Art. 40 
 
Acquisizione del benestare per  le  differenze  riscontrate  all'atto
                           della consegna 
                 (art. 170, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Nel caso in cui l'importo netto dei lavori  non  eseguibili  per
effetto  delle  differenze  riscontrate  sia  inferiore   al   quinto
dell'importo   netto   di   aggiudicazione,   il   responsabile   del
procedimento, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 155  del
regolamento   generale,    deve    acquisire    dall'ente    deputato
all'approvazione del contratto il benestare previsto dal  regolamento
generale. 
 
          Note all'art. 40: 
              Si riporta il testo dell'art. 155  del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010: 
                "Art. 155.  (Differenze  riscontrate  all'atto  della
          consegna) - 1. Il  direttore  dei  lavori  e'  responsabile
          della corrispondenza del verbale  di  consegna  dei  lavori
          all'effettivo stato dei luoghi. 
              2. Se sono riscontrate  differenze  fra  le  condizioni
          locali ed  il  progetto  esecutivo,  non  si  procede  alla
          consegna,  e  il  direttore   dei   lavori   ne   riferisce
          immediatamente al responsabile del procedimento,  indicando
          le  cause  e  l'importanza  delle  differenze   riscontrate
          rispetto agli accertamenti effettuati in sede di  redazione
          del progetto esecutivo  e  delle  successive  verifiche,  e
          proponendo i provvedimenti da adottare. 
              3.  Il  responsabile  del  procedimento,  acquisito  il
          benestare del dirigente competente, cui ne avra'  riferito,
          nel caso in cui l'importo netto dei lavori  non  eseguibili
          per effetto delle differenze riscontrate sia  inferiore  al
          quinto dell'importo netto di aggiudicazione e sempre che la
          eventuale mancata esecuzione non incida sulla funzionalita'
          dell'opera o del  lavoro,  dispone  che  il  direttore  dei
          lavori   proceda   alla   consegna   parziale,    invitando
          l'esecutore a presentare, entro un termine non inferiore  a
          trenta  giorni,  il  programma   di   esecuzione   di   cui
          all'articolo 154, comma 7. 
              4.  Qualora  l'esecutore  intenda  far  valere  pretese
          derivanti dalla riscontrata  difformita'  dello  stato  dei
          luoghi  rispetto  a  quello  previsto  in  progetto,   deve
          formulare riserva sul verbale di consegna con le  modalita'
          e con gli effetti di cui all'articolo 190.".