Art. 39
(Misure per le micro, piccole e medie imprese).
1. In materia di fondo di garanzia a favore delle piccole e medie
imprese, la garanzia diretta e la controgaranzia possono essere
concesse a valere sulle disponibilita' del Fondo di garanzia a favore
delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett.
a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed
integrazioni, fino all'80 per cento dell'ammontare delle operazioni
finanziarie a favore di piccole e medie imprese e consorzi ubicati in
tutto il territorio nazionale, purche' rientranti nei limiti previsti
dalla vigente normativa comunitaria. La misura della copertura degli
interventi di garanzia e controgaranzia, nonche' la misura della
copertura massima delle perdite e' regolata in relazione alle
tipologie di operazioni finanziarie, categorie di imprese
beneficiarie finali, settori economici di appartenenza e aree
geografiche, con decreto di natura non regolamentare, adottato dal
Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze.
2. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, per ogni
operazione finanziaria ammessa all'intervento del Fondo di cui al
comma 1, la misura dell'accantonamento minimo, a titolo di
coefficiente di rischio, puo' essere definita con decreto di natura
non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico,
d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
3. L'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui
al comma 1 e' elevato a 2 milioni e cinquecentomila euro per le
tipologie di operazioni finanziarie, le categorie di imprese
beneficiarie finali, le aree geografiche e i settori economici di
appartenenza individuati con decreto di natura non regolamentare
adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze. Una quota non inferiore
[all'80] per cento delle disponibilita' finanziarie del Fondo e'
riservata ad interventi non superiori a [cinquecentomila] euro
d'importo massimo garantito per singola impresa.
4. La garanzia del Fondo di cui al comma l puo' essere concessa, a
titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e
medie imprese da banche e intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo
1o settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni. Con decreto di
natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo
Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze,
sono definite le tipologie di operazioni ammissibili, le modalita' di
concessione, i criteri di selezione nonche' l'ammontare massimo delle
disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del
rischio derivante dalla concessione di detta garanzia.
5. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro
dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e
delle Finanze, puo' essere modificata la misura delle commissioni per
l'accesso alla garanzia dovute dai soggetti richiedenti, a pena di
decadenza, in relazione alle diverse tipologie di intervento del
Fondo di cui al comma 1.
6. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro
dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e
delle Finanze, sono definite le modalita' e le condizioni per
l'eventuale cessione a terzi e la controgaranzia degli impegni
assunti a carico del Fondo di cui al comma 1, le cui rinvenienze
confluiscono al medesimo Fondo.
7. In materia di patrimonializzazione dei Confidi, al capitale
sociale dei confidi e delle banche di cui ai commi 29 e 32
dell'articolo 13 del dl. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella
legge 24 novembre 2003, n. 326 possono partecipare, anche in deroga
alle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di
partecipazione, imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti
pubblici e privati, purche' le piccole e medie imprese socie
dispongano almeno della meta' piu' uno dei voti esercitabili
nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano
funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata
all'assemblea.
(( 7-bis. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, una
quota delle disponibilita' finanziarie del Fondo di garanzia a favore
delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' riservata ad
interventi di garanzia in favore del microcredito, di cui
all'articolo 111 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, da destinare alla
microimprenditorialita'. Con decreto di natura non regolamentare,
adottato dal Ministro dello sviluppo economico, sentito l'Ente
nazionale per il microcredito, e' definita la quota delle risorse del
Fondo da destinare al microcredito, le tipologie di operazioni
ammissibili, le modalita' di concessione, i criteri di selezione
nonche' l'ammontare massimo delle disponibilita' finanziarie del
Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla
concessione della garanzia di cui al presente periodo. L'Ente
nazionale per il microcredito stipula convenzioni con enti pubblici,
enti privati e istituzioni, nazionali ed europee, per l'incremento
delle risorse del Fondo dedicate al microcredito per le microimprese
o per l'istituzione di fondi di riserva separati presso il medesimo
Fondo. ))
Riferimenti normativi
--Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 100, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica":
"2. 100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma
99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle
risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di
lire per il finanziamento di un fondo di garanzia
costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo
di assicurare una parziale assicurazione ai crediti
concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e
medie imprese (226);
b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di
lire per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia
istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre
1964, n. 1068 . Nell'ambito delle risorse che si renderanno
disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi
della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il
CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600
miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli
interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio
1992, n. 32 , e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999
per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo
17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67".
--Per il decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385,
recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia"si veda nelle note all'articolo 6-bis - Si
riporta il testo dell'articolo 106:
"106. Albo degli intermediari finanziari. 1.
L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e'
riservato agli intermediari finanziari autorizzati,
iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli
intermediari finanziari possono prestare servizi di
pagamento, a condizione che siano a cio' autorizzati ai
sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel
relativo albo, nonche' prestare servizi di investimento se
autorizzati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli intermediari
finanziari possono altresi' esercitare le altre attivita' a
loro eventualmente consentite dalla legge nonche' attivita'
connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni
dettate dalla Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita'
indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico".
-- Si riporta il testo dell'articolo 13, commi 29 e 32,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante
"Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici", convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
"29. L'esercizio dell'attivita' bancaria in forma di
societa' cooperativa a responsabilita' limitata e'
consentito, ai sensi dell'articolo 28 del testo unico
bancario, anche alle banche che, in base al proprio
statuto, esercitano prevalentemente l'attivita' di garanzia
collettiva dei fidi a favore dei soci. La denominazione di
tali banche contiene le espressioni «confidi», «garanzia
collettiva dei fidi» o entrambe".
"32. ... (Il presente comma, modificato dalla legge
di conversione 24 novembre 2003, n. 326, aggiunge i commi
4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies all'articolo
155, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, recante "Testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia).
4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi,
riferibili al volume di attivita' finanziaria e ai mezzi
patrimoniali, in base ai quali sono individuati i confidi
che sono tenuti a chiedere l'iscrizione nell'elenco
speciale previsto dall'articolo 107. La Banca d'Italia
stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da
prendere in considerazione per il calcolo del volume di
attivita' finanziaria e dei mezzi patrimoniali. Per
l'iscrizione nell'elenco.
4-ter. I confidi iscritti nell'elenco speciale
esercitano in via prevalente l'attivita' di garanzia
collettiva dei fidi.
4-quater. I confidi iscritti nell'elenco speciale
possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle
imprese consorziate o socie, le seguenti attivita':
a) prestazione di garanzie a favore
dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine
dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese
consorziate o socie;
b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di
fondi pubblici di agevolazione;c) stipula, ai sensi
dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche
assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare
i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di
facilitarne la fruizione.
4-quinquies. I confidi iscritti nell'elenco speciale
possono svolgere in via residuale, nei limiti massimi
stabiliti dalla Banca d'Italia, le attivita' riservate agli
intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco.
4-sexies. Ai confidi iscritti nell'elenco speciale si
applicano gli articoli 107, commi 2, 3, 4 e 4-bis, 108,
109, 110 e 112. La Banca d'Italia dispone la cancellazione
dall'elenco speciale qualora risultino gravi violazioni di
norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del
presente decreto legislativo; si applica l'articolo 111,
commi 3 e 4.
-- Si riporta il testo dell'articolo 111 del citato
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385:
"111. Microcredito. 1. In deroga all'articolo 106,
comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco, tenuto
dall'organismo indicato all'articolo 113, possono concedere
finanziamenti a persone fisiche o societa' di persone o
societa' cooperative, per l'avvio o l'esercizio di
attivita' di lavoro autonomo o di microimpresa, a
condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti
caratteristiche:
a) siano di ammontare non superiore a euro 25.000,00
e non siano assistiti da garanzie reali;
b) siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di
iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato
del lavoro;
c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi
ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti
finanziati.
2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 e'
subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) forma di societa' di capitali;
b) capitale versato di ammontare non inferiore a
quello stabilito ai sensi del comma 5;
c) requisiti di onorabilita' dei soci di controllo o
rilevanti, nonche' di onorabilita' e professionalita' degli
esponenti aziendali, ai sensi del comma 5;
d) oggetto sociale limitato alle sole attivita' di
cui al comma 1, nonche' alle attivita' accessorie e
strumentali;
e) presentazione di un programma di attivita'.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in via
non prevalente finanziamenti anche a favore di persone
fisiche in condizioni di particolare vulnerabilita'
economica o sociale, purche' i finanziamenti concessi siano
di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da
garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di
servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano lo scopo
di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del
beneficiario e siano prestati a condizioni piu' favorevoli
di quelle prevalenti sul mercato.
4. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti
giuridici senza fini di lucro in possesso delle
caratteristiche individuate ai sensi del comma 5, possono,
se iscritti in una sezione separata dell'elenco di cui al
comma 1, svolgere le attivita' indicate ai commi 1 e 3 a
condizione che i finanziamenti siano concessi a condizioni
piu' favorevoli di quelle prevalenti sul mercato.
L'iscrizione nella sezione speciale e' subordinata al
possesso dei requisiti previsti dal comma 2, lettere c) ed
e).
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative del
presente articolo, anche disciplinando:
a) requisiti concernenti i beneficiari e le forme
tecniche dei finanziamenti;
b) limiti oggettivi, riferiti al volume delle
attivita', alle condizioni economiche applicate e
all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, anche
modificando i limiti stabiliti dal comma 1, lettera a) e
dal comma 3;
c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano
della deroga prevista dal comma 4;
d) le informazioni da fornire alla clientela".