Art. 56
Modifiche Scuola Magistratura ed esonero parziale dall'attivita'
giurisdizionale
Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate fino a un
massimo di tre sedi della Scuola. Con il medesimo decreto e'
individuata la sede della Scuola in cui si riunisce il Comitato
direttivo»;
b) all'articolo 6, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole «ovvero, a loro richiesta, possono usufruire di un esonero
parziale dall'attivita' giurisdizionale nella misura determinata dal
Consiglio superiore della magistratura».
Riferimenti normativi
Il testo degli articoli 1 e 6 del decreto legislativo
30 gennaio 2006, n. 26 (Istituzione della Scuola superiore
della magistratura, nonche' disposizioni in tema di
tirocinio e formazione degli uditori giudiziari,
aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a
norma dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 25
luglio 2005, n. 150), modificato dalla presente legge, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 2006, n. 28,
S.O.