Art. 39 (Misure per le micro, piccole e medie imprese). 1. In materia di fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, la garanzia diretta e la controgaranzia possono essere concesse a valere sulle disponibilita' del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, fino all'80 per cento dell'ammontare delle operazioni finanziarie a favore di piccole e medie imprese e consorzi ubicati in tutto il territorio nazionale, purche' rientranti nei limiti previsti dalla vigente normativa comunitaria. La misura della copertura degli interventi di garanzia e controgaranzia, nonche' la misura della copertura massima delle perdite e' regolata in relazione alle tipologie di operazioni finanziarie, categorie di imprese beneficiarie finali, settori economici di appartenenza e aree geografiche, con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. 2. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, per ogni operazione finanziaria ammessa all'intervento del Fondo di cui al comma 1, la misura dell'accantonamento minimo, a titolo di coefficiente di rischio, puo' essere definita con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. 3. L'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui al comma 1 e' elevato a 2 milioni e cinquecentomila euro per le tipologie di operazioni finanziarie, le categorie di imprese beneficiarie finali, le aree geografiche e i settori economici di appartenenza individuati con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Una quota non inferiore [all'80] per cento delle disponibilita' finanziarie del Fondo e' riservata ad interventi non superiori a [cinquecentomila] euro d'importo massimo garantito per singola impresa. 4. La garanzia del Fondo di cui al comma l puo' essere concessa, a titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese da banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili, le modalita' di concessione, i criteri di selezione nonche' l'ammontare massimo delle disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di detta garanzia. 5. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, puo' essere modificata la misura delle commissioni per l'accesso alla garanzia dovute dai soggetti richiedenti, a pena di decadenza, in relazione alle diverse tipologie di intervento del Fondo di cui al comma 1. 6. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le modalita' e le condizioni per l'eventuale cessione a terzi e la controgaranzia degli impegni assunti a carico del Fondo di cui al comma 1, le cui rinvenienze confluiscono al medesimo Fondo. 7. In materia di patrimonializzazione dei Confidi, al capitale sociale dei confidi e delle banche di cui ai commi 29 e 32 dell'articolo 13 del dl. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 possono partecipare, anche in deroga alle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti pubblici e privati, purche' le piccole e medie imprese socie dispongano almeno della meta' piu' uno dei voti esercitabili nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea. (( 7-bis. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, una quota delle disponibilita' finanziarie del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' riservata ad interventi di garanzia in favore del microcredito, di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, da destinare alla microimprenditorialita'. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, sentito l'Ente nazionale per il microcredito, e' definita la quota delle risorse del Fondo da destinare al microcredito, le tipologie di operazioni ammissibili, le modalita' di concessione, i criteri di selezione nonche' l'ammontare massimo delle disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia di cui al presente periodo. L'Ente nazionale per il microcredito stipula convenzioni con enti pubblici, enti privati e istituzioni, nazionali ed europee, per l'incremento delle risorse del Fondo dedicate al microcredito per le microimprese o per l'istituzione di fondi di riserva separati presso il medesimo Fondo. ))
Riferimenti normativi --Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica": "2. 100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare: a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese (226); b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 . Nell'ambito delle risorse che si renderanno disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600 miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio 1992, n. 32 , e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67". --Per il decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"si veda nelle note all'articolo 6-bis - Si riporta il testo dell'articolo 106: "106. Albo degli intermediari finanziari. 1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e' riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. 2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono prestare servizi di pagamento, a condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, nonche' prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli intermediari finanziari possono altresi' esercitare le altre attivita' a loro eventualmente consentite dalla legge nonche' attivita' connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita' indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico". -- Si riporta il testo dell'articolo 13, commi 29 e 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326: "29. L'esercizio dell'attivita' bancaria in forma di societa' cooperativa a responsabilita' limitata e' consentito, ai sensi dell'articolo 28 del testo unico bancario, anche alle banche che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci. La denominazione di tali banche contiene le espressioni «confidi», «garanzia collettiva dei fidi» o entrambe". "32. ... (Il presente comma, modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, aggiunge i commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies all'articolo 155, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). 4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attivita' finanziaria e ai mezzi patrimoniali, in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attivita' finanziaria e dei mezzi patrimoniali. Per l'iscrizione nell'elenco. 4-ter. I confidi iscritti nell'elenco speciale esercitano in via prevalente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi. 4-quater. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attivita': a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie; b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione. 4-quinquies. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, le attivita' riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco. 4-sexies. Ai confidi iscritti nell'elenco speciale si applicano gli articoli 107, commi 2, 3, 4 e 4-bis, 108, 109, 110 e 112. La Banca d'Italia dispone la cancellazione dall'elenco speciale qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo; si applica l'articolo 111, commi 3 e 4. -- Si riporta il testo dell'articolo 111 del citato decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385: "111. Microcredito. 1. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco, tenuto dall'organismo indicato all'articolo 113, possono concedere finanziamenti a persone fisiche o societa' di persone o societa' cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attivita' di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche: a) siano di ammontare non superiore a euro 25.000,00 e non siano assistiti da garanzie reali; b) siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro; c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati. 2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 e' subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: a) forma di societa' di capitali; b) capitale versato di ammontare non inferiore a quello stabilito ai sensi del comma 5; c) requisiti di onorabilita' dei soci di controllo o rilevanti, nonche' di onorabilita' e professionalita' degli esponenti aziendali, ai sensi del comma 5; d) oggetto sociale limitato alle sole attivita' di cui al comma 1, nonche' alle attivita' accessorie e strumentali; e) presentazione di un programma di attivita'. 3. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in via non prevalente finanziamenti anche a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilita' economica o sociale, purche' i finanziamenti concessi siano di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano lo scopo di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e siano prestati a condizioni piu' favorevoli di quelle prevalenti sul mercato. 4. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti giuridici senza fini di lucro in possesso delle caratteristiche individuate ai sensi del comma 5, possono, se iscritti in una sezione separata dell'elenco di cui al comma 1, svolgere le attivita' indicate ai commi 1 e 3 a condizione che i finanziamenti siano concessi a condizioni piu' favorevoli di quelle prevalenti sul mercato. L'iscrizione nella sezione speciale e' subordinata al possesso dei requisiti previsti dal comma 2, lettere c) ed e). 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative del presente articolo, anche disciplinando: a) requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti; b) limiti oggettivi, riferiti al volume delle attivita', alle condizioni economiche applicate e all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, anche modificando i limiti stabiliti dal comma 1, lettera a) e dal comma 3; c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano della deroga prevista dal comma 4; d) le informazioni da fornire alla clientela".