali  del
          Servizio  sanitario  nazionale, le universita' e le regioni
          stipulano specifici protocolli di intesa  per  disciplinare
          le  modalita' della reciproca collaborazione. I rapporti in
          attuazione delle predette intese sono regolati con appositi
          accordi tra le  universita',  le  aziende  ospedaliere,  le
          unita'  sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura a
          carattere  scientifico  e  gli   istituti   zooprofilattici
          sperimentali.  Ferma  restando la disciplina di cui decreto
          legislativo  8  agosto  1991,  n.  257,  sulla   formazione
          specialistica,  nelle  scuole  di specializzazione attivate
          presso le predette  strutture  sanitarie  in  possesso  dei
          requisiti di idoneita' di cui all'art. 7 del citato decreto
          legislativo  n.  257/1991),  la  titolarita'  dei  corsi di
          insegnamento    previsti     dall'ordinamento     didattico
          universitario  e'  affidata  ai  dirigenti  delle strutture
          presso  le  quali  si  svolge  la  formazione   stessa   in
          conformita'  ai  protocolli  d'intesa di cui al comma 1. Ai
          fini della programmazione del numero degli  specialisti  da
          formare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del
          decreto  legislativo  8  agosto  1991, n 257, tenendo anche
          conto  delle   esigenze   conseguenti   alle   disposizioni
          sull'accesso alla dirigenza di cui all'art. 15 del presente
          decreto.  Il  diploma di specializzazione conseguito presso
          le predette scuole e'  rilasciato  a  firma  del  direttore
          della  scuola  e  del  rettore dell'universita' competente.
          Sulla base delle esigenze di formazione  e  di  prestazioni
          rilevate dalla programmazione regionale, analoghe modalita'
          per  l'istituzione  dei  corsi  di specializzazione possono
          essere previste per  i  presidi  ospedalieri  delle  unita'
          sanitarie  locali,  le  cui strutture siano in possesso dei
          requisiti di idoneita' previsti  dall'art.  7  del  decreto
          legislativo 8 agosto 1991, n. 257".