Art. 39.


                Compenso per la riproduzione privata
                     di fonogrammi e videogrammi


  1. All'articolo 71-septies, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n.
633,  e  successive  modificazioni,  le parole: «entro il 31 dicembre
2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2009».
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta il testo del comma 2 dell'art. 71-septies
          della  legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto
          d'autore  e  di altri diritti connessi al suo esercizio), e
          successive   modificazioni,  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge:
             «2.  Il  compenso  di cui al comma 1 e' determinato, nel
          rispetto  della  normativa  comunitaria  e comunque tenendo
          conto dei diritti di riproduzione, con decreto del Ministro
          per  i  beni e le attivita' culturali, da adottare entro il
          31  dicembre  2009  sentito il comitato di cui all'articolo
          190   e   le   associazioni   di   categoria   maggiormente
          rappresentative  dei  produttori  degli  apparecchi  e  dei
          supporti  di  cui  al  comma  1.  Per la determinazione del
          compenso  si  tiene  conto  dell'apposizione  o  meno delle
          misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, nonche'
          della  diversa incidenza della copia digitale rispetto alla
          copia  analogica. Il decreto e' sottoposto ad aggiornamento
          triennale».