Art. 47 
 
(Concorso delle province, delle citta'  metropolitane  e  dei  comuni
                alla riduzione della spesa pubblica) 
 
  1. Le province e le citta' metropolitane,  a  valere  sui  risparmi
connessi alle misure di cui al comma 2 e all'articolo 19, nonche'  in
considerazione delle misure recate dalla legge 7 aprile 2014, n.  56,
nelle more dell'emanazione del Decreto del Presidente  del  Consiglio
di cui al comma 92 dell'articolo 1  della  medesima  legge  7  aprile
2014, n. 56, assicurano un contributo alla finanza  pubblica  pari  a
444,5 milioni di euro per l'anno 2014 e pari a 576,7 milioni di  euro
per l'anno 2015 e 585,7 milioni di euro per ciascuno degli anni  2016
e 2017 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, ciascuna provincia e  citta'
metropolitana consegue i risparmi da versare ad apposito capitolo  di
entrata del bilancio dello Stato determinati con decreto del Ministro
dell'interno da emanare entro il termine del 30  giugno,  per  l'anno
2014, e del 28 febbraio per  gli  anni  successivi,  sulla  base  dei
seguenti criteri: 
    a) per quanto attiene agli  interventi  di  cui  all'articolo  8,
relativi alla riduzione della spesa per beni e servizi, la  riduzione
e' operata nella misura complessiva di 340 milioni  di  euro  per  il
2014 e di 510 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal  2015  al
2017,  proporzionalmente  alla  spesa  media,  sostenuta  nell'ultimo
triennio, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A  allegata
al  presente  decreto.  Per  gli  enti  che  nell'ultimo  anno  hanno
registrato  tempi  medi  nei   pagamenti   relativi   a   transazioni
commerciali superiori a 90 giorni, rispetto  a  quanto  disposto  dal
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, la riduzione  di  cui  al
periodo precedente e' incrementata del 5 per cento. Ai restanti  enti
la riduzione  di  cui  al  periodo  precedente  e'  proporzionalmente
ridotta in misura corrispondente al complessivo incremento di cui  al
periodo precedente. Per gli enti che  nell'ultimo  anno  hanno  fatto
ricorso agli strumenti di acquisto messi  a  disposizione  da  Consip
S.p.A. e dalle  centrali  di  committenza  regionale  di  riferimento
costituite ai sensi  dell'articolo  1,  comma  455,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, in misura inferiore al  valore  mediano,  come
risultante dalle certificazioni di  cui  alla  presente  lettera,  la
riduzione di cui al primo periodo e' incrementata del 5 per cento. Ai
restanti  enti  la  riduzione  di  cui  al  periodo   precedente   e'
proporzionalmente ridotta in  misura  corrispondente  al  complessivo
incremento di  cui  al  periodo  precedente.  A  tal  fine  gli  enti
trasmettono al Ministero dell'interno secondo le  modalita'  indicate
dallo stesso, entro il 31 maggio, per l'anno 2014,  ed  entro  il  28
febbraio per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 una  certificazione
sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile  finanziario
e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attestante il tempo
medio dei pagamenti dell'anno  precedente  calcolato  rapportando  la
somma delle differenze dei  tempi  di  pagamento  rispetto  a  quanto
disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.  231,  al  numero
dei pagamenti stessi.  Nella  medesima  certificazione  e',  inoltre,
indicato il valore degli acquisti di  beni  e  servizi,  relativi  ai
codici SIOPE indicati nell'allegata tabella  B,  sostenuti  nell'anno
precedente, con separata evidenza degli acquisti  sostenuti  mediante
ricorso agli strumenti di acquisto messi  a  disposizione  da  Consip
S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale di  riferimento.  In
caso  di  mancata  trasmissione  della  certificazione  nei   termini
indicati si applica l'incremento del 10 per cento. 
    b) per quanto attiene agli interventi  di  cui  all'articolo  15,
relativi alla riduzione della spesa per autovetture di 0,7 milioni di
euro, per l'anno 2014, e di un milione di  euro  per  ciascuno  degli
anni dal 2015 al 2017, la riduzione  e'  operata  in  proporzione  al
numero di autovetture di ciascuna provincia  e  citta'  metropolitana
comunicato annualmente al  Ministero  dell'interno  dal  Dipartimento
della Funzione Pubblica; 
    c) per quanto attiene agli interventi di cui  all'articolo  14  ,
relativi alla riduzione della  spesa  per  incarichi  di  consulenza,
studio e ricerca e per i contratti  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, di 3,8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5,7 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al  2017,  la  riduzione  e'
operata  in  proporzione   alla   spesa   comunicata   al   Ministero
dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica; 
  3. Gli importi e i  criteri  di  cui  al  comma  2  possono  essere
modificati  per  ciascuna  provincia  e   citta'   metropolitana,   a
invarianza di riduzione complessiva, dalla Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali entro il 15 giugno, per l'anno 2014 ed entro  il  31
gennaio,  per  gli  anni  successivi,  sulla  base   dell'istruttoria
condotta dall' ANCI e dall'UPI e recepiti con il decreto del Ministro
dell'interno di cui al comma 2; con riferimento alle misure  connesse
all'articolo 8, le predette modifiche possono tener conto  dei  tempi
medi  di  pagamento  dei  debiti  e   del   ricorso   agli   acquisti
centralizzati di ciascun ente.  Decorso  tale  termine  la  riduzione
opera in base agli importi di cui al comma 2. 
  4. In caso di mancato versamento del contributo di cui ai commi 2 e
3, entro il mese di  luglio,  sulla  base  dei  dati  comunicati  dal
Ministero  dell'interno,  l'Agenzia  delle  Entrate,  attraverso   la
struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma  3,  del  decreto
legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  provvede  al  recupero  delle
predette  somme  nei  confronti  delle  province   e   delle   citta'
metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle
assicurazioni  contro  la  responsabilita'  civile  derivante   dalla
circolazione dei veicoli a motore,  esclusi  i  ciclomotori,  di  cui
all'articolo 60 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,
riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del  relativo
gettito alle province medesime. 
  5. Le province e  le  citta'  metropolitane  possono  rimodulare  o
adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente,  al
fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti
dall'applicazione del comma 2. 
  6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di  cui  al
comma 92 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, a  seguito
del trasferimento delle risorse  finanziarie,  umane,  strumentali  e
organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere
trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97 dello  stesso  articolo  1,
tra  le  Province,  le  citta'  metropolitane  e   gli   altri   Enti
territoriali  interessati,  stabilisce  altresi'  le   modalita'   di
recupero delle somme di cui ai commi precedenti. 
  7. L'organo di controllo di regolarita' amministrativa e  contabile
verifica che le misure di cui ai commi 2 e 5 siano adottate,  dandone
atto nella relazione di cui al comma 166 dell'articolo 1 della  legge
23 dicembre 2005, n. 266. 
  8. I comuni, a valere sui risparmi connessi alle misure indicate al
comma 9, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a  375,6
milioni di euro per l'anno 2014 e 563,4 milioni di euro per  ciascuno
degli anni dal 2015 al 2017. A tal fine,  il  fondo  di  solidarieta'
comunale, come determinato ai sensi dell'articolo  1,  comma  380-ter
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' ridotto di 375,6 milioni  di
euro per l'anno 2014 e di 563,4 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni dal 2015 al 2017. 
  9. Gli importi delle riduzioni di spesa e le conseguenti  riduzioni
di cui al comma 8 per ciascun comune sono determinati con decreto del
Ministro dell'interno da emanare entro il termine del 30 giugno,  per
l'anno 2014 e del 28 febbraio per gli anni successivi, sulla base dei
seguenti criteri: 
    a) per quanto attiene agli  interventi  di  cui  all'articolo  8,
relativi alla riduzione della spesa per beni e servizi, la  riduzione
e' operata nella misura complessiva di 360 milioni  di  euro  per  il
2014 e di 540 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal  2015  al
2017,  proporzionalmente  alla  spesa  media,  sostenuta  nell'ultimo
triennio, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A  allegata
al  presente  decreto.  Per  gli  enti  che  nell'ultimo  anno  hanno
registrato  tempi  medi  nei   pagamenti   relativi   a   transazioni
commerciali superiori a 90 giorni, rispetto  a  quanto  disposto  dal
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, la riduzione  di  cui  al
periodo precedente e' incrementata del 5 per cento. Ai restanti  enti
la riduzione  di  cui  al  periodo  precedente  e'  proporzionalmente
ridotta in misura corrispondente al complessivo incremento di cui  al
periodo precedente. Per gli enti che  nell'ultimo  anno  hanno  fatto
ricorso agli strumenti di acquisto messi  a  disposizione  da  Consip
S.p.A. e dalle  centrali  di  committenza  regionale  di  riferimento
costituite ai sensi  dell'articolo  1,  comma  455,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, in misura inferiore al  valore  mediano,  come
risultante dalle certificazioni  di  cui  alla  presente  lettera  la
riduzione di cui al primo periodo e' incrementata del 5 per cento. Ai
restanti  enti  la  riduzione  di  cui  al  periodo   precedente   e'
proporzionalmente ridotta in  misura  corrispondente  al  complessivo
incremento di  cui  al  periodo  precedente.  A  tal  fine  gli  enti
trasmettono al Ministero dell'interno secondo le  modalita'  indicate
dallo stesso, entro il 31 maggio, per l'anno 2014,  ed  entro  il  28
febbraio per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, una certificazione
sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile  finanziario
e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attestante il tempo
medio dei pagamenti dell'anno  precedente  calcolato  rapportando  la
somma delle differenze dei  tempi  di  pagamento  rispetto  a  quanto
disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.  231,  al  numero
dei pagamenti stessi.  Nella  medesima  certificazione  e',  inoltre,
indicato il valore degli acquisti di  beni  e  servizi,  relativi  ai
codici SIOPE indicati nell'allegata  tabella  B  sostenuti  nell'anno
precedente, con separata evidenza degli acquisti  sostenuti  mediante
ricorso agli strumenti di acquisto messi  a  disposizione  da  Consip
S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale di  riferimento.  In
caso  di  mancata  trasmissione  della  certificazione  nei   termini
indicati si applica l'incremento del 10 per cento; 
    b) per quanto attiene agli interventi  di  cui  all'articolo  15,
relativi alla riduzione della spesa per autovetture di 1,6 milioni di
euro, per l'anno 2014, e di 2,4 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni dal 2015 al 2017, la riduzione  e'  operata  in  proporzione  al
numero  di  autovetture  possedute  da  ciascun   comune   comunicato
annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione
Pubblica; 
    c) per quanto attiene agli  interventi  di  cui  all'articolo  14
relativi alla riduzione della  spesa  per  incarichi  di  consulenza,
studio e ricerca e per i contratti  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, di 14 milioni di euro, per l'anno 2014 e di 21  milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al  2017,  la  riduzione  e'
operata  in  proporzione   alla   spesa   comunicata   al   Ministero
dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica. 
  10. Gli importi e i criteri  di  cui  al  comma  9  possono  essere
modificati per ciascun comune, a invarianza di riduzione complessiva,
dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il 15 giugno,
per l'anno 2014 ed entro il 31  gennaio,  per  gli  anni  successivi,
sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI e recepiti con decreto
del Ministro dell'interno di cui al comma  9;  con  riferimento  alle
misure connesse all'articolo 8, le predette modifiche  possono  tener
conto dei tempi medi di pagamento  dei  debiti  e  del  ricorso  agli
acquisti centralizzati di  ciascun  ente.  Decorso  tale  termine  la
riduzione opera in base ai criteri di cui al comma 9. 
  11. In caso di incapienza,  sulla  base  dei  dati  comunicati  dal
Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate provvede al  recupero
delle predette somme nei confronti dei  comuni  interessati  all'atto
del riversamento agli stessi comuni dell'imposta  municipale  propria
di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.
Le somme recuperate sono versate ad  apposito  capitolo  dell'entrata
del bilancio dello Stato ai fini della successiva  riassegnazione  al
pertinente  capitolo  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'interno. 
  12. I Comuni possono rimodulare o adottare  misure  alternative  di
contenimento della spesa corrente, al  fine  di  conseguire  risparmi
comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma
9. 
  13. L'organo di controllo di regolarita' amministrativa e contabile
verifica che le misure di cui ai  precedenti  commi  siano  adottate,
dandone atto nella relazione di cui  al  comma  166  dell'articolo  1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266.