Art. 38.
Autorizzazione paesaggistica
1. All'articolo 159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo, del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2009».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 159 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
L. 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni, cosi'
come modificato dalla presente legge:
«1. Fino al 30 giugno 2009 il procedimento rivolto al
rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e' disciplinato
secondo il regime transitorio di cui al presente articolo.
La disciplina dettata al capo IV si applica anche ai
procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica
che alla data del 30 giugno 2009 non si siano ancora
conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione o
approvazione. Entro tale data le regioni provvedono a
verificare la sussistenza, nei soggetti delegati
all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di
paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza
tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6,
apportando le eventuali necessarie modificazioni
all'assetto della funzione delegata. Il mancato
adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto
al precedente periodo determina la decadenza delle deleghe
in essere alla data del 30 giugno 2009».