Art. 34
Direttore centrale e vice direttore centrale
1. L'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari
(BILANDIFE) e' retto da un ufficiale generale di grado non inferiore
a maggior generale o grado corrispondente delle Forze armate.
2. Il direttore centrale e' coadiuvato da un vice direttore
centrale civile, scelto tra i dirigenti di seconda fascia del ruolo
dei dirigenti del Ministero della difesa, il quale lo sostituisce in
caso di assenza o impedimento, ne assolve le funzioni in caso di
vacanza della carica.