Art. 76 
 
         Determinazione diritti aeroportuali. Consultazioni 
 
  1. Al fine dell'applicazione del sistema dei diritti  aeroportuali,
l'Autorita' di vigilanza, nel rispetto dei principi e dei criteri  di
cui all'articolo 11-nonies del decreto-legge  30  settembre  2005  n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre  2005,  n.
248, predispone specifici modelli tariffari, calibrati sulla base del
traffico  annuo  di  movimenti  passeggeri  registrato,  al  fine  di
assicurare che  i  diritti  applicati  agli  utenti  degli  aeroporti
rispondano ai principi di cui all'articolo 80, comma 1. 
  2.  Il  gestore,  individuato  il  modello  tariffario  tra  quelli
predisposti dall'Autorita' ai  sensi  del  comma  1  ((e  determinato
l'ammontare dei diritti)), previa consultazione  degli  utenti  degli
aeroporti, lo sottopone all'Autorita' di vigilanza che verifica  ((ed
approva entro quaranta giorni)) la corretta applicazione del  modello
tariffario ((e del livello dei  diritti  aeroportuali))  in  coerenza
anche agli obblighi di concessione. 
  3. E' istituita una procedura obbligatoria di consultazione tra  il
gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto, che possono  essere
rappresentati  da  referenti  con  delega  o  dalle  associazioni  di
riferimento. Sulla base della stessa procedura, il gestore garantisce
lo svolgimento di  una  consultazione  periodica,  almeno  una  volta
all'anno, dell'utenza aeroportuale. 
  4.  L'Autorita'  di  vigilanza  puo'  motivatamente  richiedere  lo
svolgimento  di  consultazioni  tra  le  parti  interessate   e,   in
particolare, dispone che il gestore aeroportuale consulti gli  utenti
dell'aeroporto prima che siano finalizzati  piani  relativi  a  nuovi
progetti  di  infrastrutture  aeroportuali  approvati   dall'ENAC   -
Direzione centrale infrastrutture  aeroporti  -  che  incidono  sulla
determinazione della misura tariffaria. 
  5.  L'Autorita'  di  vigilanza  pubblica  una   relazione   annuale
sull'attivita' svolta fornendo,  su  richiesta  dei  Ministeri  delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, tutte
le informazioni, in particolare, sulle  procedure  di  determinazione
dei diritti aeroportuali. 
  6. Per gli aeroporti aventi una soglia di traffico pari o inferiore
al milione di movimento passeggeri annuo, l'Autorita' individua entro
sessanta giorni dall'inizio della sua attivita', modelli semplificati
di aggiornamento, anche annuale, dei  diritti  ancorati  al  criterio
dell'effettivo valore dei beni fruiti dall'utenza.