Art. 40. Enti culturali 1. I termini di durata del Presidente dell'ente di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e del Presidente dell'ente di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, sono prorogati fino al 31 dicembre 2010. 2. I termini di durata degli organi nominati ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, sono comunque prorogabili fino al 31 dicembre 2010.
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59): «Art. 8 (Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma). - 1. Entro il 31 dicembre 1999, l'ente Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma e' trasformato in Fondazione, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 3. 2. Si applicano le procedure previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 7, fatta eccezione per il concerto del Ministro delle finanze.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273 (Trasformazione in fondazione dell'ente autonomo «La Triennale di Milano», a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59): «1. L'ente autonomo «La Triennale di Milano», gia' ente pubblico disciplinato dal regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, convertito dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1780, e dalla legge 1° giugno 1990, n. 137, e' trasformato in fondazione ed acquisisce la personalita' giuridica di diritto privato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.” - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 (Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato), e successive modificazioni: «2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o piu' commissari straordinari, viene determinata la durata del loro incarico, non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta, nonche' il compenso loro spettante. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri del consiglio di amministrazione».