Articolo 39 - Disposizioni generali. 
 
  1. Ai fini del presente decreto, sono considerati multidisciplinari
quei progetti che intendono assicurare una programmazione  articolata
per discipline e generi diversi afferenti agli ambiti  e  ai  settori
dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 3 comma 5 del  presente
decreto, supportata da un adeguato e coerente piano di  comunicazione
e promozione presso il  pubblico,  rispondente  alle  caratteristiche
della proposta multidisciplinare. 
  2.  I  progetti  di  cui  al  comma   1   devono   assicurare   una
programmazione articolata,  realizzando  l'attivita'  in  almeno  due
discipline. Ogni disciplina non puo'  incidere  per  una  percentuale
inferiore al quindici per cento e superiore al settanta per cento dei
minimi di attivita' richiesti per ciascun settore. 
  3.  La  valutazione   della   qualita'   artistica   dei   progetti
multidisciplinari  e'  effettuata,  ai  sensi  dell'articolo  5   del
presente decreto, dalle Commissioni consultive per  materia,  riunite
in apposita seduta plenaria.