Art. 40.


                           Enti culturali


  1. I termini di durata del Presidente dell'ente di cui all'articolo
8  del  decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e del Presidente
dell'ente  di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20
luglio 1999, n. 273, sono prorogati fino al 31 dicembre 2010.
  2. I termini di durata degli organi nominati ai sensi dell'articolo
21,  comma  2,  del  decreto  legislativo  29  giugno 1996, n. 367, e
successive  modificazioni,  sono  comunque  prorogabili  fino  al  31
dicembre 2010.
 
          Riferimenti normativi:
             -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo  29  ottobre  1999,  n.  419 (Riordinamento del
          sistema  degli  enti  pubblici  nazionali,  a  norma  degli
          articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59):
             «Art.  8 (Esposizione  nazionale  quadriennale d'arte di
          Roma). -  1.  Entro il 31 dicembre 1999, l'ente Esposizione
          nazionale  quadriennale  d'arte  di  Roma e' trasformato in
          Fondazione, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo
          3.
             2.  Si  applicano  le procedure previste dai commi 4 e 5
          dell'articolo  7,  fatta  eccezione  per  il  concerto  del
          Ministro delle finanze.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma  1 dell'art. 1 del
          decreto  legislativo 20 luglio 1999, n. 273 (Trasformazione
          in  fondazione dell'ente autonomo «La Triennale di Milano»,
          a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59):
             «1.  L'ente autonomo «La Triennale di Milano», gia' ente
          pubblico  disciplinato  dal  regio  decreto-legge 25 giugno
          1931,  n.  949, convertito dalla legge 21 dicembre 1931, n.
          1780,  e dalla legge 1° giugno 1990, n. 137, e' trasformato
          in  fondazione  ed  acquisisce la personalita' giuridica di
          diritto  privato  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto.”
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 2 dell'art. 21 del
          decreto  legislativo  29  giugno 1996, n. 367 (Disposizioni
          per  la  trasformazione  degli enti che operano nel settore
          musicale  in  fondazioni  di diritto privato), e successive
          modificazioni:
             «2.  Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno
          o piu' commissari straordinari, viene determinata la durata
          del  loro  incarico,  non superiore a sei mesi, rinnovabile
          una  sola  volta,  nonche'  il  compenso  loro spettante. I
          commissari  straordinari  esercitano  tutti  i  poteri  del
          consiglio di amministrazione».