Art. 44.

  1.  Presso  le  regioni  nelle  quali  sono  istituite le scuole di
specializzazione   di   cui   alla   presente   legge   e'  istituito
l'Osservatorio   regionale  per  la  formazione  medicospecialistica,
composto,  in  forma  paritetica, da docenti universitari e dirigenti
sanitari  delle  strutture  presso  le  quali si svolge la formazione
nonche' da tre rappresentanti dei medici in formazione specialistica.
L'Osservatorio  e' presieduto da un preside di facolta' designato dai
presidi  delle  facolta'  di  medicina  e chirurgia delle universita'
della  regione. Nella commissione e' assicurata la rappresentanza dei
direttori  delle  scuole  di  specializzazione.  L'Osservatorio  puo'
articolarsi  in sezioni di lavoro. L'Osservatorio definisce i criteri
per  la  rotazione  di  cui  all'articolo  38, comma 2, e verifica lo
standard   di   attivita'  assistenziali  dei  medici  in  formazione
specialistica nel rispetto dell'ordinamento didattico della scuola di
specializzazione,    del    piano    formativo    individuale   dello
specializzando   e  dell'organizzazione  delle  aziende  e  strutture
sanitarie, in conformita' alle indicazioni dell'Unione europea.
  2.  Le  regioni  provvedono all'istituzione degli osservatori entro
centottanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto  e  ne danno comunicazione al Ministero della sanita' e della
ricerca  scientifica  e  tecnologica.  In caso di inutile decorso del
termine  i  ministri della sanita' e dell'universita' e della ricerca
scientifica   e   tecnologica   adottano  le  misure  necessarie  per
l'attuazione del presente decreto.
  3.  L'Osservatorio  e' nominato dalla regione ed ha sede presso una
delle   aziende   sanitarie   della   rete  formativa  dei  corsi  di
specializzazione.  L'organizzazione  dell'attivita' dell'Osservatorio
e'  disciplinata  dai protocolli d'intesa fra universita' e regione e
negli  accordi  fra  le  universita'  e  le  aziende, attuativi delle
predette  intese,  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma 2, del decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n. 502, e successive modificazioni.
L'Osservatorio    fornisce    altresi'    elementi   di   valutazione
all'Osservatorio nazionale.
 
          Nota all'art. 44:
            -  Per  quanto  riguarda  l'art.  6, comma 2, del decreto
          legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  si  veda  in  nota
          all'art. 38.