Art. 54 
 
 
                    Tecnologi a tempo determinato 
 
   1. Al fine di potenziare le  attivita'  di  ricerca  degli  atenei
anche nello svolgimento di progetti di ricerca finanziati dall'Unione
europea e degli altri enti e organismi pubblici e privati, alla legge
30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente: 
  «Art. 24-bis (Tecnologi a  tempo  determinato).  -  1.  Nell'ambito
delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di  svolgere
attivita' di supporto tecnico  e  amministrativo  alle  attivita'  di
ricerca,  le  universita'  possono  stipulare  contratti  di   lavoro
subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso  almeno  del
titolo  di  laurea  ((  e  di  una  ))   particolare   qualificazione
professionale in relazione alla tipologia di attivita'  prevista.  Il
contratto stabilisce,  sulla  base  dei  regolamenti  di  ateneo,  le
modalita' di svolgimento delle attivita' predette. 
  2. I destinatari  dei  contratti  sono  scelti  mediante  procedure
pubbliche di selezione disciplinate dalle universita', fermi restando
l'obbligo di pubblicita' dei bandi, in italiano  e  in  inglese,  sul
sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione Europea.  Il
bando  deve  contenere  informazioni  dettagliate  sulle   specifiche
funzioni,  i  diritti  e  i  doveri  e  il  trattamento  economico  e
previdenziale, nonche' sui requisiti di  qualificazione  richiesti  e
sulle modalita' di valutazione delle candidature. 
  3. I contratti hanno durata minima di 18 mesi  e  sono  prorogabili
per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La  durata
complessiva degli stessi non puo' in ogni  caso  essere  superiore  a
cinque  anni  con  la  medesima   universita'.   Restano   ferme   le
disposizioni del decreto legislativo 6  settembre  2001,  n.  368,  e
successive modificazioni. 
  4. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei  contratti
di cui al comma 1, in relazione ai titoli di studio  e  all'eventuale
qualificazione   professionale   richiesta,   e'   stabilito    dalle
universita' ed e' determinato, in base ai requisiti richiesti, tra un
importo  minimo  e  massimo  pari  rispettivamente   al   trattamento
complessivo attribuito  al  personale  della  categoria  D  posizione
economica 3 ed EP posizione  economica  3  dei  ruoli  del  personale
tecnico-amministrativo delle  universita'.  L'onere  del  trattamento
economico e' posto  a  carico  dei  fondi  relativi  ai  progetti  di
ricerca. 
  5. I contratti di cui  al  presente  articolo  non  danno  luogo  a
diritti in ordine all'accesso ai ruoli  del  personale  accademico  o
tecnico-amministrativo delle universita'.». 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Per il testo dell'articolo 24  del  legge  30  dicembre
          2010,  n.  240,  vedasi  nei  riferimenti  normativi   all'
          articolo 49. 
              Si  riporta  l'epigrafe  del  decreto   legislativo   6
          settembre 2001, n. 368 recante: "Attuazione della direttiva
          1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro  a  tempo
          determinato concluso  dall'UNICE,  dal  CEEP  e  dal  CES",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2001,  n.
          235.