Articolo 41 - Organismi di programmazione multidisciplinari. 1. Fermo restando quanto previsto negli articoli 5 e 39 del presente decreto, e' concesso un contributo a soggetti privati gestori di sale in possesso delle prescritte autorizzazioni, che effettuino un minimo di 2000 giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e che ospitino almeno centocinquanta tra recite, concerti o rappresentazioni, secondo i limiti percentuali per ogni ambito di attivita' imposti all'articolo 39 del presente Capo, da parte di organismi professionali.