Articolo 39 - Disposizioni generali. 1. Ai fini del presente decreto, sono considerati multidisciplinari quei progetti che intendono assicurare una programmazione articolata per discipline e generi diversi afferenti agli ambiti e ai settori dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 3 comma 5 del presente decreto, supportata da un adeguato e coerente piano di comunicazione e promozione presso il pubblico, rispondente alle caratteristiche della proposta multidisciplinare. 2. I progetti di cui al comma 1 devono assicurare una programmazione articolata, realizzando l'attivita' in almeno due discipline. Ogni disciplina non puo' incidere per una percentuale inferiore al quindici per cento e superiore al settanta per cento dei minimi di attivita' richiesti per ciascun settore. 3. La valutazione della qualita' artistica dei progetti multidisciplinari e' effettuata, ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto, dalle Commissioni consultive per materia, riunite in apposita seduta plenaria.