Art. 48 
 
                        (Edilizia scolastica) 
 
  1. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.  183,  dopo  il
comma 14-bis e' inserito il seguente: 
    "14-ter. Per gli anni 2014 e 2015, nel saldo finanziario espresso
in termini di competenza mista, individuato ai  sensi  del  comma  3,
rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita'
interno, non sono considerate  le  spese  sostenute  dai  comuni  per
interventi di edilizia  scolastica.  L'esclusione  opera  nel  limite
massimo di 122 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. I
comuni beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa
sono  individuati  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri da emanare entro il 15 giugno 2014.". 
  2. Per le finalita' e gli interventi di cui all'articolo 18,  comma
8-ter, del decreto legge. 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito  con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,  il CIPE, su proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  d'intesa  con  il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  assegna,
nell'ambito della  programmazione nazionale del Fondo per lo sviluppo
e la coesione relativa al periodo 2014-2020, fino all'importo massimo
di 300 milioni di euro, previa verifica dell'utilizzo  delle  risorse
assegnate  nell'ambito  della  programmazione  2007-2013  del   Fondo
medesimo e di quelle assegnate a valere sugli  stanziamenti  relativi
al programma delle infrastrutture  strategiche  per  l'attuazione  di
piani stralcio del programma di  messa  in  sicurezza  degli  edifici
scolastici. In esito alla predetta verifica il  CIPE  riprogramma  le
risorse non utilizzate e assegna le ulteriori risorse a valere  sulla
dotazione 2014-2020 del Fondo sviluppo e  coesione  in  relazione  ai
fabbisogni effettivi e sulla base  di  un  programma  articolato  per
territorio regionale e per tipologia di  interventi.  Con  la  stessa
delibera sono individuate le  modalita'  di  utilizzo  delle  risorse
assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori ai  sensi  del
decreto legislativo n. 229 del 2011 e di applicazione  di  misure  di
revoca, utilizzando le medesime procedure di cui al  citato  articolo
18 del decreto-legge n. 69 del 2013.