Art. 40 
 
    (Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese). 
 
  (( 1. Il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle  leggi  di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:  «3.  Entro  le
ventiquattrore successive all'arrivo, i soggetti di cui  al  comma  1
comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi  di
mezzi informatici o telematici o mediante fax, le  generalita'  delle
persone alloggiate,  secondo  modalita'  stabilite  con  decreto  del
Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei  dati
personali». )) 
  2. Per la  riduzione  degli  oneri  in  materia  di  privacy,  sono
apportate le seguenti modifiche  al  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196: 
    a) all'articolo 4, comma 1, alla lettera b), le  parole  «persona
giuridica,  ente  od  associazione»  sono  soppresse  e   le   parole
«identificati  o  identificabili»  sono   sostituite   dalle   parole
«identificata o identificabile». 
    b) All'articolo 4, comma  1,  alla  lettera  i),  le  parole  «la
persona giuridica, l'ente o l'associazione» sono soppresse. 
    c) Il comma 3-bis dell'articolo 5 e' abrogato. 
    d) Al comma 4, dell'articolo 9, l'ultimo periodo e' soppresso. 
    e) La lettera h) del comma i dell'articolo 43 e' soppressa. 
  3. Allo scopo di  facilitare  l'impiego  del  lavoratore  straniero
nelle more di rilascio/rinnovo del permesso  di  soggiorno,  dopo  il
comma 9 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.
286 e' inserito il seguente comma: 
    «9-bis. In attesa del rilascio o  del  rinnovo  del  permesso  di
soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di venti  giorni
di  cui  al  precedente   comma,   il   lavoratore   straniero   puo'
legittimamente soggiornare nel  territorio  dello  Stato  e  svolgere
temporaneamente   l'attivita'   lavorativa    fino    ad    eventuale
comunicazione dell'Autorita' di  pubblica  sicurezza,  da  notificare
anche al datore  di  lavoro,  con  l'indicazione  dell'esistenza  dei
motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso  di  soggiorno.
(( L'attivita' di'  lavoro  ))  di  cui  sopra  puo'  svolgersi  alle
seguenti condizioni: 
    a) che la richiesta del rilascio del permesso  di  soggiorno  per
motivi di  lavoro  sia  stata  effettuata  dal  lavoratore  straniero
all'atto  della  stipula  del  contratto  di  soggiorno,  secondo  le
modalita' previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso  di
rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della  scadenza  del
permesso, ai sensi del precedente comma 4,  e  dell'articolo  13  del
decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394,  o
entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso; 
    b) che sia stata rilasciata dal competente  ufficio  la  ricevuta
attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o  di
rinnovo del permesso.» 
  4. In materia  di  semplificazione  degli  obblighi  di  tenuta  ed
annotazione del registro dei lavoratori, al comma 3 dell'articolo  39
del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, le parole «entro il giorno 16», sono  sostituire
con le seguenti: «entro la fine». 
  5. In materia di bonifica dei siti inquinati, per semplificare  gli
adempimenti delle imprese, al comma 7 dell'articolo 242  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo il primo periodo, e'  inserito
il seguente: «Nel caso di  interventi  di  bonifica  o  di  messa  in
sicurezza di cui al periodo precedente,  che  presentino  particolari
complessita'  a  causa  della  natura  della  contaminazione,   degli
interventi,   delle    dotazioni    impiantistiche    necessarie    o
dell'estensione dell'area interessata dagli interventi  medesimi,  il
progetto puo' essere articolato per fasi progettuali distinte al fine
di rendere possibile la realizzazione degli  interventi  per  singole
aree o per fasi temporali successive.»((  Al  comma  9  del  medesimo
articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole
«con attivita' in esercizio» sono soppresse ed e' aggiunto infi9ne il
seguente periodo: "Possono essere altresi' autorizzati interventi  di
manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza  degli
impianti e delle reti  tecnologiche,  purche'  non  compromettano  la
possibilita' di effettuare o completare gli  interventi  di  bonifica
che siano condotti adottando appropriate misure  di  prevenzione  dei
rischi. )) 
  6. Al  fine  di  semplificare  gli  adempimenti  delle  imprese  di
auto-riparazione, il decreto del  Ministero  dei  Trasporti  e  della
Navigazione del 30 luglio 1997,  n.  406  -  Regolamento  recante  le
dotazioni delle attrezzature e  delle  strumentazioni  delle  imprese
esercenti attivita' di autoriparazione, e' abrogato. 
  7. In materia di semplificazione degli  adempimenti  amministrativi
di registrazione C.O.V. (Composti Organici Volatili) per  la  vendita
dei prodotti ai consumatori finali, all'articolo 2, comma 1, lett. o)
del decreto legislativo 27 marzo 2006 n. 161, le parole  «o  per  gli
utenti» sono soppresse. 
  8. In materia di  semplificazione  dello  smaltimento  dei  rifiuti
speciali per talune attivita', i soggetti che svolgono  le  attivita'
di  estetista,  acconciatore,  trucco  permanente  e  semipermanente,
tatuaggio,  piercing,  agopuntura,  podologo,   callista,   manicure,
pedicure e che producono rifiuti pericolosi  e  a  rischio  infettivo
(CER 180103:  aghi,  siringhe  e  oggetti  taglienti  usati)  possono
trasportarli, in conto proprio, per una quantita' massima fino  a  30
chilogrammi al  giorno,  sino  all'impianto  di  smaltimento  tramite
termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati  ai  sensi
della normativa vigente. L'obbligo di registrazione sul  registro  di
carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al  Catasto
dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale,  di
cui al decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  si  intendono
assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso  la
compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di
trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto.  I  formulari
sono gestiti e conservati con modalita' idonee all'effettuazione  del
relativi controlli cosi' come previsti dal predetto articolo 193  del
decreto legislativo n. 152 del 2006. La conservazione  deve  avvenire
presso la sede dei soggetti esercenti le attivita' di cui al presente
comma. 
  9. La documentazione e le certificazioni attualmente  richieste  ai
fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di  beni
e attivita' culturali previste dagli articoli 15, comma 1. lettere g)
ed h), e 100, comma 2, lettere  e)  ed  f),  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
sostituite da  un'apposita  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di
notorieta', presentata dal richiedente al Ministero per i beni  e  le
attivita' culturali ai sensi e per gli effetti dell'articolo  47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e
successive  modificazioni,   relativa   alle   spese   effettivamente
sostenute per lo svolgimento degli interventi e delle attivita' cui i
benefici si riferiscono. Il Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali esegue controlli a campione ai sensi degli articoli 71 e 72
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445
e successive modificazioni. 
  (( 9-bis. All'articolo 27 del testo  unico  dei  servizi  di  media
audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto  legislativo  31  luglio
2005, n. 177, e' aggiunto, in fine, il  seguente  comma:  «7-bis.  La
cessione anche di un singolo impianto radiotelevisivo, quando non  ha
per oggetto unicamente le attrezzature, si considera cessione di ramo
d'azienda. Gli atti relativi ai  trasferimenti  di  impianti  e  rami
d'azienda ai sensi del  presente  articolo,  posti  in  essere  dagli
operatori del settore prima della data di  entrata  in  vigore  delle
disposizioni di cui al presente comma, sono in ogni caso validi e non
rettificabili ai fini tributari". )) 
  (( 9.ter Il termine di cui all'articolo 1, comma 862,  della  legge
27 dicembre 2006, n. 296, e' prorogato al 31 dicembre  2012.  Per  il
completamento degli interventi in fase di ultimazione e non revocati,
oggetto di proroga ai sensi del  presente  comma,  l'agevolazione  e'
rideterminata nel limite massimo delle anticipazioni gia' erogate  al
beneficiario  alla  data  di  entrata  in  vigore  della   legge   di
conversione  del  presente  decreto,  con  esclusione  di   ulteriori
erogazioni a carico dello Stato. )) 
 
          Riferimenti normativi 
              -- Si riporta il  testo  dell'articolo  109  del  regio
          decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante  "Approvazione  del
          testo  unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza",  come
          modificato dalla presente legge: 
                "109. 1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre
          strutture  ricettive,  comprese   quelle   che   forniscono
          alloggio  in  tende,  roulotte,  nonche'  i  proprietari  o
          gestori di  case  e  di  appartamenti  per  vacanze  e  gli
          affittacamere, ivi  compresi  i  gestori  di  strutture  di
          accoglienza non  convenzionali,  ad  eccezione  dei  rifugi
          alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o
          dalla   provincia   autonoma,   possono    dare    alloggio
          esclusivamente a persone munite della carta  d'identita'  o
          di altro documento idoneo ad attestarne l'identita' secondo
          le norme vigenti. 
              2. Per gli  stranieri  extracomunitari  e'  sufficiente
          l'esibizione del passaporto o di altro  documento  che  sia
          considerato  ad  esso  equivalente  in  forza  di   accordi
          internazionali,  purche'  munito   della   fotografia   del
          titolare. 
              3. Entro le ventiquattr'ore  successive  all'arrivo,  i
          soggetti  di  cui  al  comma  1  comunicano  alle  questure
          territorialmente   competenti,   avvalendosi    di    mezzi
          informatici o telematici o  mediante  fax,  le  generalita'
          delle persone alloggiate, secondo modalita'  stabilite  con
          decreto del Ministro dell'interno, sentito il  Garante  per
          la protezione dei dati personali" 
              -- Si riporta il testo dell'articolo 4,  comma  1,  del
          decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice
          in materia di protezione dei  dati  personali",  pubblicato
          nella Gazz.  Uff.  29  luglio  2003,  n.  174,  S.O.,  come
          modificato dalla presente legge: 
                "1. Ai fini del presente codice si intende per: 
                  a) «trattamento», qualunque operazione o  complesso
          di  operazioni,  effettuati  anche   senza   l'ausilio   di
          strumenti  elettronici,   concernenti   la   raccolta,   la
          registrazione,  l'organizzazione,  la   conservazione,   la
          consultazione,   l'elaborazione,   la   modificazione,   la
          selezione,   l'estrazione,   il   raffronto,    l'utilizzo,
          l'interconnessione,  il  blocco,   la   comunicazione,   la
          diffusione, la cancellazione  e  la  distruzione  di  dati,
          anche se non registrati in una banca di dati; 
                  b)   «dato   personale»,   qualunque   informazione
          relativa a persona fisica, identificata  o  identificabile,
          anche  indirettamente,  mediante  riferimento  a  qualsiasi
          altra   informazione,   ivi   compreso   un    numero    di
          identificazione personale; 
                  c) «dati  identificativi»,  i  dati  personali  che
          permettono l'identificazione diretta dell'interessato; 
                  d) «dati sensibili»,  i  dati  personali  idonei  a
          rivelare  l'origine  razziale  ed  etnica,  le  convinzioni
          religiose, filosofiche  o  di  altro  genere,  le  opinioni
          politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
          organizzazioni a carattere religioso, filosofico,  politico
          o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare  lo
          stato di salute e la vita sessuale; 
                  e) «dati giudiziari», i  dati  personali  idonei  a
          rivelare provvedimenti di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
          lettere da a) a o) e da r) a u),  del  D.P.R.  14  novembre
          2002, n. 313,  in  materia  di  casellario  giudiziale,  di
          anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da  reato
          e dei relativi carichi pendenti, o la qualita' di  imputato
          o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di
          procedura penale; 
                  f)  «titolare»,  la  persona  fisica,  la   persona
          giuridica, la pubblica amministrazione  e  qualsiasi  altro
          ente,  associazione  od  organismo  cui  competono,   anche
          unitamente ad altro titolare, le decisioni in  ordine  alle
          finalita', alle modalita' del trattamento di dati personali
          e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo  della
          sicurezza; 
                  g) «responsabile», la persona  fisica,  la  persona
          giuridica, la pubblica amministrazione  e  qualsiasi  altro
          ente, associazione od organismo preposti  dal  titolare  al
          trattamento di dati personali; 
                  h) «incaricati», le persone fisiche  autorizzate  a
          compiere operazioni  di  trattamento  dal  titolare  o  dal
          responsabile; 
                  i)  «interessato»,  la  persona  fisica,   cui   si
          riferiscono i dati personali; 
                  l) «comunicazione», il  dare  conoscenza  dei  dati
          personali  a  uno  o  piu'  soggetti  determinati   diversi
          dall'interessato,  dal  rappresentante  del  titolare   nel
          territorio  dello   Stato,   dal   responsabile   e   dagli
          incaricati, in qualunque  forma,  anche  mediante  la  loro
          messa a disposizione o consultazione; 
                  m)  «diffusione»,  il  dare  conoscenza  dei   dati
          personali a soggetti  indeterminati,  in  qualunque  forma,
          anche   mediante   la   loro   messa   a   disposizione   o
          consultazione; 
                  n) «dato anonimo», il dato  che  in  origine,  o  a
          seguito di trattamento, non puo'  essere  associato  ad  un
          interessato identificato o identificabile; 
                  o) «blocco», la conservazione di dati personali con
          sospensione  temporanea  di  ogni  altra   operazione   del
          trattamento; 
                  p) «banca di dati», qualsiasi complesso organizzato
          di dati personali, ripartito in una o piu' unita' dislocate
          in uno o piu' siti; 
                  q) «Garante», l'autorita' di cui all'articolo  153,
          istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675". 
              --Si riporta  il  testo  dell'articolo  5  del  decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  recante  "Testo  unico
          delle    disposizioni     concernenti     la     disciplina
          dell'immigrazione   e   norme   sulla   condizione    dello
          straniero", come modificato dalla presente legge: 
                "5. Permesso di soggiorno. (Legge 6  marzo  1998,  n.
          40, art. 5) 1. Possono  soggiornare  nel  territorio  dello
          Stato  gli  stranieri   entrati   regolarmente   ai   sensi
          dell'articolo 4, che siano muniti di carta di  soggiorno  o
          di  permesso  di  soggiorno  rilasciati,  e  in  corso   di
          validita', a norma del presente testo unico o che siano  in
          possesso di permesso di  soggiorno  o  titolo  equipollente
          rilasciato  dalla  competente  autorita'   di   uno   Stato
          appartenente  all'Unione  europea,  nei  limiti   ed   alle
          condizioni previsti da specifici accordi. 
              2. Il permesso  di  soggiorno  deve  essere  richiesto,
          secondo  le   modalita'   previste   nel   regolamento   di
          attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero
          si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso  nel
          territorio dello Stato ed e' rilasciato  per  le  attivita'
          previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.
          Il  regolamento  di  attuazione  puo'  provvedere  speciali
          modalita' di rilascio relativamente ai soggiorni brevi  per
          motivi di turismo, di giustizia, di attesa  di  emigrazione
          in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro
          di culto nonche' ai soggiorni in case  di  cura,  ospedali,
          istituti civili e religiosi e altre convivenze 
              2-bis.  Lo  straniero  che  richiede  il  permesso   di
          soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. 
              2-ter. La  richiesta  di  rilascio  e  di  rinnovo  del
          permesso di soggiorno e' sottoposta  al  versamento  di  un
          contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e
          un  massimo  di  200  euro   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          dell'interno, che  stabilisce  altresi'  le  modalita'  del
          versamento  nonche'  le  modalita'  di   attuazione   della
          disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma  2.  Non  e'
          richiesto il versamento del contributo per il  rilascio  ed
          il  rinnovo  del  permesso  di  soggiorno  per  asilo,  per
          richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per  motivi
          umanitari. 
              3. La durata del permesso di soggiorno  non  rilasciato
          per  motivi  di  lavoro  e'  quella  prevista   dal   visto
          d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o
          in   attuazione   degli   accordi   e   delle   convenzioni
          internazionali in  vigore.  La  durata  non  puo'  comunque
          essere: 
                a)  superiore  a  tre  mesi,  per  visite,  affari  e
          turismo; 
                b) 
                c) superiore ad un anno, in relazione alla  frequenza
          di  un  corso  per  studio  o  per  formazione  debitamente
          certificata;   il   permesso   e'   tuttavia    rinnovabile
          annualmente nel caso di corsi pluriennali; 
                d) 
                e)   superiore   alle   necessita'   specificatamente
          documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo
          unico o dal regolamento di attuazione. 
              3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e'
          rilasciato  a  seguito  della  stipula  del  contratto   di
          soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis.  La  durata
          del relativo permesso di soggiorno  per  lavoro  e'  quella
          prevista dal contratto di soggiorno  e  comunque  non  puo'
          superare: 
                a) in relazione ad uno o  piu'  contratti  di  lavoro
          stagionale, la durata complessiva di nove mesi; 
                b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato
          a tempo determinato, la durata di un anno; 
                c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato
          a tempo indeterminato, la durata di due anni. 
              3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto  in
          Italia almeno due  anni  di  seguito  per  prestare  lavoro
          stagionale puo' essere rilasciato,  qualora  si  tratti  di
          impieghi  ripetitivi,  un  permesso  pluriennale,  a   tale
          titolo, fino a tre  annualita',  per  la  durata  temporale
          annuale di  cui  ha  usufruito  nell'ultimo  dei  due  anni
          precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto  di
          ingresso e' rilasciato ogni anno. Il permesso  e'  revocato
          immediatamente nel  caso  in  cui  lo  straniero  violi  le
          disposizioni del presente testo unico. 
              3-quater. Possono inoltre  soggiornare  nel  territorio
          dello Stato gli stranieri muniti di permesso  di  soggiorno
          per   lavoro   autonomo   rilasciato   sulla   base   della
          certificazione della competente rappresentanza  diplomatica
          o  consolare  italiana  della  sussistenza  dei   requisiti
          previsti dall'articolo 26  del  presente  testo  unico.  Il
          permesso di soggiorno non puo' avere validita' superiore ad
          un periodo di due anni. 
              3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o  consolare
          italiana che rilascia il visto di ingresso  per  motivi  di
          lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il
          visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5
          dell'articolo  26,  ne  da'  comunicazione  anche  in   via
          telematica al Ministero  dell'interno  e  all'INPS  nonche'
          all'INAIL  per  l'inserimento  nell'archivio  previsto  dal
          comma  9  dell'articolo  22   entro   trenta   giorni   dal
          ricevimento della documentazione. Uguale  comunicazione  e'
          data al Ministero dell'interno per i visti di ingresso  per
          ricongiungimento familiare di  cui  all'articolo  29  entro
          trenta giorni dal ricevimento della documentazione. 
              3-sexies. Nei casi di  ricongiungimento  familiare,  ai
          sensi dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno
          non puo' essere superiore a due anni. 
              4. Il rinnovo del permesso di  soggiorno  e'  richiesto
          dallo straniero al questore della provincia in cui  dimora,
          almeno  sessanta  giorni  prima  della  scadenza,   ed   e'
          sottoposto alla verifica delle condizioni previste  per  il
          rilascio e delle diverse condizioni previste  dal  presente
          testo unico. Fatti salvi i  diversi  termini  previsti  dal
          presente testo unico e dal regolamento  di  attuazione,  il
          permesso di soggiorno  e'  rinnovato  per  una  durata  non
          superiore a quella stabilita con rilascio iniziale. 
              4-bis.  Lo  straniero  che  richiede  il  rinnovo   del
          permesso   di   soggiorno   e'   sottoposto    a    rilievi
          fotodattiloscopici. 
              5. Il permesso di  soggiorno  o  il  suo  rinnovo  sono
          rifiutati  e,  se  il  permesso  di  soggiorno   e'   stato
          rilasciato, esso e' revocato, quando mancano  o  vengono  a
          mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno
          nel territorio dello Stato,  fatto  salvo  quanto  previsto
          dall'articolo  22,  comma  9,  e  sempre  che   non   siano
          sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e
          che non si tratti di irregolarita' amministrative sanabili.
          Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio,  di
          revoca o di diniego di rinnovo del  permesso  di  soggiorno
          dello  straniero  che   ha   esercitato   il   diritto   al
          ricongiungimento    familiare    ovvero    del    familiare
          ricongiunto, ai sensi  dell'articolo  29,  si  tiene  anche
          conto  della  natura  e  della  effettivita'  dei   vincoli
          familiari  dell'interessato  e  dell'esistenza  di   legami
          familiari e sociali con il suo  Paese  d'origine,  nonche',
          per lo straniero gia' presente  sul  territorio  nazionale,
          anche  della  durata  del  suo   soggiorno   nel   medesimo
          territorio nazionale. 
              5-bis. Nel valutare la  pericolosita'  dello  straniero
          per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o  di  uno
          dei Paesi con i quali l'Italia abbia  sottoscritto  accordi
          per la soppressione dei controlli alle frontiere interne  e
          la libera circolazione delle persone ai fini  dell'adozione
          del provvedimento di revoca o di  diniego  di  rinnovo  del
          permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene  conto
          anche di eventuali condanne  per  i  reati  previsti  dagli
          articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a),  del
          codice di procedura penale,  ovvero  per  i  reati  di  cui
          all'articolo 12, commi 1 e 3. 
              5-ter. Il permesso di soggiorno e' rifiutato o revocato
          quando  si  accerti  la  violazione  del  divieto  di   cui
          all'articolo 29, comma 1-ter. 
              6. Il rifiuto o la revoca  del  permesso  di  soggiorno
          possono essere altresi' adottati sulla base di  convenzioni
          o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia,  quando
          lo  straniero  non  soddisfi  le  condizioni  di  soggiorno
          applicabili  in  uno  degli  Stati  contraenti,  salvo  che
          ricorrano  seri  motivi,  in   particolare   di   carattere
          umanitario  o  risultanti  da  obblighi  costituzionali   o
          internazionali  dello  Stato  italiano.  Il   permesso   di
          soggiorno per motivi umanitari e' rilasciato  dal  questore
          secondo  le   modalita'   previste   nel   regolamento   di
          attuazione. 
              7. Gli stranieri muniti del  permesso  di  soggiorno  o
          titolo equipollente rilasciato dall'autorita' di uno  Stato
          appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in
          Italia  sono  tenuti  a  dichiarare  la  loro  presenza  al
          questore con le modalita' e nei termini di cui al comma  2.
          Agli   stessi   e'   rilasciata   idonea   ricevuta   della
          dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma euro 103
          a euro 309. Qualora la dichiarazione non venga  resa  entro
          60 giorni dall'ingresso nel  territorio  dello  Stato  puo'
          essere disposta l'espulsione amministrativa. 
              8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno  di
          cui all'articolo 9 sono  rilasciati  mediante  utilizzo  di
          mezzi   a   tecnologia   avanzata    con    caratteristiche
          anticontraffazione conformi ai  modelli  da  approvare  con
          decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministro per l'innovazione e le tecnologie,  in  attuazione
          del regolamento (CE) n. 1030/2002  del  Consiglio,  del  13
          giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello  uniforme
          per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi
          terzi. Il permesso di soggiorno e  la  carta  di  soggiorno
          rilasciati  in  conformita'  ai  predetti  modelli   recano
          inoltre  i  dati  personali  previsti,  per  la  carta   di
          identita' e gli altri documenti elettronici,  dall'articolo
          36  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
          regolamentari in materia di documentazione  amministrativa,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445. 
              8-bis.  Chiunque  contraffa'  o  altera  un  visto   di
          ingresso  o  reingresso,  un  permesso  di  soggiorno,   un
          contratto di soggiorno o una  carta  di  soggiorno,  ovvero
          contraffa' o altera documenti al  fine  di  determinare  il
          rilascio di un visto di ingresso o  di  reingresso,  di  un
          permesso di soggiorno, di un contratto di  soggiorno  o  di
          una  carta  di  soggiorno  oppure  utilizza  uno  di   tali
          documenti  contraffatti  o  alterati,  e'  punito  con   la
          reclusione da uno a sei anni. Se la  falsita'  concerne  un
          atto o parte di un atto che faccia fede fino a  querela  di
          falso la reclusione e' da tre a  dieci  anni.  La  pena  e'
          aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale. 
              9. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, rinnovato  o
          convertito entro venti giorni dalla data in  cui  e'  stata
          presentata la domanda,  se  sussistono  i  requisiti  e  le
          condizioni  previsti  dal  presente  testo  unico   e   dal
          regolamento di attuazione  per  il  permesso  di  soggiorno
          richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo  di
          permesso da rilasciare in applicazione del  presente  testo
          unico. 
              9-bis.  In  attesa  del  rilascio  o  del  rinnovo  del
          permesso di soggiorno, anche ove non  venga  rispettato  il
          termine di venti giorni di  cui  al  precedente  comma,  il
          lavoratore straniero puo'  legittimamente  soggiornare  nel
          territorio   dello   Stato   e   svolgere   temporaneamente
          l'attivita'  lavorativa  fino  ad  eventuale  comunicazione
          dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da  notificare  anche
          al datore di lavoro, con l'indicazione  dell'esistenza  dei
          motivi ostativi al rilascio o al rinnovo  del  permesso  di
          soggiorno.  L'attivita'  di  lavoro  di  cui   sopra   puo'
          svolgersi alle seguenti condizioni: 
                a) che la richiesta  del  rilascio  del  permesso  di
          soggiorno per motivi di lavoro  sia  stata  effettuata  dal
          lavoratore straniero all'atto della stipula  del  contratto
          di soggiorno, secondo le modalita' previste nel regolamento
          d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia
          stata presentata prima  della  scadenza  del  permesso,  ai
          sensi del  precedente  comma  4,  e  dell'articolo  13  del
          decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999,
          n. 394,  o  entro  sessanta  giorni  dalla  scadenza  dello
          stesso; 
                b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la
          ricevuta   attestante   l'avvenuta   presentazione    della
          richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso". 
              -- Si riporta il testo dell'articolo 39, comma  3,  del
          decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni
          urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la  perequazione  tributaria",  convertito  dalla  legge  6
          agosto 2008, n. 133, come modificato dalla presente legge: 
                "3. Il libro unico del lavoro deve  essere  compilato
          coi dati di cui ai  commi  1  e  2,  per  ciascun  mese  di
          riferimento, entro la fine del mese successivo". 
              -- Il citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
          recante "Norme in materia ambientale" e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O Si riporta  il  testo
          dell'articolo 242, commi  7  e  9,  come  modificati  dalla
          presente legge: 
                "7. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di
          rischio dimostrino che la concentrazione  dei  contaminanti
          presenti nel sito e' superiore ai valori di  concentrazione
          soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone
          alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del
          documento di analisi  di  rischio,  il  progetto  operativo
          degli interventi di  bonifica  o  di  messa  in  sicurezza,
          operativa o permanente, e,  ove  necessario,  le  ulteriori
          misure di riparazione e di ripristino ambientale,  al  fine
          di minimizzare e ricondurre ad  accettabilita'  il  rischio
          derivante dallo stato di contaminazione presente nel  sito.
          Nel caso di interventi di bonifica o di messa in  sicurezza
          di cui al periodo precedente,  che  presentino  particolari
          complessita' a causa  della  natura  della  contaminazione,
          degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie
          o dell'estensione dell'area  interessata  dagli  interventi
          medesimi, il  progetto  puo'  essere  articolato  per  fasi
          progettuali  distinte  al  fine  di  rendere  possibile  la
          realizzazione degli interventi per singole aree o per  fasi
          temporali successive. La regione, acquisito il  parere  del
          comune e  della  provincia  interessati  mediante  apposita
          conferenza di servizi e sentito il  soggetto  responsabile,
          approva  il  progetto,  con   eventuali   prescrizioni   ed
          integrazioni entro sessanta  giorni  dal  suo  ricevimento.
          Tale termine puo' essere sospeso una sola volta, qualora la
          regione ravvisi la necessita' di richiedere, mediante  atto
          adeguatamente   motivato,   integrazioni   documentali    o
          approfondimenti al progetto, assegnando un congruo  termine
          per  l'adempimento.  In  questa  ipotesi  il  termine   per
          l'approvazione del progetto decorre dalla presentazione del
          progetto integrato. Ai  soli  fini  della  realizzazione  e
          dell'esercizio  degli   impianti   e   delle   attrezzature
          necessarie all'attuazione del progetto operativo e  per  il
          tempo  strettamente  necessario  all'attuazione   medesima,
          l'autorizzazione  regionale  di  cui  al   presente   comma
          sostituisce a  tutti  gli  effetti  le  autorizzazioni,  le
          concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i  pareri
          e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi,
          in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto
          ambientale, ove necessaria, alla  gestione  delle  terre  e
          rocce    da    scavo    all'interno    dell'area    oggetto
          dell'intervento ed allo scarico delle  acque  emunte  dalle
          falde.  L'autorizzazione  costituisce,  altresi',  variante
          urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica  utilita',
          di  urgenza  ed  indifferibilita'  dei   lavori.   Con   il
          provvedimento di approvazione del progetto  sono  stabiliti
          anche  i  tempi  di  esecuzione,  indicando   altresi'   le
          eventuali  prescrizioni  necessarie  per  l'esecuzione  dei
          lavori ed e' fissata l'entita' delle garanzie  finanziarie,
          in misura non superiore al cinquanta per  cento  del  costo
          stimato dell'intervento,  che  devono  essere  prestate  in
          favore della regione  per  la  corretta  esecuzione  ed  il
          completamento degli interventi medesimi. 
              9. La messa in sicurezza operativa, riguardante i  siti
          contaminati, garantisce una adeguata sicurezza sanitaria ed
          ambientale  ed  impedisce  un'ulteriore  propagazione   dei
          contaminanti. I progetti di messa  in  sicurezza  operativa
          sono  accompagnati  da  accurati  piani   di   monitoraggio
          dell'efficacia  delle  misure  adottate  ed   indicano   se
          all'atto  della  cessazione  dell'attivita'   si   rendera'
          necessario un intervento di bonifica  o  un  intervento  di
          messa in  sicurezza  permanente.  Possono  essere  altresi'
          autorizzati  interventi   di   manutenzione   ordinaria   e
          straordinaria e di messa  in  sicurezza  degli  impianti  e
          delle  reti  tecnologiche,  purche'  non  compromettano  la
          possibilita' di effettuare o completare gli  interventi  di
          bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di
          prevenzione dei rischi". 
              --Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  193  del
          citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  recante
          "Norme in materia ambientale": 
                "193. Trasporto dei rifiuti. 1. Per  gli  enti  e  le
          imprese che raccolgono e trasportano i propri  rifiuti  non
          pericolosi di cui all'articolo 212,  comma  8,  e  che  non
          aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della
          tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all'articolo
          188-bis,  comma  2,  lett.  a)  i  rifiuti  devono   essere
          accompagnati da un formulario di identificazione dal  quale
          devono risultare almeno i seguenti dati: 
                  a) nome ed indirizzo del produttore dei  rifiuti  e
          del detentore; 
                  b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto; 
                  c) impianto di destinazione; 
                  d) data e percorso dell'istradamento; 
                  e) nome ed indirizzo del destinatario. 
              2. Il formulario di identificazione di cui al  comma  1
          deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato
          e firmato dal produttore dei rifiuti  e  controfirmate  dal
          trasportatore che in tal modo da' atto di aver  ricevuto  i
          rifiuti. Una copia del formulario deve rimanere  presso  il
          produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo
          dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due
          dal trasportatore,  che  provvede  a  trasmetterne  una  al
          predetto produttore dei rifiuti. Le  copie  del  formulario
          devono essere conservate per cinque anni. 
              3. Il trasportatore  non  e'  responsabile  per  quanto
          indicato nella Scheda SISTRI - Area  movimentazione  o  nel
          formulario  di  identificazione  di  cui  al  comma  1  dal
          produttore o dal detentore dei rifiuti e per  le  eventuali
          difformita' tra  la  descrizione  dei  rifiuti  e  la  loro
          effettiva natura e  consistenza,  fatta  eccezione  per  le
          difformita' riscontrabili con la diligenza richiesta  dalla
          natura dell'incarico. 
              4. Durante  la  raccolta  ed  il  trasporto  i  rifiuti
          pericolosi  devono  essere  imballati  ed  etichettati   in
          conformita' alle norme vigenti in materia di imballaggio  e
          etichettatura delle sostanze pericolose. 
              5. Fatto salvo  quanto  previsto  per  i  comuni  e  le
          imprese di trasporto  dei  rifiuti  urbani  nel  territorio
          della regione Campania, tenuti ad  aderire  al  sistema  di
          controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di  cui
          all'articolo 188-bis, comma 2,  lett.  a),  nonche'  per  i
          comuni e le imprese  di  trasporto  di  rifiuti  urbani  in
          regioni diverse dalla regione Campania di cui  all'articolo
          188-ter, comma 2, lett. e), che aderiscono  al  sistema  di
          controllo della tracciabilita'  dei  rifiuti  (SISTRI),  le
          disposizioni  di  cui  al  comma  1  non  si  applicano  al
          trasporto di rifiuti urbani  effettuato  dal  soggetto  che
          gestisce il servizio pubblico, ne' ai trasporti di  rifiuti
          non  pericolosi  effettuati  dal  produttore  dei   rifiuti
          stessi, in modo occasionale e saltuario, che  non  eccedano
          la quantita' di trenta chilogrammi o di trenta  litri,  ne'
          al trasporto di rifiuti urbani  effettuato  dal  produttore
          degli stessi ai centri di raccolta di cui all'articolo 183,
          comma 1, lett. mm). Sono considerati occasionali e saltuari
          i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non
          piu'  di  quattro  volte  l'anno  non  eccedenti  i  trenta
          chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque,  i  cento
          chilogrammi o cento litri l'anno. 
              6.  In  ordine  alla  definizione  del  modello  e  dei
          contenuti del formulario di identificazione, si applica  il
          decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145. 
              7.  I  formulari  di  identificazione   devono   essere
          numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate
          o dalle  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura  o  dagli  uffici   regionali   e   provinciali
          competenti in materia di rifiuti e devono  essere  annotati
          sul registro Iva  acquisti.  La  vidimazione  dei  predetti
          formulari di identificazione e' gratuita e non e'  soggetta
          ad alcun diritto o imposizione tributaria. 
              8. Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri
          rifiuti  non  pericolosi  che  non   aderiscono   su   base
          volontaria al sistema di controllo della tracciabilita' dei
          rifiuti (SISTRI) di  cui  all'articolo  188-bis,  comma  2,
          lett. a), il formulario di identificazione  e'  validamente
          sostituito,   per   i   rifiuti   oggetto   di   spedizioni
          transfrontaliere, dai documenti  previsti  dalla  normativa
          comunitaria di cui all'articolo  194,  anche  con  riguardo
          alla tratta percorsa su territorio nazionale. 
              9. La scheda di accompagnamento di cui all'articolo  13
          del decreto legislativo 27 gennaio 1992,  n.  99,  relativa
          all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura,
          e' sostituita dalla Scheda SISTRI - Area movimentazione  di
          cui al decreto del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009  o,  per
          le imprese che non aderiscono su base volontaria al sistema
          di controllo della tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di
          cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), dal formulario
          di  identificazione  di  cui  al  comma  1.  Le  specifiche
          informazioni  di  cui   all'allegato   IIIA   del   decreto
          legislativo n. 99 del 1992  devono  essere  indicate  nello
          spazio relativo  alle  annotazioni  della  medesima  Scheda
          SISTRI  -  Area  movimentazione   o   nel   formulario   di
          identificazione.    La    movimentazione    dei     rifiuti
          esclusivamente  all'interno  di   aree   private   non   e'
          considerata  trasporto  ai  fini  della  parte  quarta  del
          presente decreto. 
              10.  La  microraccolta  dei  rifiuti,  intesa  come  la
          raccolta di rifiuti da parte di  un  unico  raccoglitore  o
          trasportatore presso piu' produttori o detentori svolta con
          lo stesso automezzo, deve essere effettuata nel piu'  breve
          tempo tecnicamente possibile. Nelle schede del  sistema  di
          controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di  cui
          all'articolo 188-bis, comma  2,  lett.  a),  relative  alla
          movimentazione   dei   rifiuti,   e   nei   formulari    di
          identificazione dei rifiuti devono essere  indicate,  nello
          spazio relativo al  percorso,  tutte  le  tappe  intermedie
          previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire  delle
          variazioni, nello spazio  relativo  alle  annotazioni  deve
          essere  indicato  a  cura  del  trasportatore  il  percorso
          realmente effettuato. 
              11. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione  di
          trasporto, nonche' le soste tecniche per le  operazioni  di
          trasbordo, ivi compreso quelle  effettuate  con  cassoni  e
          dispositivi scarrabili non  rientrano  nelle  attivita'  di
          stoccaggio di cui all'articolo 183, comma  1,  lettera  v),
          purche' le stesse siano dettate da esigenze di trasporto  e
          non superino le quarantotto ore, escludendo dal  computo  i
          giorni interdetti alla circolazione. 
              12. Nel caso di trasporto intermodale  di  rifiuti,  le
          attivita' di carico e scarico,  di  trasbordo,  nonche'  le
          soste  tecniche  all'interno  dei  porti  e   degli   scali
          ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione
          e scali merci non rientrano nelle attivita'  di  stoccaggio
          di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa) purche' siano
          effettuate nel piu' breve tempo possibile  e  non  superino
          comunque, salvo impossibilita'  per  caso  fortuito  o  per
          forza  maggiore,  il  termine  massimo  di  sei  giorni   a
          decorrere dalla data in cui  hanno  avuto  inizio  predette
          attivita'. Ove si prospetti l'impossibilita'  del  rispetto
          del  predetto  termine  per  caso  fortuito  o  per   forza
          maggiore, il detentore del rifiuto ha  l'obbligo  di  darne
          indicazione nello spazio relativo  alle  annotazioni  della
          medesima Scheda SISTRI - Area movimentazione  e  informare,
          senza indugio e comunque prima della scadenza del  predetto
          termine,  il  comune  e   la   provincia   territorialmente
          competente indicando  tutti  gli  aspetti  pertinenti  alla
          situazione. Ferme restando le competenze  degli  organi  di
          controllo, il detentore del rifiuto dovra' adottare,  senza
          indugio e a propri  costi  e  spese,  tutte  le  iniziative
          opportune per prevenire eventuali pregiudizi  ambientali  e
          effetti nocivi per  la  salute  umana.  La  decorrenza  del
          termine massimo di sei  giorni  resta  sospesa  durante  il
          periodo in cui perduri l'impossibilita' per caso fortuito o
          per forza maggiore. In caso di  persistente  impossibilita'
          per caso fortuito o  per  forza  maggiore  per  un  periodo
          superiore a 30 giorni a decorrere  dalla  data  in  cui  ha
          avuto inizio  l'attivita'  di  cui  al  primo  periodo  del
          presente comma, il detentore del rifiuto sara' obbligato  a
          conferire,  a  propri  costi  e  spese,  i  rifiuti  ad  un
          intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che
          effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad  un
          soggetto pubblico  o  privato  addetto  alla  raccolta  dei
          rifiuti, in conformita' agli articoli 177 e 179. 
              13. La copia  cartacea  della  scheda  del  sistema  di
          controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di  cui
          all'articolo 188-bis, comma  2,  lett.  a),  relativa  alla
          movimentazione   dei   rifiuti   e   il    formulario    di
          identificazione   di   cui   al   comma    1    costituisce
          documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui
          all'articolo 7-bis  del  decreto  legislativo  21  novembre
          2005, n. 286 e al decreto del Ministro delle infrastrutture
          e dei trasporti 30 giugno 2009". 
              -- Si riporta il testo vigente dell'articolo 15,  comma
          1, del decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917, recante "Approvazione del testo  unico  delle
          imposte sui redditi: 
                "1. Dall'imposta lorda si detrae un importo  pari  al
          19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente,
          se non deducibili nella determinazione dei singoli  redditi
          che concorrono a formare il reddito complessivo: 
                  a)  gli  interessi   passivi   e   relativi   oneri
          accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti  da
          clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel
          territorio  dello  Stato  o  di  uno  Stato  membro   della
          Comunita'  europea  ovvero  a  stabili  organizzazioni  nel
          territorio  dello  Stato  di  soggetti  non  residenti   in
          dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni  specie,  nei
          limiti dei redditi dei terreni dichiarati; 
                  b)  gli  interessi  passivi,   e   relativi   oneri
          accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti  da
          clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti  nel
          territorio  dello  Stato  o  di  uno  Stato  membro   della
          Comunita'  europea  ovvero  a  stabili  organizzazioni  nel
          territorio  dello  Stato  di  soggetti  non  residenti   in
          dipendenza  di  mutui  garantiti  da  ipoteca  su  immobili
          contratti per l'acquisto dell'unita' immobiliare da adibire
          ad  abitazione  principale  entro  un  anno   dall'acquisto
          stesso,  per  un  importo  non  superiore  a  4.000   euro.
          L'acquisto della unita' immobiliare deve essere  effettuato
          nell'anno  precedente  o   successivo   alla   data   della
          stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del
          suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto  e'
          estinto e ne viene  stipulato  uno  nuovo  di  importo  non
          superiore alla residua quota  di  capitale  da  rimborsare,
          maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso  di
          acquisto di unita' immobiliare locata, la detrazione spetta
          a condizione che entro tre  mesi  dall'acquisto  sia  stato
          notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza  o
          di sfratto per finita locazione e che  entro  un  anno  dal
          rilascio l'unita' immobiliare  sia  adibita  ad  abitazione
          principale. Per abitazione  principale  si  intende  quella
          nella quale il contribuente o  i  suoi  familiari  dimorano
          abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo  di
          imposta nel corso del quale e' variata la dimora  abituale;
          non  si  tiene  conto  delle   variazioni   dipendenti   da
          trasferimenti per motivi di lavoro.  Non  si  tiene  conto,
          altresi',   delle   variazioni   dipendenti   da   ricoveri
          permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione
          che l'unita'  immobiliare  non  risulti  locata.  Nel  caso
          l'immobile   acquistato   sia   oggetto   di   lavori    di
          ristrutturazione  edilizia,   comprovata   dalla   relativa
          concessione edilizia  o  atto  equivalente,  la  detrazione
          spetta a decorrere dalla data in cui  l'unita'  immobiliare
          e' adibita a dimora abituale, e  comunque  entro  due  anni
          dall'acquisto. In caso di contitolarita' del  contratto  di
          mutuo o di piu' contratti di mutuo il limite di 4.000  euro
          e'  riferito  all'ammontare  complessivo  degli  interessi,
          oneri accessori e  quote  di  rivalutazione  sostenuti.  La
          detrazione spetta, nello stesso limite complessivo  e  alle
          stesse  condizioni,  anche  con  riferimento   alle   somme
          corrisposte dagli assegnatari di alloggi di  cooperative  e
          dagli   acquirenti   di   unita'   immobiliari   di   nuova
          costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice  a
          titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori
          e  quote  di  rivalutazione  relativi  ai  mutui  ipotecari
          contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se  il  mutuo  e'
          intestato ad entrambi i  coniugi,  ciascuno  di  essi  puo'
          fruire della detrazione unicamente per la propria quota  di
          interessi;  in  caso  di  coniuge  fiscalmente   a   carico
          dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe
          le quote; 
                  b-bis) dal 1°  gennaio  2007  i  compensi  comunque
          denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare
          in  dipendenza  dell'acquisto  dell'unita'  immobiliare  da
          adibire  ad  abitazione  principale  per  un  importo   non
          superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita'; 
                  c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire
          250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente  dalle
          spese mediche e di assistenza specifica, diverse da  quelle
          indicate nell'articolo 10, comma 1,  lettera  b),  e  dalle
          spese chirurgiche, per  prestazioni  specialistiche  e  per
          protesi dentarie e  sanitarie  in  genere.  Ai  fini  della
          detrazione la  spesa  sanitaria  relativa  all'acquisto  di
          medicinali  deve  essere  certificata  da  fattura   o   da
          scontrino  fiscale  contenente  la   specificazione   della
          natura, qualita' e quantita' dei beni e  l'indicazione  del
          codice fiscale del destinatario.  Le  spese  riguardanti  i
          mezzi necessari  all'accompagnamento,  alla  deambulazione,
          alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici  e
          informatici rivolti a  facilitare  l'autosufficienza  e  le
          possibilita'  di   integrazione   dei   soggetti   di   cui
          all'articolo 3 della legge 5  febbraio  1992,  n.  104,  si
          assumono  integralmente.  Tra  i  mezzi  necessari  per  la
          locomozione dei soggetti indicati nel  precedente  periodo,
          con ridotte o impedite  capacita'  motorie  permanenti,  si
          comprendono  i  motoveicoli  e  gli  autoveicoli  di   cui,
          rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b),  c)
          ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche  se  prodotti  in
          serie e adattati in  funzione  delle  suddette  limitazioni
          permanenti delle capacita' motorie. Tra i veicoli  adattati
          alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio
          automatico, purche'  prescritto  dalla  commissione  medica
          locale di cui all'articolo 119 del decreto  legislativo  30
          aprile  1992,  n.  285.  Tra  i  mezzi  necessari  per   la
          locomozione dei non vedenti sono compresi i  cani  guida  e
          gli  autoveicoli  rispondenti   alle   caratteristiche   da
          stabilire con decreto del Ministro  delle  finanze.  Tra  i
          mezzi necessari  per  la  locomozione  dei  sordomuti  sono
          compresi gli autoveicoli rispondenti  alle  caratteristiche
          da stabilire con decreto del  Ministro  delle  finanze.  La
          detrazione spetta una sola volta in un periodo  di  quattro
          anni,  salvo  i  casi  in   cui   dal   Pubblico   registro
          automobilistico risulti che il suddetto veicolo  sia  stato
          cancellato da detto registro, e con riferimento a  un  solo
          veicolo,  nei  limiti  della  spesa  di  lire  trentacinque
          milioni o, nei casi  in  cui  risultasse  che  il  suddetto
          veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti  della
          spesa massima  di  lire  trentacinque  milioni  da  cui  va
          detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E'  consentito,
          alternativamente, di ripartire la  predetta  detrazione  in
          quattro quote  annuali  costanti  e  di  pari  importo.  La
          medesima ripartizione della  detrazione  in  quattro  quote
          annuali di pari importo e' consentita, con riferimento alle
          altre spese di cui alla presente lettera, nel caso  in  cui
          queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire
          30 milioni annue.  Si  considerano  rimaste  a  carico  del
          contribuente anche  le  spese  rimborsate  per  effetto  di
          contributi o premi di assicurazione da lui versati e per  i
          quali non spetta la detrazione di imposta o  che  non  sono
          deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi  che
          concorrono a formarlo. Si considerano, altresi', rimaste  a
          carico del contribuente le spese rimborsate per effetto  di
          contributi o premi  che,  pur  essendo  versati  da  altri,
          concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di
          lavoro ne abbia  riconosciuto  la  detrazione  in  sede  di
          ritenuta; 
                  c-bis) le spese veterinarie,  fino  all'importo  di
          lire 750.000, limitatamente  alla  parte  che  eccede  lire
          250.000. Con  decreto  del  Ministero  delle  finanze  sono
          individuate le tipologie di animali per le quali spetta  la
          detraibilita' delle predette spese; 
                  c-ter)  le  spese  sostenute  per  i   servizi   di
          interpretariato dai  soggetti  riconosciuti  sordomuti,  ai
          sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381; 
                  d) le spese funebri sostenute in  dipendenza  della
          morte di persone  indicate  nell'articolo  433  del  codice
          civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore
          a 3 milioni di lire per ciascuna di esse; 
                  e) le spese per frequenza di  corsi  di  istruzione
          secondaria e  universitaria,  in  misura  non  superiore  a
          quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti
          statali; 
                  f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto  il
          rischio di morte o di invalidita' permanente non  inferiore
          al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di  non
          autosufficienza  nel  compimento  degli  atti  della   vita
          quotidiana, se l'impresa di assicurazione non  ha  facolta'
          di recesso dal contratto, per un  importo  complessivamente
          non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto  del
          Ministero  delle  finanze,  sentito   l'Istituto   per   la
          vigilanza  sulle  assicurazioni   private   (ISVAP),   sono
          stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i
          contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.
          Per  i  percettori  di  redditi  di  lavoro  dipendente   e
          assimilato, si tiene conto, ai fini  del  predetto  limite,
          anche dei premi di assicurazione in relazione ai  quali  il
          datore di lavoro ha effettuato la  detrazione  in  sede  di
          ritenuta; 
                  g) le spese sostenute dai soggetti  obbligati  alla
          manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
          sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089,  e  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
          nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
          delle spese, quando non siano obbligatorie per legge,  deve
          risultare  da  apposita  certificazione  rilasciata   dalla
          competente  soprintendenza  del  Ministero   per   i   beni
          culturali e  ambientali,  previo  accertamento  della  loro
          congruita' effettuato d'intesa con  il  competente  ufficio
          del territorio del Ministero delle finanze.  La  detrazione
          non spetta in caso di mutamento di  destinazione  dei  beni
          senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per
          i beni culturali  e  ambientali,  di  mancato  assolvimento
          degli obblighi di  legge  per  consentire  l'esercizio  del
          diritto di prelazione  dello  Stato  sui  beni  immobili  e
          mobili vincolati e di tentata esportazione non  autorizzata
          di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed
          ambientali  da'  immediata  comunicazione   al   competente
          ufficio delle entrate del  Ministero  delle  finanze  delle
          violazioni che  comportano  la  perdita  del  diritto  alla
          detrazione; dalla data di ricevimento  della  comunicazione
          inizia a  decorrere  il  termine  per  la  rettifica  della
          dichiarazione dei redditi; 
                  h) le erogazioni liberali in denaro a favore  dello
          Stato, delle regioni, degli enti  locali  territoriali,  di
          enti o istituzioni  pubbliche,  di  comitati  organizzatori
          appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
          culturali  e  ambientali,  di  fondazioni  e   associazioni
          legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che  svolgono
          o  promuovono  attivita'  di  studio,  di  ricerca   e   di
          documentazione di rilevante valore culturale e artistico  o
          che   organizzano   e   realizzano   attivita'   culturali,
          effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
          la manutenzione, la protezione o  il  restauro  delle  cose
          indicate nell'articolo 1 della legge  1°  giugno  1939,  n.
          1089, e nel decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
          settembre  1963,  n.  1409,  ivi  comprese  le   erogazioni
          effettuate per l'organizzazione in Italia e  all'estero  di
          mostre   e   di   esposizioni   di   rilevante    interesse
          scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi
          e le ricerche eventualmente a tal fine  necessari,  nonche'
          per  ogni  altra  manifestazione  di  rilevante   interesse
          scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali,
          ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la
          catalogazione,  e  le  pubblicazioni   relative   ai   beni
          culturali.   Le   iniziative   culturali   devono    essere
          autorizzate,  previo  parere  del  competente  comitato  di
          settore del Consiglio nazionale  per  i  beni  culturali  e
          ambientali,  dal  Ministero  per   i   beni   culturali   e
          ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il
          conto consuntivo. Il  Ministero  per  i  beni  culturali  e
          ambientali  stabilisce  i  tempi  necessari  affinche'   le
          erogazioni  liberali  fatte  a  favore  delle  associazioni
          legalmente  riconosciute,   delle   istituzioni   e   delle
          fondazioni siano utilizzate per gli  scopi  indicati  nella
          presente lettera e  controlla  l'impiego  delle  erogazioni
          stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile  al
          donatario, essere prorogati una sola volta.  Le  erogazioni
          liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati
          affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato,  o  delle
          regioni e degli  enti  locali  territoriali,  nel  caso  di
          attivita' o manifestazioni in cui essi  siano  direttamente
          coinvolti, e sono destinate ad un fondo da  utilizzare  per
          le attivita' culturali previste per l'anno  successivo.  Il
          Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro
          il 31 marzo di ciascun  anno,  al  centro  informativo  del
          Dipartimento delle  entrate  del  Ministero  delle  finanze
          l'elenco  nominativo  dei   soggetti   erogatori,   nonche'
          l'ammontare  delle  erogazioni  effettuate  entro   il   31
          dicembre dell'anno precedente; 
                  h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore
          normale  dei  beni  ceduti  gratuitamente,   in   base   ad
          un'apposita convenzione, ai soggetti e per le attivita'  di
          cui alla lettera h); 
                  i) le erogazioni liberali in  denaro,  per  importo
          non superiore  al  2  per  cento  del  reddito  complessivo
          dichiarato, a  favore  di  enti  o  istituzioni  pubbliche,
          fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
          scopo di  lucro  svolgono  esclusivamente  attivita'  nello
          spettacolo,  effettuate  per  la  realizzazione  di   nuove
          strutture,  per  il  restauro  ed  il  potenziamento  delle
          strutture esistenti, nonche' per  la  produzione  nei  vari
          settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate  per
          tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
          dalla  data  del  ricevimento   affluiscono,   nella   loro
          totalita', all'entrata dello Stato; 
                  i-bis)  le  erogazioni  liberali  in  denaro,   per
          importo non superiore a 4 milioni di lire, a  favore  delle
          organizzazioni non lucrative di utilita'  sociale  (ONLUS),
          delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
          fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati  con
          decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  nei
          Paesi   non   appartenenti   all'Organizzazione   per    la
          cooperazione e  lo  sviluppo  economico  (OCSE)  nonche'  i
          contributi associativi,  per  importo  non  superiore  a  2
          milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle societa'  di
          mutuo soccorso che operano esclusivamente  nei  settori  di
          cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818,  al
          fine  di  assicurare  ai  soci  un  sussidio  nei  casi  di
          malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in
          caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione
          e' consentita  a  condizione  che  il  versamento  di  tali
          erogazioni  e  contributi  sia  eseguito  tramite  banca  o
          ufficio  postale  ovvero  mediante  gli  altri  sistemi  di
          pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo
          9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee
          a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento
          di efficaci controlli, che  possono  essere  stabilite  con
          decreto del Ministro delle finanze  da  emanarsi  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400; 
                  i-ter) le erogazioni  liberali  in  denaro  per  un
          importo  complessivo  in  ciascun  periodo  d'imposta   non
          superiore  a  1.500  euro,  in  favore  delle  societa'   e
          associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il
          versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca  o
          ufficio postale ovvero secondo  altre  modalita'  stabilite
          con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto 1988, n. 400; 
                  i-quater) le erogazioni  liberali  in  denaro,  per
          importo non superiore a 4 milioni di lire, a  favore  delle
          associazioni di promozione sociale  iscritte  nei  registri
          previsti dalle vigenti disposizioni di  legge.  Si  applica
          l'ultimo periodo della lettera i-bis); 
                  i-quinquies) le spese, per un importo non superiore
          a  210  euro,  sostenute   per   l'iscrizione   annuale   e
          l'abbonamento, per i ragazzi di eta' compresa tra  5  e  18
          anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed  altre
          strutture  ed  impianti  sportivi  destinati  alla  pratica
          sportiva dilettantistica rispondenti  alle  caratteristiche
          individuate con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, o Ministro delegato, di concerto con il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, e le attivita' sportive; 
                  i-sexies)  i  canoni  di  locazione  derivanti  dai
          contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della
          legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive  modificazioni,
          i canoni relativi ai contratti di ospitalita', nonche' agli
          atti di assegnazione in godimento  o  locazione,  stipulati
          con enti per il diritto allo studio,  universita',  collegi
          universitari legalmente riconosciuti, enti  senza  fine  di
          lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di
          laurea presso una universita' ubicata in un comune  diverso
          da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100
          chilometri e comunque in una provincia diversa, per  unita'
          immobiliari situate nello stesso  comune  in  cui  ha  sede
          l'universita' o in comuni limitrofi,  per  un  importo  non
          superiore a 2.633 euro; 
                  i-septies) le spese, per un importo non superiore a
          2.100  euro,  sostenute  per  gli  addetti   all'assistenza
          personale nei casi di non  autosufficienza  nel  compimento
          degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo
          non supera 40.000 euro; 
                  i-octies) le erogazioni  liberali  a  favore  degli
          istituti scolastici di  ogni  ordine  e  grado,  statali  e
          paritari senza  scopo  di  lucro  appartenenti  al  sistema
          nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n.
          62, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione
          tecnologica,  all'edilizia  scolastica  e   all'ampliamento
          dell'offerta formativa; la detrazione spetta  a  condizione
          che il versamento di tali erogazioni sia  eseguito  tramite
          banca o ufficio postale ovvero mediante gli  altri  sistemi
          di  pagamento  previsti  dall'  articolo  23  del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241". 
              --Si riporta il testo dell'articolo 100, comma  2,  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917: 
                "2. Sono inoltre deducibili: 
                  a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone
          giuridiche che perseguono esclusivamente finalita' comprese
          fra quelle indicate nel comma  1  o  finalita'  di  ricerca
          scientifica , nonche'  i  contributi,  le  donazioni  e  le
          oblazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera g),  per
          un ammontare complessivamente non superiore al 2 per  cento
          del reddito d'impresa dichiarato; 
                  b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone
          giuridiche  aventi  sede  nel  Mezzogiorno  che  perseguono
          esclusivamente finalita' di  ricerca  scientifica,  per  un
          ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del
          reddito d'impresa dichiarato; 
                  [c) le erogazioni liberali a favore di universita',
          fondazioni universitarie di cui all'articolo 59,  comma  3,
          della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  e  di  istituzioni
          universitarie pubbliche, degli enti  di  ricerca  pubblici,
          delle  fondazioni   e   delle   associazioni   regolarmente
          riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto  del
          Presidente della  Repubblica  10  febbraio  2000,  n.  361,
          aventi  per  oggetto  statutario  lo   svolgimento   o   la
          promozione di attivita' di ricerca scientifica, individuate
          con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
          adottato su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca, ovvero degli enti di  ricerca  vigilati  dal
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca, ivi compresi l'Istituto  superiore  di  sanita'  e
          l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza  del
          lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali;] 
                  d)   le   erogazioni   liberali   a   favore    dei
          concessionari  privati  per  la  radiodiffusione  sonora  a
          carattere comunitario  per  un  ammontare  complessivo  non
          superiore  all'1  per  cento  del  reddito  imponibile  del
          soggetto che effettua l'erogazione stessa; 
                  e) le spese sostenute dai soggetti  obbligati  alla
          manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
          sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e del
          decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre  1963,
          n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a  carico.  La
          necessita' delle spese, quando non siano  obbligatorie  per
          legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata
          dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni  e
          le attivita'  culturali,  previo  accertamento  della  loro
          congruita' effettuato d'intesa con  il  competente  ufficio
          dell'Agenzia del territorio. La  deduzione  non  spetta  in
          caso  di  mutamento  di  destinazione  dei  beni  senza  la
          preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni e
          le  attivita'  culturali,  di  mancato  assolvimento  degli
          obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di
          prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati
          e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi.
          L'Amministrazione per i beni e le attivita'  culturali  da'
          immediata comunicazione al competente ufficio  dell'Agenzia
          delle  entrate   delle   violazioni   che   comportano   la
          indeducibilita'  e  dalla   data   di   ricevimento   della
          comunicazione  inizia  a  decorrere  il  termine   per   la
          rettifica della dichiarazione dei redditi; 
                  f) le erogazioni liberali in denaro a favore  dello
          Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e  di
          associazioni legalmente riconosciute  che  senza  scopo  di
          lucro svolgono o promuovono attivita' di studio, di ricerca
          e  di  documentazione  di  rilevante  valore  culturale   e
          artistico, effettuate per l'acquisto, la  manutenzione,  la
          protezione o il restauro delle cose indicate  nell'articolo
          2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.  490,  e  nel
          decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre  1963,
          n.  1409,  ivi  comprese  le  erogazioni   effettuate   per
          l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che  siano  di
          rilevante interesse scientifico  o  culturale,  delle  cose
          anzidette, e per gli studi e le  ricerche  eventualmente  a
          tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi  e
          le ricerche devono essere autorizzati,  previo  parere  del
          competente comitato di settore del Consiglio nazionale  per
          i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i  beni  e
          le attivita' culturali, che dovra' approvare la  previsione
          di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero  per  i  beni
          culturali  e  ambientali  stabilisce  i   tempi   necessari
          affinche' le erogazioni fatte a favore  delle  associazioni
          legalmente  riconosciute,   delle   istituzioni   e   delle
          fondazioni siano utilizzate per gli  scopi  preindicati,  e
          controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti  termini
          possono, per causa  non  imputabile  al  donatario,  essere
          prorogati  una  sola  volta.  Le  erogazioni  liberali  non
          integralmente  utilizzate  nei  termini  assegnati,  ovvero
          utilizzate   non   in   conformita'   alla    destinazione,
          affluiscono, nella loro totalita', all'entrata dello Stato; 
                  g) le erogazioni liberali in  denaro,  per  importo
          non  superiore  al  2  per  cento  del  reddito   d'impresa
          dichiarato, a  favore  di  enti  o  istituzioni  pubbliche,
          fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
          scopo di  lucro  svolgono  esclusivamente  attivita'  nello
          spettacolo,  effettuate  per  la  realizzazione  di   nuove
          strutture,  per  il  restauro  ed  il  potenziamento  delle
          strutture esistenti, nonche' per  la  produzione  nei  vari
          settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate  per
          tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
          dalla  data  del  ricevimento   affluiscono,   nella   loro
          totalita', all'entrata dello Stato; 
                  h) le erogazioni liberali in  denaro,  per  importo
          non superiore a 2.065,83 euro o al 2 per cento del  reddito
          d'impresa dichiarato, a  favore  delle  ONLUS,  nonche'  le
          iniziative  umanitarie,  religiose  o  laiche,  gestite  da
          fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai  sensi
          dell'articolo 15, comma 1, lettera i-bis),  nei  Paesi  non
          appartenenti all'OCSE; 
                  i) le  spese  relative  all'impiego  di  lavoratori
          dipendenti, assunti a tempo indeterminato,  utilizzati  per
          prestazioni di servizi  erogate  a  favore  di  ONLUS,  nel
          limite del  cinque  per  mille  dell'ammontare  complessivo
          delle spese per prestazioni  di  lavoro  dipendente,  cosi'
          come risultano dalla dichiarazione dei redditi; 
                  l) le erogazioni liberali in  denaro,  per  importo
          non superiore a 1.549,37 euro o al 2 per cento del  reddito
          di  impresa  dichiarato,  a  favore  di   associazioni   di
          promozione sociale iscritte  nei  registri  previsti  dalle
          vigenti disposizioni di legge; 
                  m) le erogazioni liberali in denaro a favore  dello
          Stato, delle regioni, degli enti  locali  territoriali,  di
          enti  o  istituzioni  pubbliche,   di   fondazioni   e   di
          associazioni legalmente riconosciute,  per  lo  svolgimento
          dei loro compiti istituzionali e per  la  realizzazione  di
          programmi culturali nei settori dei beni culturali e  dello
          spettacolo. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
          individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di
          criteri  che  saranno  definiti   sentita   la   Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di  soggetti
          che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali;
          determina, a valere sulla somma  allo  scopo  indicata,  le
          quote assegnate a ciascun  ente  o  soggetto  beneficiario;
          definisce  gli  obblighi  di  informazione  da  parte   dei
          soggetti  erogatori  e  dei  soggetti  beneficiari;  vigila
          sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo
          dell'anno successivo a quello  di  riferimento  all'Agenzia
          delle  entrate,   l'elenco   dei   soggetti   erogatori   e
          l'ammontare delle erogazioni liberali da  essi  effettuate.
          Nel caso che, in un dato anno,  le  somme  complessivamente
          erogate abbiano superato la somma  allo  scopo  indicata  o
          determinata, i singoli  soggetti  beneficiari  che  abbiano
          ricevuto somme di importo maggiore  della  quota  assegnata
          dal Ministero per i beni e le attivita'  culturali  versano
          all'entrata dello Stato un importo pari  al  37  per  cento
          della differenza; 
                  n) le erogazioni liberali in  denaro  a  favore  di
          organismi  di  gestione  di  parchi  e  riserve   naturali,
          terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra
          zona  di   tutela   speciale   paesistico-ambientale   come
          individuata dalla vigente disciplina, statale e  regionale,
          nonche' gestita dalle  associazioni  e  fondazioni  private
          indicate nell'articolo 154, comma 4, lettera a), effettuate
          per sostenere attivita' di  conservazione,  valorizzazione,
          studio, ricerca e sviluppo dirette al  conseguimento  delle
          finalita' di  interesse  generale  cui  corrispondono  tali
          ambiti protetti. Il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
          del   territorio    individua    con    proprio    decreto,
          periodicamente, i soggetti e le categorie di  soggetti  che
          possono beneficiare  delle  predette  erogazioni  liberali;
          determina, a valere sulla somma  allo  scopo  indicata,  le
          quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel
          caso che in un dato anno le somme complessivamente  erogate
          abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata
          i singoli soggetti beneficiari che abbiano  ricevuto  somme
          di importo maggiore della  quota  assegnata  dal  Ministero
          dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,   versano
          all'entrata dello Stato un importo pari  al  37  per  cento
          della differenza; 
                  o) le erogazioni liberali in denaro a favore  dello
          Stato, delle regioni, degli enti territoriali,  di  enti  o
          istituzioni pubbliche,  di  fondazioni  e  di  associazioni
          legalmente riconosciute, per la realizzazione di  programmi
          di  ricerca   scientifica   nel   settore   della   sanita'
          autorizzate dal Ministro della salute con apposito  decreto
          che  individua  annualmente,  sulla  base  di  criteri  che
          saranno definiti sentita la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, i soggetti  che  possono  beneficiare  delle  predette
          erogazioni  liberali.   Il   predetto   decreto   determina
          altresi',  fino  a  concorrenza  delle  somme  allo   scopo
          indicate,  l'ammontare  delle  erogazioni  deducibili   per
          ciascun soggetto erogatore, nonche' definisce gli  obblighi
          di informazione da  parte  dei  soggetti  erogatori  e  dei
          soggetti beneficiari.  Il  Ministero  della  salute  vigila
          sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo
          dell'anno successivo a quello di  riferimento,  all'Agenzia
          delle  entrate,   l'elenco   dei   soggetti   erogatori   e
          l'ammontare delle erogazioni liberali  deducibili  da  essi
          effettuate; 
                  o-bis)  le  erogazioni  liberali  a  favore   degli
          istituti scolastici di  ogni  ordine  e  grado,  statali  e
          paritari senza  scopo  di  lucro  appartenenti  al  sistema
          nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n.
          62, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione
          tecnologica,  all'edilizia  scolastica  e   all'ampliamento
          dell'offerta formativa, nel limite  del  2  per  cento  del
          reddito  d'impresa  dichiarato  e  comunque  nella   misura
          massima  di  70.000  euro  annui;  la  deduzione  spetta  a
          condizione  che  il  versamento  di  tali  erogazioni   sia
          eseguito tramite banca o ufficio  postale  ovvero  mediante
          gli altri sistemi di pagamento previsti dall'  articolo  23
          del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241". 
              --Si riporta il testo dell'articolo 47 del decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,
          recante  "Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di documentazione  amministrativa.
          (Testo A).": 
                "Art.  47.  Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta'. 1.  L'atto  di  notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'articolo 38. 
              2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
              3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato  mediante
          la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
              4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  Polizia  Giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva." 
              --Si riporta il testo degli articoli 71 e 72 del citato
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445: 
                "Art.   71.   Modalita'   dei   controlli.   1.    Le
          amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei
          controlli, anche a campione, e  in  tutti  i  casi  in  cui
          sorgono   fondati   dubbi,    sulla    veridicita'    delle
          dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. 
              2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di
          certificazione   sono    effettuati    dall'amministrazione
          procedente  con  le  modalita'  di  cui   all'articolo   43
          consultando direttamente gli  archivi  dell'amministrazione
          certificante  ovvero  richiedendo  alla   medesima,   anche
          attraverso strumenti  informatici  o  telematici,  conferma
          scritta della corrispondenza di quanto  dichiarato  con  le
          risultanze dei registri da questa custoditi. 
              3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli  46  e
          47  presentino  delle  irregolarita'  o   delle   omissioni
          rilevabili  d'ufficio,   non   costituenti   falsita',   il
          funzionario competente a  ricevere  la  documentazione  da'
          notizia all'interessato di tale  irregolarita'.  Questi  e'
          tenuto  alla  regolarizzazione  o  al  completamento  della
          dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. 
              4.  Qualora   il   controllo   riguardi   dichiarazioni
          sostitutive presentate ai privati che vi consentono di  cui
          all'articolo  2,  l'amministrazione   competente   per   il
          rilascio della relativa certificazione, previa  definizione
          di appositi accordi, e' tenuta a fornire, su richiesta  del
          soggetto privato corredata dal  consenso  del  dichiarante,
          conferma  scritta,  anche  attraverso  l'uso  di  strumenti
          informatici o telematici, della  corrispondenza  di  quanto
          dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.". 
                "Art. 72. Responsabilita' in materia di  accertamento
          d'ufficio e di esecuzione dei controlli. 
              1.  Ai  fini   dell'accertamento   d'ufficio   di   cui
          all'articolo 43, dei controlli di  cui  all'articolo  71  e
          della  predisposizione  delle  convenzioni  quadro  di  cui
          all'articolo 58 del codice  dell'amministrazione  digitale,
          di cui al decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  le
          amministrazioni   certificanti   individuano   un   ufficio
          responsabile  per  tutte  le  attivita'  volte  a  gestire,
          garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso
          diretto  agli  stessi  da   parte   delle   amministrazioni
          procedenti. 
              2. Le  amministrazioni  certificanti,  per  il  tramite
          dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note,
          attraverso  la   pubblicazione   sul   sito   istituzionale
          dell'amministrazione, le misure organizzative adottate  per
          l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione  d'ufficio
          dei dati e  per  l'effettuazione  dei  controlli  medesimi,
          nonche' le modalita' per la loro esecuzione. 
              3. La mancata  risposta  alle  richieste  di  controllo
          entro  trenta  giorni  costituisce  violazione  dei  doveri
          d'ufficio e viene in ogni caso presa in  considerazione  ai
          fini  della   misurazione   e   della   valutazione   della
          performance individuale dei responsabili dell'omissione". 
              --Si riporta il  testo  dell'articolo  27  del  decreto
          legislativo 31 luglio 2005, n. 177,  recante  "Testo  unico
          dei servizi  di  media  audiovisivi  e  radiofonici",  come
          modificato dalla presente legge: 
                "27. Trasferimenti di impianti e rami  d'azienda.  1.
          Fino all'attuazione del  piano  nazionale  di  assegnazione
          delle  frequenze  televisive  in  tecnica   digitale   sono
          consentiti,  in  tecnica  analogica,  i  trasferimenti   di
          impianti  o  rami  d'azienda   tra   emittenti   televisive
          analogiche private locali e tra queste  e  i  concessionari
          televisivi in ambito nazionale che alla data di entrata  in
          vigore del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001,  n.  66,  non
          abbiano raggiunto la copertura del settantacinque per cento
          del territorio nazionale. 
              2. I soggetti non esercenti all'atto  di  presentazione
          della domanda, che hanno ottenuto  la  concessione  per  la
          radiodiffusione  televisiva  su  frequenze   terrestri   in
          tecnica analogica, possono acquisire impianti di diffusione
          e connessi collegamenti legittimamente esercitati alla data
          di entrata in vigore del decreto-legge 23 gennaio 2001,  n.
          5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  20  marzo
          2001, n. 66. 
              3. Ai fini della realizzazione  delle  reti  televisive
          digitali sono consentiti i trasferimenti di impianti  o  di
          rami d'azienda tra i soggetti che esercitano legittimamente
          l'attivita' televisiva in  ambito  nazionale  o  locale,  a
          condizione che le acquisizioni operate siano destinate alla
          diffusione in tecnica digitale. 
              4. Gli impianti di radiodiffusione sonora e  televisiva
          ed   i   collegamenti   di   comunicazioni    elettroniche,
          legittimamente operanti in virtu'  di  provvedimenti  della
          magistratura,  che  non   siano   oggetto   di   situazione
          interferenziale  e   non   siano   tra   quelli   risultati
          inesistenti  nelle  verifiche  dei  competenti  organi  del
          Ministero, possono essere oggetto di trasferimento. 
              5. Durante il periodo di  validita'  delle  concessioni
          per la radiodiffusione sonora  e  televisiva  analogica  in
          ambito locale e per la  radiodiffusione  sonora  in  ambito
          nazionale sono consentiti i trasferimenti di impianti o  di
          rami di aziende, nonche'  di  intere  emittenti  televisive
          analogiche e radiofoniche da un concessionario ad un  altro
          concessionario,  nonche'  le  acquisizioni,  da  parte   di
          societa' di capitali, di concessionarie svolgenti attivita'
          televisiva o radiofonica costituite in societa' cooperative
          a responsabilita' limitata. Ai soggetti  a  cui  sia  stata
          rilasciata piu' di una concessione per  la  radiodiffusione
          sonora  e'  consentita  la  cessione  di  intere  emittenti
          radiofoniche analogiche a societa'  di  capitali  di  nuova
          costituzione. Ai medesimi soggetti e', altresi', consentito
          di  procedere  allo  scorporo  mediante   scissione   delle
          emittenti oggetto di concessione. 
              6.  Sono  consentite  le  acquisizioni   di   emittenti
          analogiche   concessionarie    svolgenti    attivita'    di
          radiodiffusione sonora a carattere comunitario da parte  di
          societa' cooperative senza scopo di lucro, di  associazioni
          riconosciute  o  non  riconosciute  o  di   fondazioni,   a
          condizione   che   l'emittente   mantenga   il    carattere
          comunitario.   E'   inoltre   consentito   alle   emittenti
          analogiche di radiodiffusione  sonora  operanti  in  ambito
          locale  di  ottenere  che  la  concessione  precedentemente
          conseguita a carattere commerciale  sia  trasferita  ad  un
          nuovo soggetto avente i requisiti di emittente comunitaria. 
              7. I trasferimenti  di  impianti  di  cui  al  presente
          articolo danno  titolo  ad  utilizzare  i  collegamenti  di
          comunicazione elettronica  necessari  per  interconnettersi
          con gli impianti acquisiti. 
              7-bis.  La  cessione  anche  di  un  singolo   impianto
          radiotelevisivo, quando non ha per  oggetto  unicamente  le
          attrezzature, si considera cessione di ramo d'azienda.  Gli
          atti relativi  ai  trasferimenti  di  impianti  e  di  rami
          d'azienda ai sensi del presente articolo, posti  in  essere
          dagli operatori del settore prima della data di entrata  in
          vigore delle disposizioni di cui al presente comma, sono in
          ogni caso validi e non rettificabili ai fini tributari." 
              --Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 862, della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  "Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato -legge finanziaria 2007)": 
                "1. 862. Le iniziative agevolate finanziate a  valere
          sugli strumenti della programmazione negoziata, non  ancora
          completate alla data di scadenza delle proroghe concesse ai
          sensi della vigente normativa e che,  alla  medesima  data,
          risultino realizzate in misura  non  inferiore  al  40  per
          cento degli investimenti ammessi, possono essere completate
          entro il 31 dicembre 2008".