Art. 38.


                    Autorizzazione paesaggistica


  1.  All'articolo 159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo, del
decreto   legislativo   22   gennaio   2004,   n.  42,  e  successive
modificazioni,  le  parole:  «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2009».
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 1 dell'art. 159 del
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
          culturali  e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
          L. 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni, cosi'
          come modificato dalla presente legge:
             «1.  Fino  al  30 giugno 2009 il procedimento rivolto al
          rilascio  dell'autorizzazione paesaggistica e' disciplinato
          secondo  il regime transitorio di cui al presente articolo.
          La  disciplina  dettata  al  capo  IV  si  applica anche ai
          procedimenti  di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica
          che  alla  data  del  30  giugno  2009  non si siano ancora
          conclusi  con  l'emanazione della relativa autorizzazione o
          approvazione.  Entro  tale  data  le  regioni  provvedono a
          verificare    la   sussistenza,   nei   soggetti   delegati
          all'esercizio  della  funzione autorizzatoria in materia di
          paesaggio,  dei requisiti di organizzazione e di competenza
          tecnico-scientifica  stabiliti  dall'articolo 146, comma 6,
          apportando    le    eventuali    necessarie   modificazioni
          all'assetto    della    funzione   delegata.   Il   mancato
          adempimento,  da  parte delle regioni, di quanto prescritto
          al  precedente periodo determina la decadenza delle deleghe
          in essere alla data del 30 giugno 2009».