Art. 41 
 
Sospensione dei lavori. Proroghe e tempo per l'ultimazione dei lavori 
                 (art. 172, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Fermo restando quanto previsto  dall'art.  158  del  regolamento
generale, le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto  delle
Forze armate sono considerate di pubblico  interesse  ai  fini  della
sospensione dei lavori. 
  2. In deroga all'art. 158, comma 3, del  regolamento  generale,  il
verbale  di  sospensione  deve  essere  immediatamente  inoltrato  al
responsabile del procedimento per  l'esecuzione.  Copia  del  verbale
deve essere  altresi'  inviata  all'autorita'  che  ha  approvato  il
contratto. 
  3. In deroga all'art. 159, comma 10, del regolamento  generale,  la
risposta in merito all'istanza di proroga e'  resa  dal  responsabile
del procedimento per la fase di esecuzione entro  trenta  giorni  dal
suo  ricevimento,  sentito  il  direttore  dei  lavori  e   acquisita
l'autorizzazione dal parte dell'ente che gli ha conferito l'incarico. 
 
          Note all'art. 41: 
              Si riporta il testo dell'art. 158  del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010: 
                "Art. 158. (Sospensione e ripresa dei  lavori)  -  1.
          Qualora circostanze speciali impediscano in via  temporanea
          che i  lavori  procedano  utilmente  a  regola  d'arte,  il
          direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le
          ragioni  e  l'imputabilita'  anche  con  riferimento   alle
          risultanze del verbale di consegna. 
              2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e  dall'articolo
          159, comma 1, il responsabile del  procedimento  puo',  per
          ragioni di pubblico interesse  o  necessita',  ordinare  la
          sospensione  dei  lavori  nei  limiti  e  con  gli  effetti
          previsti dagli articoli 159 e 160. Rientra tra  le  ragioni
          di  pubblico  interesse  l'interruzione  dei  finanziamenti
          disposta con legge  dello  Stato,  della  Regione  e  della
          Provincia autonoma per sopravvenute esigenze di  equilibrio
          dei conti pubblici. 
              3.  Il   direttore   dei   lavori,   con   l'intervento
          dell'esecutore o di un suo legale  rappresentante,  compila
          il verbale di sospensione indicando le  ragioni  che  hanno
          determinato  l'interruzione  dei  lavori.  Il  verbale   e'
          inoltrato al responsabile  del  procedimento  entro  cinque
          giorni dalla data della sua redazione. 
              4. Nel verbale di sospensione e'  inoltre  indicato  lo
          stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione
          rimane interrotta e  le  cautele  adottate  affinche'  alla
          ripresa le stesse possano  essere  continuate  ed  ultimate
          senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro  e
          dei mezzi d'opera esistenti in cantiere  al  momento  della
          sospensione. 
              5. Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori
          dispone visite al  cantiere  ad  intervalli  di  tempo  non
          superiori a novanta giorni, accertando le condizioni  delle
          opere e la consistenza della mano d'opera e dei  macchinari
          eventualmente presenti e dando, ove occorra, le  necessarie
          disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera
          nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle
          opere gia' eseguite e facilitare la ripresa dei lavori. 
              6. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a  cura
          del direttore dei lavori, non appena venute  a  cessare  le
          cause della sospensione,  sono  firmati  dall'esecutore  ed
          inviati al responsabile del procedimento  nel  modi  e  nei
          termini sopraddetti. Nel verbale di  ripresa  il  direttore
          dei lavori indica il nuovo termine contrattuale. 
              7.  Ove  successivamente  alla  consegna   dei   lavori
          insorgano, per cause imprevedibili  o  di  forza  maggiore,
          circostanze  che  impediscano  parzialmente   il   regolare
          svolgimento dei lavori, l'esecutore e' tenuto a  proseguire
          le parti di lavoro  eseguibili,  mentre  si  provvede  alla
          sospensione  parziale  dei   lavori   non   eseguibili   in
          conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in  apposito
          verbale. 
              8.  Le  contestazioni  dell'esecutore  in  merito  alle
          sospensioni dei lavori sono iscritte a  pena  di  decadenza
          nei verbali di sospensione e di ripresa dei  lavori,  salvo
          che per le sospensioni inizialmente legittime per le  quali
          e' sufficiente l'iscrizione  nel  verbale  di  ripresa  dei
          lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla  firma  dei
          verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a  norma
          dell'articolo 190. 
              9. Quando la sospensione supera  il  quarto  del  tempo
          contrattuale complessivo il responsabile  del  procedimento
          da' avviso all'Autorita'.". 
              - Si riporta il testo  dell'art.  159,  comma  10,  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  207  del
          2010: 
                "Art.  159  (Ulteriori  disposizioni  relative   alla
          sospensione e ripresa dei lavori - Proroghe e tempo per  la
          ultimazione dei lavori) - 1. - 9. (Omissis). 
              10. La risposta in merito  all'istanza  di  proroga  e'
          resa  dal  responsabile  del   procedimento,   sentito   il
          direttore  dei  lavori,  entro  trenta   giorni   dal   suo
          ricevimento. 
              11. (Omissis).".