Art. 38 
 
            (Misure in materia di politica industriale). 
 
  1. All'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) le parole «e per i quali  sussiste  apposito  stanziamento  di
bilancio» sono soppresse; 
    b) dopo la  lettera  c-ter)  e'  aggiunta  la  seguente  lettera:
«c-quater) iniziative e programmi di ricerca  e  sviluppo  realizzati
nell'ambito  dei  progetti  di   innovazione   industriale   di   cui
all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.». 
 
          Riferimenti normativi 
              --Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 355, della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante  "Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato -legge  finanziaria  2005)",  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                "355. Con apposite delibere del CIPE, presieduto  dal
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  in  maniera  non
          delegabile, da sottoporre  al  controllo  preventivo  della
          Corte dei conti, il Fondo e' ripartito per essere destinato
          ad interventi agevolativi alle imprese,  individuati  dalle
          stesse delibere sulla base degli interventi gia' disposti a
          legislazione vigente.  Ai  fini  dell'individuazione  degli
          interventi  ammessi  al  finanziamento   sono   considerati
          prioritariamente i seguenti progetti di investimento: 
                  a)   interventi   finalizzati    ad    innovazioni,
          attraverso le tecnologie digitali, di prodotti,  servizi  e
          processi  aziendali,   su   proposta   del   Ministro   per
          l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il  Ministro
          delle attivita' produttive; 
                  b)   programmi   di   innovazione    ecocompatibile
          finalizzati al risparmio energetico secondo  le  specifiche
          previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di  Stato
          per la tutela ambientale, di cui alla  comunicazione  della
          Commissione europea 2001/C 37/03, pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale delle Comunita' europee n. C/37  del  3  febbraio
          2001, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela
          del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita'
          produttive; 
                  c)   realizzazione   dei    corridoi    multimodali
          transeuropei n. 5, n. 8 e n.  10  e  connesse  bretelle  di
          collegamento,   nonche'   delle    reti    infrastrutturali
          marittime,  logistiche  ed  energetiche  comunque  ad  essi
          collegate; 
                  c-bis)  infrastrutture  strategiche  di  preminente
          interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.
          443; 
                  c-ter) infrastrutture nel settore energetico ed  in
          quello delle  reti  di  telecomunicazione,  sulla  base  di
          programmi  predisposti   dal   Ministero   dello   sviluppo
          economico; 
                  c-quater)  iniziative  e  programmi  di  ricerca  e
          sviluppo realizzati nell'ambito dei progetti di innovazione
          industriale di cui all'articolo 1, comma 842,  della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296".