Articolo 40 - Circuiti regionali multidisciplinari. 
 
  1. Fermo restando  quanto  previsto  negli  articoli  5  e  39  del
presente decreto, e' concesso un contributo agli organismi che, nella
regione  nella  quale  hanno  sede  legale,  svolgono  attivita'   di
distribuzione, promozione e formazione del pubblico, in idonei  spazi
di  cui  l'organismo  ha  la  disponibilita'  e  che  non  producano,
coproducano o allestiscano spettacoli, direttamente o indirettamente.
I circuiti possono svolgere l'attivita', in aggiunta,  anche  in  una
regione confinante con quella in cui hanno sede, ove sia priva di  un
analogo organismo. Puo'  essere  sostenuto,  ai  sensi  del  presente
articolo, un solo circuito multidisciplinare per regione. 
  2. L'ammissione al contributo di cui al comma 1 e'  subordinata  ai
seguenti requisiti: 
  a) programmazione di un minimo di  duecentoventi  rappresentazioni,
secondo i limiti percentuali per ogni  ambito  di  attivita'  imposti
all'articolo 39, rispondenti a chiari requisiti di professionalita' e
di qualita' artistica. Le rappresentazioni sono distribuite  in  modo
da garantire la programmazione in un minimo  di  venti  piazze  e  la
presenza complessiva di almeno diciotto tra organismi di produzione o
gruppi artistici ed effettuate in idonee  sale  teatrali,  ovvero  in
ambiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni; 
b) stabile ed autonoma struttura organizzativa; 
c) sostegno finanziario da parte della regione di  riferimento  o  di
   altri enti territoriali in cui il  soggetto  opera,  attestato  da
   idonea documentazione. 
  3. La domanda di contributo da parte  di  un  circuito  di  cui  al
presente articolo, sempre che siano soddisfatti i requisiti di cui al
comma 2 e i punteggi  minimi  di  cui  all'articolo  5  del  presente
decreto, deterra' carattere preferenziale ed esclusivo rispetto  alle
eventuali domande contestualmente presentate,  con  riferimento  alla
medesima regione e alle medesime discipline, da parte dei circuiti di
cui agli articoli 16, 23 e 28.