Art. 40.

  1.  Per  la  durata  del  la  formazione a tempo pieno al medico e'
inibito  l'esercizio  di  attivita'  libero-professionale all'esterno
delle  strutture  assistenziali  in  cui si effettua la formazione ed
ogni  rapporto  convenzionale  o  precario  con il servizio sanitario
nazionale  o  enti  e  istituzioni  pubbliche  e  private.  L'impegno
richiesto  per  la formazione specialistica e' pari a quello previsto
per  il  personale  medico  del  Servizio sanitario nazionale a tempo
pieno,   assicurando   la   facolta'   dell'esercizio   della  libera
professione intramuraria.
  2.  Il medico in formazione specialistica, ove sussista un rapporto
di pubblico impiego, e' collocato, compatibilmente con le esigenze di
servizio,  in  posizione  di  aspettativa  senza  assegni, secondo le
disposizioni   legislative   contrattuali   vigenti.  Il  periodo  di
aspettativa  e'  utile  ai  fini della progressione di carriera e del
trattamento di quiescenza e di previdenza.
  3.   Gli   impedimenti  temporanei  superiori  ai  quaranta  giorni
lavorativi  consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia,
sospendono  il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua
durata  non  e'  ridotta  a causa delle suddette sospensioni. Restano
ferme  le  disposizioni  in materia di tutela della gravidanza di cui
alla  legge  30  dicembre  1971, n. 1204, e successive modificazioni,
nonche'  quelle  sull'adempimento  del  servizio militare di cui alla
legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni.
  4.  Non  determinano  interruzione  della  formazione, e non devono
essere  recuperate,  le assenze per motivi personali, preventivamente
autorizzate  salvo  causa  di forza maggiore, che non superino trenta
giorni  complessivi  nell'anno  accademico  e  non  pregiudichino  il
raggiungimento  degli  obiettivi  formativi.  In  tali casi non vi e'
sospensione  del  trattamento economico di cui all'articolo 39, comma
3.
  5.  Durante  i  periodi  di  sospensione della formazione di cui al
comma  3,  al  medico  in  formazione compete esclusivamente la parte
fissa  del trattamento economico limitatamentc ad un periodo di tempo
complessivo  massimo  di  un  anno oltre quelli previsti dalla durata
legale del corso.
  6. Nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica
integrata tra universita' italiane ed universita' di Paesi stranieri,
la   formazione  specialistica  puo'  svolgersi  anche  in  strutture
sanitarie  dei  predetti Paesi, in conformita' al programma formativo
personale  del  medico  e  su indicazione del consiglio della scuola,
fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  12  del decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, 162.
 
          Note all'art. 40:
            - Per quanto concerne la legge dicembre 1971, n. 1204,  e
          la  legge  24  dicembre  1986,  n.  958, si veda nelle note
          all'art. 21.
            - Il decreto del Presidente  della  Repubblica  10  marzo
          1982,  n.    162,  concerne:  "Riordinamento  delle  scuole
          dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e
          dei corsi di perfezionamento".    L'art.  12  del  suddetto
          decreto cosi' dispone:
            "Art.    12.    -    L'istituzione    delle   scuole   di
          specializzazione     e'     disposta     nello      statuto
          dell'universita'.
            Le   universita'  e  gli  istituti  universitari  possono
          istituire  scuole  di   specializzazione   rispondenti   ad
          esigenze  di  specificita'  professionale, nei limiti delle
          disponibilita' di personale docente e non docente,  nonche'
          di  idonee  strutture  e  attrezzature,  acquisite  anche a
          seguito   di   convenzioni   stipulate    in    conformita'
          dell'ordinamento   universitario,   necessari  all'efficace
          svolgimento dei corsi.
            Gli statuti delle universita' stabiliscono, nel  rispetto
          di  quanto  previsto  nel  precedente  art.  3 per ciascuna
          scuola di specializzazione, la durata del corso di  studio,
          l'elenco  delle  materie  obbligatorie  di insegnamento, la
          loro distribuzione e la propedeuticita'  nei  diversi  anni
          del corso, l'eventuale indicazione delle materie opzionali,
          le   attivita'   pratiche  da  svolgere,  le  modalita'  di
          frequenza delle attivita' didattiche e pratiche, stabilendo
          la frequenza necessaria per sostenere gli esami  annuali  e
          finali,  la  determinazione del diploma di laurea richiesto
          per l'ammissione, le modalita' di svolgimento degli esami.
            Ai fini della frequenza e  delle  attivita'  pratiche  va
          riconosciuta  utile,  sulla  base di idonea documentazione,
          l'attivita' svolta dallo  specializzando  in  strutture  di
          servizio  socio-sanitario  attinenti alla specializzazione,
          anche all'estero o nell'ambito  di  quanto  previsto  dalla
          legge  9  febbraio  1979, n. 38, in materia di cooperazione
          dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
            Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni
          per  le  tasse  erariali,  i  contributi  a  carico   degli
          specializzandi   sono   stabiliti   con  deliberazione  del
          consiglio di amministrazione dell'universita'".