Art. 43.

  1. Presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e  tecnologica e' istituito l'Osservatorio nazionale della formazione
medica  specialistica  con il compito di determinare gli standard per
l'accreditamento  delle  strutture universitarie e ospedaliere per le
singole  specialita',  di  determinare e di verificare i requisiti di
idoneita'  della  rete  formativa  e  delle  singole strutture che le
compongono,   effettuare   il   monitoraggio   dei   risultati  della
formazione,  nonche' definire i criteri e le modalita' per assicurare
la   qualita'  della  formazione,  in  conformita'  alle  indicazioni
dell'Unione  europea.  Ai  fini della determinazione dei requisiti di
idoneita' della rete formativa si tiene conto:
   a)  dell'adeguatezza  delle  strutture e delle attrezzature per la
didattica,   la   ricerca  e  lo  studio  dei  medici  in  formazione
specialistica,   ivi   compresi  i  mezzi  di  accesso  alla  lettura
professionale nazionale e internazionale;
   b)   di  un  numero  e  di  una  varieta'  di  procedure  pratiche
sufficienti per un addestramento completo alla professione;
   c) della presenza di servizi generali e diagnostici collegati alla
struttura dove si svolge la formazione;
   d)  delle  coesistenze  di  specialita'  affini  e  di servizi che
permettono un approccio formativo multidisciplinare;
   e) della sussistenza di un sistemia di controllo di qualita' delle
prestazioni professionali;
   f)  del  rispetto  del  rapporto  numerico  tra tutori e medici in
formazione spccialistica di cui all'articolo 38, comma 1.
  2.   L'accreditamento  delle  singole  strutture  e'  disposto,  su
proposta  dell'Osservatorio  di  cui  al  comma  1,  con  decreto del
Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica.
  3. L'Osservatorio nazionale e' composto da:
   a)  tre  rappresentanti  del  Ministero  dell'universita'  e della
ricerca scientifica e tecnologica;
   b) tre rappresentanti del Ministero della sanita';
   c)  tre  presidi della facolta' di medicina e chirurgia, designati
dalla Conferenza permanente dei rettori;
   d)  tre  rappresentanti  delle  regioni designati dalla Conferenza
permanente  dei presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e Bolzano;
   e)  tre  rappresentanti  dei  medici  in formazione specialistica,
eletti  fra gli studenti iscritti alle scuole di specializzazione con
modalita'  definite con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca  scientifica  e tecnologica. Fino alla data dell'elezione dei
rappresentanti   di   cui   alla   presente   lettera,   fanno  parte
dell'Osservatorio tre medici in formazione specialistica nominati, su
designazione  delle  associazioni nazionali di categoria maggiormente
rappresentative, dal Ministro della sanita', d'intesa con il Ministro
dell'universita'  e  della ricerca scientifica e tecnologica, uno per
ciascuna  delle  tre  aree  funzionali  cui  afferiscono le scuole di
specializzazione.
  4.  Il  presidente  dell'Osservatorio  e'  nominato d'intesa fra il
Ministro  della  sanita'  ed  il  Ministro  dell'universita'  e della
ricerca scientifica e tecnologica.
  5.   L'Osservazione   propone   ai   Ministri   della   sanita'   e
dell'universita',  ricerca  scientifica  e tecnologica le sanzioni da
applicare in caso di inottemperanza a quanto previsto al comma 1.