Art. 78 
 
                          Norme di qualita' 
 
  1. Ai  fini  del  funzionamento  degli  aeroporti,  l'Autorita'  di
vigilanza adotta le  misure  necessarie  per  consentire  al  gestore
aeroportuale e agli utenti dell'aeroporto  interessati,  che  possono
essere rappresentati da referenti con delega o dalle associazioni  di
riferimento, di procedere a negoziati allo  scopo  di  concludere  un
accordo sul livello di servizio, con specifico riguardo alla qualita'
dei servizi prestati, nel rispetto degli impegni assunti dal  gestore
con la stipula della convenzione di concessione. 
  2. L'accordo, di cui al comma 1, stabilisce il livello del servizio
che deve essere fornito dal gestore aeroportuale a fronte dei diritti
aeroportuali riscossi. 
  3. I negoziati di cui al comma 1, possono  essere  organizzati  nel
quadro delle consultazioni di cui all'articolo 76.