Art. 72 Definizioni 1. Ai fini dei presente Capo si intende per: a) aeroporto: qualsiasi terreno appositamente predisposto per l'atterraggio, il decollo e le manovre di aeromobili, inclusi gli impianti annessi che esso puo' comportare per le esigenze del traffico e per il servizio degli aeromobili nonche' gli impianti necessari per fornire assistenza ai servizi aerei commerciali; b) gestore aeroportuale: il soggetto al quale le disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali affidano, insieme con altre attivita' o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali o della rete aeroportuale e di coordinare e di controllare le attivita' dei vari operatori presenti negli aeroporti e nella rete aeroportuale di interesse; c) utente dell'aeroporto: qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporti per via aerea passeggeri, posta e merci, da e per l'aeroporto di base; d) diritti aeroportuali: i prelievi riscossi a favore del gestore aeroportuale e pagati dagli utenti dell'aeroporto per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi che sono forniti esclusivamente dal gestore aeroportuale e che sono connessi all'atterraggio, al decollo, all'illuminazione e al parcheggio degli aeromobili e alle operazioni relative ai passeggeri e alle merci, nonche' ai corrispettivi per l'uso delle infrastrutture centralizzate dei beni di uso comune e dei beni di uso esclusivo; e) rete aeroportuale: un gruppo di aeroporti, debitamente designato come tale da uno Stato membro, gestiti dallo stesso gestore aeroportuale.