Art. 42. 1. Al personale in formazione specialistica appartenente ai ruoli della sanita' militare non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 37, 39, 40, comma 2, e 41, commi 1 e 2. Al personale di cui al presente articolo continua ad applicarsi la normativa vigente sullo stato giuridico, l'avanzamento ed il trattamento economico propria del personale militare. Lo stesso personale e' tenuto, ai sensi della presente legge, alla frequenza programmata delle attivita' didattiche formali e allo svolgimento delle attivita' assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole, ed in particolare all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 38.