Art. 40.
Enti culturali
1. I termini di durata del Presidente dell'ente di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e del Presidente
dell'ente di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20
luglio 1999, n. 273, sono prorogati fino al 31 dicembre 2010.
2. I termini di durata degli organi nominati ai sensi dell'articolo
21, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e
successive modificazioni, sono comunque prorogabili fino al 31
dicembre 2010.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del
sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli
articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 8 (Esposizione nazionale quadriennale d'arte di
Roma). - 1. Entro il 31 dicembre 1999, l'ente Esposizione
nazionale quadriennale d'arte di Roma e' trasformato in
Fondazione, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo
3.
2. Si applicano le procedure previste dai commi 4 e 5
dell'articolo 7, fatta eccezione per il concerto del
Ministro delle finanze.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del
decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273 (Trasformazione
in fondazione dell'ente autonomo «La Triennale di Milano»,
a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59):
«1. L'ente autonomo «La Triennale di Milano», gia' ente
pubblico disciplinato dal regio decreto-legge 25 giugno
1931, n. 949, convertito dalla legge 21 dicembre 1931, n.
1780, e dalla legge 1° giugno 1990, n. 137, e' trasformato
in fondazione ed acquisisce la personalita' giuridica di
diritto privato dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.”
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 21 del
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 (Disposizioni
per la trasformazione degli enti che operano nel settore
musicale in fondazioni di diritto privato), e successive
modificazioni:
«2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno
o piu' commissari straordinari, viene determinata la durata
del loro incarico, non superiore a sei mesi, rinnovabile
una sola volta, nonche' il compenso loro spettante. I
commissari straordinari esercitano tutti i poteri del
consiglio di amministrazione».