Art. 44. 1. Presso le regioni nelle quali sono istituite le scuole di specializzazione di cui alla presente legge e' istituito l'Osservatorio regionale per la formazione medicospecialistica, composto, in forma paritetica, da docenti universitari e dirigenti sanitari delle strutture presso le quali si svolge la formazione nonche' da tre rappresentanti dei medici in formazione specialistica. L'Osservatorio e' presieduto da un preside di facolta' designato dai presidi delle facolta' di medicina e chirurgia delle universita' della regione. Nella commissione e' assicurata la rappresentanza dei direttori delle scuole di specializzazione. L'Osservatorio puo' articolarsi in sezioni di lavoro. L'Osservatorio definisce i criteri per la rotazione di cui all'articolo 38, comma 2, e verifica lo standard di attivita' assistenziali dei medici in formazione specialistica nel rispetto dell'ordinamento didattico della scuola di specializzazione, del piano formativo individuale dello specializzando e dell'organizzazione delle aziende e strutture sanitarie, in conformita' alle indicazioni dell'Unione europea. 2. Le regioni provvedono all'istituzione degli osservatori entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e ne danno comunicazione al Ministero della sanita' e della ricerca scientifica e tecnologica. In caso di inutile decorso del termine i ministri della sanita' e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica adottano le misure necessarie per l'attuazione del presente decreto. 3. L'Osservatorio e' nominato dalla regione ed ha sede presso una delle aziende sanitarie della rete formativa dei corsi di specializzazione. L'organizzazione dell'attivita' dell'Osservatorio e' disciplinata dai protocolli d'intesa fra universita' e regione e negli accordi fra le universita' e le aziende, attuativi delle predette intese, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. L'Osservatorio fornisce altresi' elementi di valutazione all'Osservatorio nazionale.
Nota all'art. 44: - Per quanto riguarda l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si veda in nota all'art. 38.