Art. 42.

  1.  Al  personale in formazione specialistica appartenente ai ruoli
della  sanita'  militare non si applicano le disposizioni di cui agli
articoli  37, 39, 40, comma 2, e 41, commi 1 e 2. Al personale di cui
al  presente  articolo  continua  ad  applicarsi la normativa vigente
sullo  stato  giuridico,  l'avanzamento  ed  il trattamento economico
propria  del  personale  militare.  Lo stesso personale e' tenuto, ai
sensi   della   presente  legge,  alla  frequenza  programmata  delle
attivita'  didattiche  formali  e  allo  svolgimento  delle attivita'
assistenziali   funzionali   alla   progressiva   acquisizione  delle
competenze  previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole,
ed  in particolare all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo
38.