Art. 55
Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89
1. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «Nell'accertare la
violazione il giudice valuta la complessita' del caso, l'oggetto del
procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il
procedimento, nonche' quello di ogni altro soggetto chiamato a
concorrervi o a contribuire alla sua definizione»;
2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al
comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo
grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di
legittimita'. Ai fini del computo della durata il processo si
considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del
giudizio ovvero con la notificazione dell'atto di citazione. Si
considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di
esecuzione forzata si e' concluso in tre anni, e se la procedura
concorsuale si e' conclusa in sei anni. Il processo penale si
considera iniziato con l'assunzione della qualita' di imputato, di
parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l'indagato ha
avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari.
2-ter. Si considera comunque rispettato il termine ragionevole se
il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non
superiore a sei anni.
2-quater. Ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui
il processo e' sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui
inizia a decorrere il termine per proporre l'impugnazione e la
proposizione della stessa.
2-quinquies. Non e' riconosciuto alcun indennizzo:
a) in favore della parte soccombente condannata a norma
dell'articolo 96 del codice di procedura civile;
b) nel caso di cui all'articolo 91, primo comma, secondo periodo,
del codice di procedura civile;
c) nel caso di cui all'articolo 13, primo comma, primo periodo,
del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
d) nel caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione
connessa a condotte dilatorie della parte;
e) quando l'imputato non ha depositato istanza di accelerazione
del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei
termini cui all'articolo 2-bis.
f) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia
determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento;
3) il comma 3 e' abrogato;
b) dopo l'articolo 2 e' aggiunto il seguente:
«Art. 2-bis (Misura dell'indennizzo). - 1. Il giudice liquida a
titolo di equa riparazione una somma di denaro, non inferiore a 500
euro e non superiore a 1.500 euro, per ciascun anno, o frazione di
anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di
durata del processo.
2. L'indennizzo e' determinato a norma dell'articolo 2056 del
codice civile, tenendo conto:
a) dell'esito del processo nel quale si e' verificata la
violazione di cui al comma 1 dell'articolo 2;
b) del comportamento del giudice e delle parti;
c) della natura degli interessi coinvolti;
d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in
relazione alle condizioni personali della parte.
3. La misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non puo'
in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore,
a quello del diritto accertato dal giudice.»;
c) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Procedimento). - 1. La domanda di equa riparazione si
propone con ricorso al presidente della corte d'appello del distretto
in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'articolo 11 del
codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i
magistrati nel cui distretto e' concluso o estinto relativamente ai
gradi di merito il procedimento nel cui ambito la violazione si
assume verificata. Si applica l'articolo 125 del codice di procedura
civile.
2. Il ricorso e' proposto nei confronti del Ministro della
giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del
Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice
militare. Negli altri casi e' proposto nei confronti del Ministro
dell'economia e delle finanze.
3. Unitamente al ricorso deve essere depositata copia autentica dei
seguenti atti:
a) l'atto di citazione, il ricorso, le comparse e le memorie
relativi al procedimento nel cui ambito la violazione si assume
verificata;
b) i verbali di causa e i provvedimenti del giudice;
c) il provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo si
sia concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili.
4. Il presidente della corte d'appello, o un magistrato della corte
a tal fine designato, provvede sulla domanda di equa riparazione con
decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del
ricorso. Si applicano i primi due commi dell'articolo 640 del codice
di procedura civile.
5. Se accoglie il ricorso, il giudice ingiunge all'amministrazione
contro cui e' stata proposta la domanda di pagare senza dilazione la
somma liquidata a titolo di equa riparazione, autorizzando in
mancanza la provvisoria esecuzione. Nel decreto il giudice liquida le
spese del procedimento e ne ingiunge il pagamento.
6. Se il ricorso e' in tutto o in parte respinto la domanda non
puo' essere riproposta, ma la parte puo' fare opposizione a norma
dell'articolo 5-ter.
7. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei
limiti delle risorse disponibili.»;
d) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
(( «Art. 4 (Termine di proponibilita'). - 1. )) La domanda di
riparazione puo' essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi
dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento e'
divenuta definitiva.»;
e) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Notificazioni e comunicazioni). - 1. Il ricorso,
unitamente al decreto che accoglie la domanda di equa riparazione, e'
notificato per copia autentica al soggetto nei cui confronti la
domanda e' proposta.
2. Il decreto diventa inefficace qualora la notificazione non sia
eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del
provvedimento e la domanda di equa riparazione non puo' essere piu'
proposta.
3. La notificazione ai sensi del comma 1 rende improponibile
l'opposizione e comporta acquiescenza al decreto da parte del
ricorrente.
4. Il decreto che accoglie la domanda e' altresi' comunicato al
procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell'eventuale
avvio del procedimento di responsabilita', nonche' ai titolari
dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati
dal procedimento.»;
f) dopo l'articolo 5-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 5-ter (Opposizione). - 1. Contro il decreto che ha deciso
sulla domanda di equa riparazione puo' essere proposta opposizione
nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del
provvedimento ovvero dalla sua notificazione.
2. L'opposizione si propone con ricorso davanti all'ufficio
giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto.
Si applica l'articolo 125 del codice di procedura civile.
3. La corte d'appello provvede ai sensi degli articoli 737 e
seguenti del codice di procedura civile. Del collegio non puo' far
parte il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato.
4. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. Il
collegio, tuttavia, quando ricorrono gravi motivi, puo', con
ordinanza non impugnabile, sospendere l'efficacia esecutiva del
decreto opposto.
5. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso,
decreto impugnabile per cassazione. Il decreto e' immediatamente
esecutivo.
Art. 5-quater (Sanzioni processuali). - 1. Con il decreto di cui
all'articolo 3, comma 4, ovvero con il provvedimento che definisce il
giudizio di opposizione, il giudice, quando la domanda per equa
riparazione e' dichiarata inammissibile ovvero manifestamente
infondata, puo' condannare il ricorrente al pagamento in favore della
cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore ad euro
1.000 e non superiore ad euro 10.000.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi
depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
(( 2-bis. L'articolo 1, comma 1225, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, si interpreta nel senso che il Ministero dell'economia e
delle finanze procede comunque ai pagamenti degli indennizzi in caso
di pronunce emesse nei suoi confronti e nei confronti della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. ))
Riferimenti normativi
Il testo degli articoli 2, 3, 4, 5 e 5-bis della legge
24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in
caso di violazione del termine ragionevole del processo e
modifica dell' art. 375 del codice di procedura civile),
modificati dalla presente legge, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2001, n. 78.
Si riporta l'art. 1, comma 1225, della Legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge
finanziaria 2007), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27
dicembre 2006, n. 299, S.O.:
"1225. Le disposizioni di cui al comma 1224 si
applicano ai procedimenti iniziati dopo la data di entrata
in vigore della presente legge. Al fine di razionalizzare
le procedure di spesa ed evitare maggiori oneri finanziari
conseguenti alla violazione di obblighi internazionali, ai
pagamenti degli indennizzi procede, comunque, il Ministero
dell'economia e delle finanze. I pagamenti di somme di
denaro conseguenti alle pronunce di condanna della Corte
europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello
Stato italiano sono effettuati dal Ministero dell'economia
e delle finanze. Con successivo decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse
umane, strumentali e finanziarie da trasferire per lo
svolgimento delle funzioni di cui al comma 1224 ed al
presente comma.".