Art. 39 
 
           (Misure per le micro, piccole e medie imprese). 
 
  1. In materia di fondo di garanzia a favore delle piccole  e  medie
imprese, la garanzia  diretta  e  la  controgaranzia  possono  essere
concesse a valere sulle disponibilita' del Fondo di garanzia a favore
delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett.
a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed
integrazioni, fino all'80 per cento dell'ammontare  delle  operazioni
finanziarie a favore di piccole e medie imprese e consorzi ubicati in
tutto il territorio nazionale, purche' rientranti nei limiti previsti
dalla vigente normativa comunitaria. La misura della copertura  degli
interventi di garanzia e  controgaranzia,  nonche'  la  misura  della
copertura  massima  delle  perdite  e'  regolata  in  relazione  alle
tipologie   di   operazioni   finanziarie,   categorie   di   imprese
beneficiarie  finali,  settori  economici  di  appartenenza  e   aree
geografiche, con decreto di natura non  regolamentare,  adottato  dal
Ministro  dello  Sviluppo  Economico,  d'intesa   con   il   Ministro
dell'Economia e delle Finanze. 
  2. Nel rispetto degli  equilibri  di  finanza  pubblica,  per  ogni
operazione finanziaria ammessa all'intervento del  Fondo  di  cui  al
comma  1,  la  misura  dell'accantonamento  minimo,   a   titolo   di
coefficiente di rischio, puo' essere definita con decreto  di  natura
non regolamentare adottato dal  Ministro  dello  Sviluppo  Economico,
d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. 
  3. L'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui
al comma 1 e' elevato a 2  milioni  e  cinquecentomila  euro  per  le
tipologie  di  operazioni  finanziarie,  le  categorie   di   imprese
beneficiarie finali, le aree geografiche e  i  settori  economici  di
appartenenza individuati con  decreto  di  natura  non  regolamentare
adottato dal Ministro  dello  Sviluppo  Economico,  d'intesa  con  il
Ministro dell'Economia e  delle  Finanze.  Una  quota  non  inferiore
[all'80] per cento delle  disponibilita'  finanziarie  del  Fondo  e'
riservata  ad  interventi  non  superiori  a  [cinquecentomila]  euro
d'importo massimo garantito per singola impresa. 
  4. La garanzia del Fondo di cui al comma l puo' essere concessa,  a
titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati  a  piccole  e
medie  imprese  da  banche   e   intermediari   finanziari   iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto  legislativo
1o settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni. Con decreto  di
natura  non  regolamentare  adottato  dal  Ministro  dello   Sviluppo
Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia  e  delle  Finanze,
sono definite le tipologie di operazioni ammissibili, le modalita' di
concessione, i criteri di selezione nonche' l'ammontare massimo delle
disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura  del
rischio derivante dalla concessione di detta garanzia. 
  5. Con decreto di natura non regolamentare  adottato  dal  Ministro
dello Sviluppo Economico, d'intesa con il  Ministro  dell'Economia  e
delle Finanze, puo' essere modificata la misura delle commissioni per
l'accesso alla garanzia dovute dai soggetti richiedenti,  a  pena  di
decadenza, in relazione alle  diverse  tipologie  di  intervento  del
Fondo di cui al comma 1. 
  6. Con decreto di natura non regolamentare  adottato  dal  Ministro
dello Sviluppo Economico, d'intesa con il  Ministro  dell'Economia  e
delle Finanze,  sono  definite  le  modalita'  e  le  condizioni  per
l'eventuale cessione  a  terzi  e  la  controgaranzia  degli  impegni
assunti a carico del Fondo di cui al  comma  1,  le  cui  rinvenienze
confluiscono al medesimo Fondo. 
  7. In materia di  patrimonializzazione  dei  Confidi,  al  capitale
sociale dei  confidi  e  delle  banche  di  cui  ai  commi  29  e  32
dell'articolo 13 del dl. 30 settembre 2003, n. 269, convertito  nella
legge 24 novembre 2003, n. 326 possono partecipare, anche  in  deroga
alle  disposizioni  di  legge  che  prevedono  divieti  o  limiti  di
partecipazione, imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed  enti
pubblici  e  privati,  purche'  le  piccole  e  medie  imprese  socie
dispongano  almeno  della  meta'  piu'  uno  dei  voti   esercitabili
nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano
funzioni di gestione  e  di  supervisione  strategica  sia  riservata
all'assemblea. 
  (( 7-bis. Nel rispetto degli equilibri  di  finanza  pubblica,  una
quota delle disponibilita' finanziarie del Fondo di garanzia a favore
delle piccole e medie imprese  di  cui  all'articolo  2,  comma  100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  e'  riservata  ad
interventi  di  garanzia  in  favore   del   microcredito,   di   cui
all'articolo 111 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, recante  il  testo  unico  delle  leggi  in
materia    bancaria    e    creditizia,     da     destinare     alla
microimprenditorialita'. Con decreto  di  natura  non  regolamentare,
adottato  dal  Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentito  l'Ente
nazionale per il microcredito, e' definita la quota delle risorse del
Fondo da  destinare  al  microcredito,  le  tipologie  di  operazioni
ammissibili, le modalita' di  concessione,  i  criteri  di  selezione
nonche' l'ammontare  massimo  delle  disponibilita'  finanziarie  del
Fondo  da  destinare  alla  copertura  del  rischio  derivante  dalla
concessione  della  garanzia  di  cui  al  presente  periodo.  L'Ente
nazionale per il microcredito stipula convenzioni con enti  pubblici,
enti privati e istituzioni, nazionali ed  europee,  per  l'incremento
delle risorse del Fondo dedicate al microcredito per le  microimprese
o per l'istituzione di fondi di riserva separati presso  il  medesimo
Fondo. )) 
 
          Riferimenti normativi 
              --Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 100, della
          legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  recante  "Misure   di
          razionalizzazione della finanza pubblica": 
                "2. 100. Nell'ambito delle risorse di  cui  al  comma
          99, escluse quelle derivanti dalla  riprogrammazione  delle
          risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare: 
                a) una somma fino ad un massimo di  400  miliardi  di
          lire  per  il  finanziamento  di  un  fondo   di   garanzia
          costituito presso il Mediocredito Centrale Spa  allo  scopo
          di  assicurare  una  parziale  assicurazione   ai   crediti
          concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e
          medie imprese (226); 
                b) una somma fino ad un massimo di  100  miliardi  di
          lire per l'integrazione  del  Fondo  centrale  di  garanzia
          istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre
          1964, n. 1068 . Nell'ambito delle risorse che si renderanno
          disponibili per interventi nelle aree depresse,  sui  fondi
          della manovra finanziaria per  il  triennio  1997-1999,  il
          CIPE destina una somma fino  ad  un  massimo  di  lire  600
          miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento  degli
          interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio
          1992, n. 32 , e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999
          per il finanziamento degli interventi di  cui  all'articolo
          17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67". 
              --Per il decreto legislativo 1° settembre 1993 n.  385,
          recante "Testo unico delle  leggi  in  materia  bancaria  e
          creditizia"si veda  nelle  note  all'articolo  6-bis  -  Si
          riporta il testo dell'articolo 106: 
                "106.  Albo   degli   intermediari   finanziari.   1.
          L'esercizio nei confronti del  pubblico  dell'attivita'  di
          concessione  di  finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma  e'
          riservato   agli   intermediari   finanziari   autorizzati,
          iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. 
              2.  Oltre  alle  attivita'  di  cui  al  comma  1   gli
          intermediari  finanziari  possono   prestare   servizi   di
          pagamento, a condizione che siano  a  cio'  autorizzati  ai
          sensi dell'articolo 114-novies, comma  4,  e  iscritti  nel
          relativo albo, nonche' prestare servizi di investimento  se
          autorizzati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto
          legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58.  Gli  intermediari
          finanziari possono altresi' esercitare le altre attivita' a
          loro eventualmente consentite dalla legge nonche' attivita'
          connesse o strumentali,  nel  rispetto  delle  disposizioni
          dettate dalla Banca d'Italia. 
              3. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la Banca d'Italia, specifica il contenuto  delle  attivita'
          indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze  ricorra
          l'esercizio nei confronti del pubblico". 
              -- Si riporta il testo dell'articolo 13, commi 29 e 32,
          del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  recante
          "Disposizioni urgenti per favorire lo  sviluppo  e  per  la
          correzione dell'andamento dei conti pubblici",  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326: 
                "29. L'esercizio dell'attivita' bancaria in forma  di
          societa'  cooperativa   a   responsabilita'   limitata   e'
          consentito, ai  sensi  dell'articolo  28  del  testo  unico
          bancario,  anche  alle  banche  che,  in  base  al  proprio
          statuto, esercitano prevalentemente l'attivita' di garanzia
          collettiva dei fidi a favore dei soci. La denominazione  di
          tali banche contiene le  espressioni  «confidi»,  «garanzia
          collettiva dei fidi» o entrambe". 
                "32. ... (Il presente comma, modificato  dalla  legge
          di conversione 24 novembre 2003, n. 326, aggiunge  i  commi
          4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies all'articolo
          155, del decreto legislativo 1 settembre 1993,  n.  385,  e
          successive modificazioni, recante "Testo unico delle  leggi
          in materia bancaria e creditizia). 
              4-bis.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita la Banca d'Italia, determina i  criteri  oggettivi,
          riferibili al volume di attivita' finanziaria  e  ai  mezzi
          patrimoniali, in base ai quali sono individuati  i  confidi
          che  sono  tenuti  a  chiedere   l'iscrizione   nell'elenco
          speciale previsto  dall'articolo  107.  La  Banca  d'Italia
          stabilisce, con  proprio  provvedimento,  gli  elementi  da
          prendere in considerazione per il  calcolo  del  volume  di
          attivita'  finanziaria  e  dei  mezzi   patrimoniali.   Per
          l'iscrizione nell'elenco. 
              4-ter.  I   confidi   iscritti   nell'elenco   speciale
          esercitano  in  via  prevalente  l'attivita'  di   garanzia
          collettiva dei fidi. 
              4-quater.  I  confidi  iscritti  nell'elenco   speciale
          possono  svolgere,  prevalentemente  nei  confronti   delle
          imprese consorziate o socie, le seguenti attivita': 
                a)    prestazione    di     garanzie     a     favore
          dell'amministrazione  finanziaria  dello  Stato,  al   fine
          dell'esecuzione  dei  rimborsi  di  imposte  alle   imprese
          consorziate o socie; 
                b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma  2,  di
          fondi  pubblici  di  agevolazione;c)  stipula,   ai   sensi
          dell'articolo 47, comma  3,  di  contratti  con  le  banche
          assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare
          i rapporti con le imprese consorziate o socie, al  fine  di
          facilitarne la fruizione. 
              4-quinquies. I confidi  iscritti  nell'elenco  speciale
          possono svolgere  in  via  residuale,  nei  limiti  massimi
          stabiliti dalla Banca d'Italia, le attivita' riservate agli
          intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco. 
              4-sexies. Ai confidi iscritti nell'elenco  speciale  si
          applicano gli articoli 107, commi 2, 3,  4  e  4-bis,  108,
          109, 110 e 112. La Banca d'Italia dispone la  cancellazione
          dall'elenco speciale qualora risultino gravi violazioni  di
          norme di legge o delle disposizioni emanate  ai  sensi  del
          presente decreto legislativo; si  applica  l'articolo  111,
          commi 3 e 4. 
              -- Si riporta il testo  dell'articolo  111  del  citato
          decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385: 
                "111. Microcredito. 1. In  deroga  all'articolo  106,
          comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco,  tenuto
          dall'organismo indicato all'articolo 113, possono concedere
          finanziamenti a persone fisiche o  societa'  di  persone  o
          societa'  cooperative,  per  l'avvio   o   l'esercizio   di
          attivita'  di  lavoro  autonomo  o   di   microimpresa,   a
          condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti
          caratteristiche: 
                a) siano di ammontare non superiore a euro  25.000,00
          e non siano assistiti da garanzie reali; 
                b) siano finalizzati all'avvio  o  allo  sviluppo  di
          iniziative imprenditoriali o  all'inserimento  nel  mercato
          del lavoro; 
                c) siano accompagnati dalla  prestazione  di  servizi
          ausiliari  di  assistenza  e  monitoraggio   dei   soggetti
          finanziati. 
              2. L'iscrizione  nell'elenco  di  cui  al  comma  1  e'
          subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: 
                a) forma di societa' di capitali; 
                b) capitale versato  di  ammontare  non  inferiore  a
          quello stabilito ai sensi del comma 5; 
                c) requisiti di onorabilita' dei soci di controllo  o
          rilevanti, nonche' di onorabilita' e professionalita' degli
          esponenti aziendali, ai sensi del comma 5; 
                d) oggetto sociale limitato alle  sole  attivita'  di
          cui  al  comma  1,  nonche'  alle  attivita'  accessorie  e
          strumentali; 
                e) presentazione di un programma di attivita'. 
              3. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in  via
          non prevalente finanziamenti  anche  a  favore  di  persone
          fisiche  in  condizioni   di   particolare   vulnerabilita'
          economica o sociale, purche' i finanziamenti concessi siano
          di importo massimo di euro 10.000, non siano  assistiti  da
          garanzie reali, siano  accompagnati  dalla  prestazione  di
          servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano  lo  scopo
          di  consentire  l'inclusione  sociale  e  finanziaria   del
          beneficiario e siano prestati a condizioni piu'  favorevoli
          di quelle prevalenti sul mercato. 
              4. In deroga all'articolo  106,  comma  1,  i  soggetti
          giuridici  senza  fini   di   lucro   in   possesso   delle
          caratteristiche individuate ai sensi del comma 5,  possono,
          se iscritti in una sezione separata dell'elenco di  cui  al
          comma 1, svolgere le attivita' indicate ai commi 1  e  3  a
          condizione che i finanziamenti siano concessi a  condizioni
          piu'  favorevoli  di   quelle   prevalenti   sul   mercato.
          L'iscrizione  nella  sezione  speciale  e'  subordinata  al
          possesso dei requisiti previsti dal comma 2, lettere c)  ed
          e). 
              5. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la  Banca  d'Italia,  emana  disposizioni   attuative   del
          presente articolo, anche disciplinando: 
                a) requisiti concernenti i  beneficiari  e  le  forme
          tecniche dei finanziamenti; 
                b)  limiti  oggettivi,  riferiti  al   volume   delle
          attivita',   alle   condizioni   economiche   applicate   e
          all'ammontare  massimo  dei  singoli  finanziamenti,  anche
          modificando i limiti stabiliti dal comma 1,  lettera  a)  e
          dal comma 3; 
                c) le caratteristiche dei  soggetti  che  beneficiano
          della deroga prevista dal comma 4; 
                d) le informazioni da fornire alla clientela".