Art. 41. 1. Il trattamento economico e' assoggettato alle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476. 2. Ai fini previdenziali ed assistenziali, la contribuzione dovuta dal datore di lavoro e' pari al 75 per cento di quella ordinaria per il settore sanitario, rideterminabile con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanita', del tesoro, bilancio e programmazione economica e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in relazione all'evoluzione del trattamento previdenziale dei contratti di formazione lavoro. 3. L'azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attivita' formativa provvede, con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilita' civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attivita' assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.
Nota all'art. 41: - La legge 13 agosto 1984, n. 474, concerne: "Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle universita'". L'art. 4 della suddetta legge cosi' recita: "Art. 4. - Sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche le borse di studio di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e gli assegni di studio corrisposti dallo Stato ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni, dalle regioni a statuto ordinario, in dipendenza del trasferimento alle stesse della materia concernente l'assistenza scolastica nell'ambito universitario, nonche' dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo. E' abrogato il quarto comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come sostituito dall'art. 4 della legge 3 novembre 1982, n. 835".