Art. 39.
Compenso per la riproduzione privata
di fonogrammi e videogrammi
1. All'articolo 71-septies, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n.
633, e successive modificazioni, le parole: «entro il 31 dicembre
2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2009».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 71-septies
della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto
d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), e
successive modificazioni, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«2. Il compenso di cui al comma 1 e' determinato, nel
rispetto della normativa comunitaria e comunque tenendo
conto dei diritti di riproduzione, con decreto del Ministro
per i beni e le attivita' culturali, da adottare entro il
31 dicembre 2009 sentito il comitato di cui all'articolo
190 e le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei
supporti di cui al comma 1. Per la determinazione del
compenso si tiene conto dell'apposizione o meno delle
misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, nonche'
della diversa incidenza della copia digitale rispetto alla
copia analogica. Il decreto e' sottoposto ad aggiornamento
triennale».