Art. 38
(Misure in materia di politica industriale).
1. All'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole «e per i quali sussiste apposito stanziamento di
bilancio» sono soppresse;
b) dopo la lettera c-ter) e' aggiunta la seguente lettera:
«c-quater) iniziative e programmi di ricerca e sviluppo realizzati
nell'ambito dei progetti di innovazione industriale di cui
all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
Riferimenti normativi
--Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 355, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato -legge finanziaria 2005)", come modificato dalla
presente legge:
"355. Con apposite delibere del CIPE, presieduto dal
Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non
delegabile, da sottoporre al controllo preventivo della
Corte dei conti, il Fondo e' ripartito per essere destinato
ad interventi agevolativi alle imprese, individuati dalle
stesse delibere sulla base degli interventi gia' disposti a
legislazione vigente. Ai fini dell'individuazione degli
interventi ammessi al finanziamento sono considerati
prioritariamente i seguenti progetti di investimento:
a) interventi finalizzati ad innovazioni,
attraverso le tecnologie digitali, di prodotti, servizi e
processi aziendali, su proposta del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro
delle attivita' produttive;
b) programmi di innovazione ecocompatibile
finalizzati al risparmio energetico secondo le specifiche
previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato
per la tutela ambientale, di cui alla comunicazione della
Commissione europea 2001/C 37/03, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee n. C/37 del 3 febbraio
2001, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive;
c) realizzazione dei corridoi multimodali
transeuropei n. 5, n. 8 e n. 10 e connesse bretelle di
collegamento, nonche' delle reti infrastrutturali
marittime, logistiche ed energetiche comunque ad essi
collegate;
c-bis) infrastrutture strategiche di preminente
interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.
443;
c-ter) infrastrutture nel settore energetico ed in
quello delle reti di telecomunicazione, sulla base di
programmi predisposti dal Ministero dello sviluppo
economico;
c-quater) iniziative e programmi di ricerca e
sviluppo realizzati nell'ambito dei progetti di innovazione
industriale di cui all'articolo 1, comma 842, della legge
27 dicembre 2006, n. 296".