Articolo 40 - Circuiti regionali multidisciplinari. 1. Fermo restando quanto previsto negli articoli 5 e 39 del presente decreto, e' concesso un contributo agli organismi che, nella regione nella quale hanno sede legale, svolgono attivita' di distribuzione, promozione e formazione del pubblico, in idonei spazi di cui l'organismo ha la disponibilita' e che non producano, coproducano o allestiscano spettacoli, direttamente o indirettamente. I circuiti possono svolgere l'attivita', in aggiunta, anche in una regione confinante con quella in cui hanno sede, ove sia priva di un analogo organismo. Puo' essere sostenuto, ai sensi del presente articolo, un solo circuito multidisciplinare per regione. 2. L'ammissione al contributo di cui al comma 1 e' subordinata ai seguenti requisiti: a) programmazione di un minimo di duecentoventi rappresentazioni, secondo i limiti percentuali per ogni ambito di attivita' imposti all'articolo 39, rispondenti a chiari requisiti di professionalita' e di qualita' artistica. Le rappresentazioni sono distribuite in modo da garantire la programmazione in un minimo di venti piazze e la presenza complessiva di almeno diciotto tra organismi di produzione o gruppi artistici ed effettuate in idonee sale teatrali, ovvero in ambiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni; b) stabile ed autonoma struttura organizzativa; c) sostegno finanziario da parte della regione di riferimento o di altri enti territoriali in cui il soggetto opera, attestato da idonea documentazione. 3. La domanda di contributo da parte di un circuito di cui al presente articolo, sempre che siano soddisfatti i requisiti di cui al comma 2 e i punteggi minimi di cui all'articolo 5 del presente decreto, deterra' carattere preferenziale ed esclusivo rispetto alle eventuali domande contestualmente presentate, con riferimento alla medesima regione e alle medesime discipline, da parte dei circuiti di cui agli articoli 16, 23 e 28.