Art. 54
Tecnologi a tempo determinato
1. Al fine di potenziare le attivita' di ricerca degli atenei
anche nello svolgimento di progetti di ricerca finanziati dall'Unione
europea e degli altri enti e organismi pubblici e privati, alla legge
30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente:
«Art. 24-bis (Tecnologi a tempo determinato). - 1. Nell'ambito
delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere
attivita' di supporto tecnico e amministrativo alle attivita' di
ricerca, le universita' possono stipulare contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso almeno del
titolo di laurea (( e di una )) particolare qualificazione
professionale in relazione alla tipologia di attivita' prevista. Il
contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le
modalita' di svolgimento delle attivita' predette.
2. I destinatari dei contratti sono scelti mediante procedure
pubbliche di selezione disciplinate dalle universita', fermi restando
l'obbligo di pubblicita' dei bandi, in italiano e in inglese, sul
sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione Europea. Il
bando deve contenere informazioni dettagliate sulle specifiche
funzioni, i diritti e i doveri e il trattamento economico e
previdenziale, nonche' sui requisiti di qualificazione richiesti e
sulle modalita' di valutazione delle candidature.
3. I contratti hanno durata minima di 18 mesi e sono prorogabili
per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La durata
complessiva degli stessi non puo' in ogni caso essere superiore a
cinque anni con la medesima universita'. Restano ferme le
disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e
successive modificazioni.
4. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti
di cui al comma 1, in relazione ai titoli di studio e all'eventuale
qualificazione professionale richiesta, e' stabilito dalle
universita' ed e' determinato, in base ai requisiti richiesti, tra un
importo minimo e massimo pari rispettivamente al trattamento
complessivo attribuito al personale della categoria D posizione
economica 3 ed EP posizione economica 3 dei ruoli del personale
tecnico-amministrativo delle universita'. L'onere del trattamento
economico e' posto a carico dei fondi relativi ai progetti di
ricerca.
5. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a
diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale accademico o
tecnico-amministrativo delle universita'.».
Riferimenti normativi
Per il testo dell'articolo 24 del legge 30 dicembre
2010, n. 240, vedasi nei riferimenti normativi all'
articolo 49.
Si riporta l'epigrafe del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368 recante: "Attuazione della direttiva
1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2001, n.
235.