Art. 54
Appello
1. Al codice di procedura civile, libro secondo, sono apportate le
seguenti modificazioni:
(( 0a) all'articolo 342, il primo comma e' sostituito dal
seguente:
«L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni
prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La
motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilita':
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende
appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione
del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione
della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione
impugnata»;
0b) all'articolo 345, terzo comma, le parole: «che il collegio
non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa
ovvero» sono soppresse; ))
a) dopo l'articolo 348 sono inseriti i seguenti:
«Art. 348-bis (( (Inammissibilita' dell'appello) )). - Fuori dei
casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilita' o
l'improcedibilita' dell'appello, l'impugnazione e' dichiarata
inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole
probabilita' di essere accolta.
Il primo comma non si applica quando:
a) l'appello e' proposto relativamente a una delle cause di cui
all'articolo 70, primo comma;
b) l'appello e' proposto a norma dell'articolo 702-quater.
Art. 348-ter (Pronuncia sull'inammissibilita' dell'appello). -
All'udienza di cui all'articolo 350 il giudice, prima di procedere
alla trattazione ((, sentite le parti )), dichiara inammissibile
l'appello, a norma dell'articolo 348-bis, primo comma, con ordinanza
succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di
fatto riportati in uno o piu' atti di causa e il riferimento a
precedenti conformi. Il giudice provvede sulle spese a norma
dell'articolo 91.
L'ordinanza di inammissibilita' e' pronunciata solo quando sia per
l'impugnazione principale che per quella incidentale di cui
all'articolo 333 ricorrono i presupposti di cui al primo comma
dell'articolo 348-bis. In mancanza, il giudice procede alla
trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la
sentenza.
Quando e' pronunciata l'inammissibilita', contro il provvedimento
di primo grado puo' essere proposto, a norma dell'articolo 360,
ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per
cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla
comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che
dichiara l'inammissibilita'. Si applica l'articolo 327, in quanto
compatibile.
Quando l'inammissibilita' e' fondata sulle stesse ragioni, inerenti
alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il
ricorso per cassazione di cui al comma precedente puo' essere
proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4)
(( del primo comma )) dell'articolo 360.
La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi
di cui all'articolo 348-bis, secondo comma, lettera a), anche al
ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma la
decisione di primo grado.»;
b) all'articolo 360, primo comma, e' apportata la seguente
modificazione:
il numero 5) e' sostituito dal seguente:
«5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e'
stato oggetto di discussione tra le parti.»;
c) all'articolo 383 e' aggiunto il seguente comma:
«Nelle ipotesi di cui all'articolo 348-ter, commi terzo e quarto,
la Corte, se accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli
indicati dall'articolo 382, rinvia la causa al giudice che avrebbe
dovuto pronunciare sull'appello e si applicano le disposizioni del
libro secondo, titolo terzo, capo terzo, sezione terza.»;
(( c-bis) all'articolo 434, il primo comma e' sostituito dal
seguente:
«Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo
414. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve
contenere, a pena di inammissibilita':
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende
appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione
del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione
della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione
impugnata»; ))
d) dopo l'articolo 436 e' inserito il seguente:
«Art. 436-bis (Inammissibilita' dell'appello e pronuncia). -
All'udienza di discussione si applicano gli articoli 348-bis e
348-ter»;
e) all'articolo 447-bis, primo comma, e' apportata la seguente
modificazione:
le parole «e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 437, 438,
439, 440, 441,» sono sostituite dalle seguenti «e secondo comma, 430,
433, 434, 435, 436, 436-bis, 437, 438, 439, 440, 441,».
(( 1-bis. All'articolo 702-quater, primo comma, del codice di
procedura civile, la parola: «rilevanti» e' sostituita dalla
seguente: «indispensabili». ))
2. Le disposizioni di cui al comma 1, (( lettere 0a), a), c),
c-bis), d) ed e), )) si applicano ai giudizi di appello introdotti
con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la
notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica alle
sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
(( 3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano al processo tributario di cui al decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546. ))
Riferimenti normativi
Si riportano il testo degli articoli 342, 345, 348, 70,
comma 1, 702-quater, 350, 91, 333, 360, 327, 383, 382, 434,
414, 436, 447-bis, 430, 433, 434, 435, 436, 437 438, 439,
440, 441, del Codice di procedura civile, come modificati
dalla presente legge:
"Art. 342. Forma dell'appello.
L'appello si propone con citazione contenente le
indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere
motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a
pena di inammissibilita':
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si
intende appellare e delle modifiche che vengono richieste
alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo
grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la
violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della
decisione impugnata.
Tra il giorno della citazione e quello della prima
udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi
non minori di quelli previsti dall'art. 163-bis."
"Art. 345. Difetto di una condizione di procedibilita'.
Riproponibilita' dell'azione penale.
1. Il provvedimento di archiviazione e la sentenza di
proscioglimento o di non luogo a procedere, anche se non
piu' soggetta a impugnazione, con i quali e' stata
dichiarata la mancanza della querela, della istanza, della
richiesta o dell'autorizzazione a procedere, non
impediscono l'esercizio dell'azione penale per il medesimo
fatto e contro la medesima persona se e' in seguito
proposta la querela, l'istanza, la richiesta o e' concessa
l'autorizzazione ovvero se e' venuta meno la condizione
personale che rendeva necessaria l'autorizzazione.
2. La stessa disposizione si applica quando il giudice
accerta la mancanza di una condizione di procedibilita'
diversa da quelle indicate nel comma 1."
"Art. 348. Improcedibilita' dell'appello.
L'appello e' dichiarato improcedibile, anche d'ufficio,
se l'appellante non si costituisce in termini.
Se l'appellante non compare alla prima udienza, benche'
si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza
non impugnabile , rinvia la causa ad una prossima udienza,
della quale il cancelliere da' comunicazione
all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante
non compare, l'appello e' dichiarato improcedibile anche
d'ufficio."
"Art. 70. Intervento in causa del pubblico ministero.
Il pubblico ministero deve intervenire a pena di
nullita' rilevabile d'ufficio :
1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre;
2) nelle cause matrimoniali, comprese quelle di
separazione personale dei coniugi;
3) nelle cause riguardanti lo stato e la capacita'
delle persone ;
4).;
5) negli altri casi previsti dalla legge."
"Art. 702-quater. Appello.
L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'art.
702-ter produce gli effetti di cui all'art. 2909 del codice
civile se non e' appellata entro trenta giorni dalla sua
comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di
prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene
indispensabili ai fini della decisione, ovvero la parte
dimostra di non aver potuto proporli nel corso del
procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il
presidente del collegio puo' delegare l'assunzione dei
mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio."
"Art. 350. Trattazione.
Davanti alla corte di appello la trattazione
dell'appello e' collegiale; ma il presidente del collegio
puo' delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei
suoi componenti; davanti al tribunale l'appello e' trattato
e deciso dal giudice monocratico.
Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica
la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre,
ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista
dall'art. 332, oppure dispone che si rinnovi la
notificazione dell'atto di appello.
Nella stessa udienza il giudice dichiara la contumacia
dell'appellato, provvede alla riunione degli appelli
proposti contro la stessa sentenza e procede al tentativo
di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione
personale delle parti."
"Art. 91. Condanna alle spese.
Il giudice, con la sentenza che chiude il processo
davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso
delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie
la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta
conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza
giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese
del processo maturate dopo la formulazione della proposta,
salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 92.
Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere
con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione
della sentenza, del titolo esecutivo e del precetto sono
liquidate dall'ufficiale giudiziario con nota in margine
all'originale e alla copia notificata .
I reclami contro le liquidazioni di cui al comma
precedente sono decisi con le forme previste negli articoli
287 e 288 dal capo dell'ufficio a cui appartiene il
cancelliere o l'ufficiale giudiziario."
"Art. 333. Impugnazioni incidentali.
Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni
previste negli articoli precedenti, debbono proporre, a
pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale
nello stesso processo."
"Art. 360. Sentenze impugnabili e motivi di ricorso.
Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico
grado, possono essere impugnate con ricorso per cassazione:
1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
2) per violazione delle norme sulla competenza, quando
non e' prescritto il regolamento di competenza;
3) per violazione o falsa applicazione di norme di
diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di
lavoro;
4) per nullita' della sentenza o del procedimento;
5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il
giudizio che e' stato oggetto di discussione tra le parti.
Puo' inoltre essere impugnata con ricorso per
cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le
parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tale
caso l'impugnazione puo' proporsi soltanto a norma del
primo comma, n. 3.
Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per
cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte
senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il
ricorso per cassazione avverso tali sentenze puo' essere
proposto, senza necessita' di riserva, allorche' sia
impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il
giudizio.
Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si
applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla
sentenza contro i quali e' ammesso il ricorso per
cassazione per violazione di legge."
"Art. 327. Decadenza dall'impugnazione.
Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il
ricorso per Cassazione e la revocazione per i motivi
indicati nei numeri 4 e 5 dell'art. 395 non possono
proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della
sentenza.
Questa disposizione non si applica quando la parte
contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del
processo per nullita' della citazione o della notificazione
di essa, e per nullita' della notificazione degli atti di
cui all'art. 292."
"Art. 383. Cassazione con rinvio.
La corte, quando accoglie il ricorso per motivi diversi
da quelli richiamati nell'art. precedente, rinvia la causa
ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato
la sentenza cassata.
Nel caso previsto nell'art. 360 secondo comma, la causa
puo' essere rinviata al giudice che avrebbe dovuto
pronunciare sull'appello al quale le parti hanno
rinunciato.
La Corte, se riscontra una nullita' del giudizio di
primo grado per la quale il giudice d'appello avrebbe
dovuto rimettere le parti al primo giudice, rinvia la causa
a quest'ultimo.
Nelle ipotesi di cui all'art. 348-ter, commi terzo e
quarto, la Corte, se accoglie il ricorso per motivi diversi
da quelli indicati dall'art. 382, rinvia la causa al
giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello e si
applicano le disposizioni del libro secondo, titolo terzo,
capo terzo, sezione terza."
"Art. 382. Decisione delle questioni di giurisdizione e
di competenza.
La corte, quando decide una questione di giurisdizione,
statuisce su questa, determinando, quando occorre, il
giudice competente.
Quando cassa per violazione delle norme sulla
competenza, statuisce su questa.
Se riconosce che il giudice del quale si impugna il
provvedimento e ogni altro giudice difettano di
giurisdizione, cassa senza rinvio. Egualmente provvede in
ogni altro caso in cui ritiene che la causa non poteva
essere proposta o il processo proseguito.
"Art. 434. Deposito del ricorso in appello.
Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte
dall'art. 414. L'appello deve essere motivato. La
motivazione dell'appello deve contenere, a pena di
inammissibilita':
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si
intende appellare e delle modifiche che vengono richieste
alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo
grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la
violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della
decisione impugnata.
Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria
della corte di appello entro trenta giorni dalla
notificazione della sentenza, oppure entro quaranta giorni
nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi
all'estero."
"Art. 414. Forma della domanda.
La domanda si propone con ricorso, il quale deve
contenere:
1. l'indicazione del giudice;
2. il nome, il cognome, nonche' la residenza o il
domicilio eletto dal ricorrente nel comune in cui ha sede
il giudice adito, il nome, il cognome e la residenza o il
domicilio o la dimora del convenuto; se ricorrente o
convenuto e' una persona giuridica, un'associazione non
riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la
denominazione o ditta nonche' la sede del ricorrente o del
convenuto;
3. la determinazione dell'oggetto della domanda;
4. l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto
sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni;
5. l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il
ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti
che si offrono in comunicazione."
"Art. 436. Costituzione dell'appellato e appello
incidentale.
L'appellato deve costituirsi almeno dieci giorni prima
dell'udienza.
La costituzione dell'appellato si effettua mediante
deposito in cancelleria del fascicolo e di una memoria
difensiva, nella quale deve essere contenuta dettagliata
esposizione di tutte le sue difese.
Se propone appello incidentale, l'appellato deve
esporre nella stessa memoria i motivi specifici su cui
fonda l'impugnazione. L'appello incidentale deve essere
proposto, a pena di decadenza nella memoria di
costituzione, da notificarsi, a cura dell'appellato, alla
controparte almeno dieci giorni prima della udienza fissata
a norma dell'art. precedente.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
dell'art. 416."
"Art. 447-bis. Norme applicabili alle controversie in
materia di locazione, di comodato e di affitto.
Le controversie in materia di locazione e di comodato
di immobili urbani e quelle di affitto di aziende sono
disciplinate dagli articoli 414, 415, 416, 417, 418, 419,
420, 421, primo comma, 422, 423, primo e terzo comma, 424,
425, 426, 427, 428, 429, primo e secondo comma, 430, 433,
434, 435, 436, 436-bis, 437, 438, 439, 440, 441, in quanto
applicabili.
Sono nulle le clausole di deroga alla competenza.
Il giudice puo' disporre d'ufficio, in qualsiasi
momento, l'ispezione della cosa e l'ammissione di ogni
mezzo di prova, ad eccezione del giuramento decisorio,
nonche' la richiesta di informazioni, sia scritte che
orali, alle associazioni di categoria indicate dalle parti.
Le sentenze di condanna di primo grado sono
provvisoriamente esecutive. All'esecuzione si puo'
procedere con la sola copia del dispositivo in pendenza del
termine per il deposito della sentenza. Il giudice
d'appello puo' disporre con ordinanza non impugnabile che
l'efficacia esecutiva o l'esecuzione siano sospese quando
dalle stesse possa derivare all'altra parte gravissimo
danno.
"Art. 430. Deposito della sentenza.
La sentenza deve essere depositata in cancelleria entro
quindici giorni dalla pronuncia. Il cancelliere ne da'
immediata comunicazione alle parti."
"Art. 433. Giudice d'appello.
L'appello contro le sentenze pronunciate nei processi
relativi alle controversie previste nell'art. 409 deve
essere proposto con ricorso davanti alla corte di appello
territorialmente competente in funzione di giudice del
lavoro.
Ove l'esecuzione sia iniziata, prima della
notificazione della sentenza, l'appello puo' essere
proposto con riserva dei motivi che dovranno essere
presentati nel termine di cui all'art. 434."
"Art. 434. Deposito del ricorso in appello.
Il ricorso deve contenere l'esposizione sommaria dei
fatti e i motivi specifici dell'impugnazione, nonche' le
indicazioni prescritte dall'art. 414.
Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria
della corte di appello entro trenta giorni dalla
notificazione della sentenza, oppure entro quaranta giorni
nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi
all'estero."
"Art. 435. Decreto del presidente.
Il presidente della corte di appello entro cinque
giorni dalla data di deposito del ricorso nomina il giudice
relatore e fissa, non oltre sessanta giorni dalla data
medesima, l'udienza di discussione dinanzi al collegio.
L'appellante, nei dieci giorni successivi al deposito
del decreto, provvede alla notifica del ricorso e del
decreto all'appellato.
Tra la data di notificazione all'appellato e quella
dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine
non minore di venticinque giorni.
Nel caso in cui la notificazione prevista dal secondo
comma deve effettuarsi all'estero, i termini di cui al
primo e al terzo comma sono elevati, rispettivamente a
ottanta e sessanta giorni."
"Art. 436. Costituzione dell'appellato e appello
incidentale.
L'appellato deve costituirsi almeno dieci giorni prima
dell'udienza.
La costituzione dell'appellato si effettua mediante
deposito in cancelleria del fascicolo e di una memoria
difensiva, nella quale deve essere contenuta dettagliata
esposizione di tutte le sue difese.
Se propone appello incidentale, l'appellato deve
esporre nella stessa memoria i motivi specifici su cui
fonda l'impugnazione. L'appello incidentale deve essere
proposto, a pena di decadenza nella memoria di
costituzione, da notificarsi, a cura dell'appellato, alla
controparte almeno dieci giorni prima della udienza fissata
a norma dell'articolo precedente.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
dell'art. 416."
"Art. 437. Udienza di discussione.
Nell'udienza il giudice incaricato fa la relazione
orale della causa. Il collegio, sentiti i difensori delle
parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo
nella stessa udienza.
Non sono ammesse nuove domande ed eccezioni. Non sono
ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento
estimatorio, salvo che il collegio, anche d'ufficio, li
ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa.
E' salva la facolta' delle parti di deferire il giuramento
decisorio in qualsiasi momento della causa.
Qualora ammetta le nuove prove, il collegio fissa entro
venti giorni, l'udienza nella quale esse debbono essere
assunte e deve essere pronunciata la sentenza. In tal caso
il collegio con la stessa ordinanza puo' adottare i
provvedimenti di cui all'art. 423.
Sono applicabili le disposizioni di cui ai commi
secondo e terzo, dell'art. 429."
"Art. 438. Deposito della sentenza di appello.
Il deposito della sentenza di appello e' effettuato con
l'osservanza delle norme di cui all'art. 430.
Si applica il disposto del secondo comma dell'art.
431."
"Art. 439. Avvelenamento di acque o di sostanze
alimentari.
Chiunque avvelena acque o sostanze destinate
all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite
per il consumo, e' punito con la reclusione non inferiore a
quindici anni.
Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica
l'ergastolo; e, nel caso di morte di piu' persone, si
applica la pena di morte.".
"Art. 440. Appellabilita' delle sentenze.
Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una
controversia di valore non superiore a euro 25,82.".
"Art. 441. Consulente tecnico in appello.
Il collegio, nell'udienza di cui al primo comma
dell'art. 437, puo' nominare un consulente tecnico
rinviando ad altra udienza da fissarsi non oltre trenta
giorni. In tal caso con la stessa ordinanza puo' adottare i
provvedimenti di cui all'art. 423.
Il consulente deve depositare il proprio parere almeno
dieci giorni prima della nuova udienza.".
Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della
delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30
dicembre 1991, n. 413), e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O.