Art. 55 
 
 
    Misure di semplificazione in materia di ricerca universitaria 
 
   1. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 11, della legge 30
dicembre 2010, n. 240, si applicano anche ai rapporti tra universita'
ed enti pubblici di ricerca e tra questi ultimi,  fermo  restando  il
trattamento economico e previdenziale del (( personale  di  ruolo  ))
degli enti di ricerca stessi. 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'art 6, comma 11,  della  legge
          30 dicembre 2010, n.  240  recante  "Norme  in  materia  di
          organizzazione delle universita', di personale accademico e
          reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare  la
          qualita' e l'efficienza del sistema universitario": 
              "11. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono
          svolgere attivita' didattica e di ricerca anche  presso  un
          altro ateneo, sulla base  di  una  convenzione  tra  i  due
          atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di  comune
          interesse.  La   convenzione   stabilisce   altresi',   con
          l'accordo dell'interessato, le  modalita'  di  ripartizione
          tra i due atenei dell'impegno annuo  dell'interessato,  dei
          relativi oneri stipendiali e delle modalita' di valutazione
          di cui al comma 7.  Per  un  periodo  complessivamente  non
          superiore a cinque anni l'impegno  puo'  essere  totalmente
          svolto  presso  il  secondo  ateneo,  che   provvede   alla
          corresponsione  degli  oneri  stipendiali.  In  tal   caso,
          l'interessato esercita il diritto di  elettorato  attivo  e
          passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione
          delle  attivita'  di   ricerca   e   delle   politiche   di
          reclutamento degli atenei,  l'apporto  dell'interessato  e'
          ripartito in  proporzione  alla  durata  e  alla  quantita'
          dell'impegno in ciascuno di essi. Con decreto del Ministro,
          da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, sono stabiliti i  criteri  per
          l'attivazione delle convenzioni".