Art. 49 
 
               (Riaccertamento straordinario residui) 
 
  1. Nelle more  del  completamento  della  riforma  della  legge  di
contabilita' e finanza pubblica, di cui alla legge 31 dicembre  2009,
n. 196, il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con  proprio
decreto, d'intesa con le amministrazioni  interessate,  entro  il  31
luglio 2014 adotta un programma straordinario di  riaccertamento  dei
residui  passivi  nonche'  riaccertamento  della  sussistenza   delle
partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio  dello  Stato  in
corrispondenza di residui andati in perenzione, esistenti  alla  data
del 31 dicembre 2013, di cui all'articolo  275,  secondo  comma,  del
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ai fini  della  verifica  della
permanenza dei presupposti indicati all'articolo 34, comma 2,   della
legge  n. 196 del 2009. 
  2. In esito alla rilevazione di cui al comma  1,  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, e' quantificato  per  ciascun
Ministero l'ammontare delle somme iscritte nel conto dei  residui  da
eliminare e, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza
pubblica, si provvede: 
    a) per i residui passivi iscritti in bilancio, alla  eliminazione
degli stessi mediante loro versamento all'entrata ed all'istituzione,
separatamente per la parte corrente  e  per  il  conto  capitale,  di
appositi  fondi  da  iscrivere  negli  stati  di   previsione   delle
Amministrazioni interessate, da ripartire con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  per  il  finanziamento  di   nuovi
programmi di spesa, di quelli gia' esistenti e  per  il  ripiano  dei
debiti fuori bilancio. La dotazione dei predetti fondi e' fissata  su
base  pluriennale,  in  misura  non  superiore  al   50   per   cento
dell'ammontare dei residui eliminati  di  rispettiva  pertinenza.  La
restante parte  e'  destinata  a  finanziare  un  apposito  Fondo  da
iscrivere sullo stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze da ripartire a favore  di  interventi  individuati  con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    b) per  i  residui  passivi  perenti,  alla  cancellazione  delle
relative partite dalle scritture contabili del conto  del  Patrimonio
Generale dello Stato; a  tal  fine,  le  amministrazioni  interessate
individuano i residui non piu'  esigibili,  che  formano  oggetto  di
apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, da
effettuare improrogabilmente entro il 10 luglio 2014. Con la legge di
bilancio  per  gli  anni  2015-2017,  le  somme  corrispondenti  alla
cancellazione dei suddetti importi, fatto salvo quanto previsto  alla
successiva lettera  d),  sono  iscritte  su  base  pluriennale  nella
medesima proporzione nei fondi di cui alla precedente lettera a). 
    c) per i residui passivi perenti, connessi alla  sistemazione  di
partite contabilizzate in conto sospeso, con le medesime modalita' di
comunicazione di cui alla lettera b), alla regolazione  dei  rapporti
di debito con la tesoreria statale; 
    d)  per  i  residui  passivi   relativi   a   trasferimenti   e/o
compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province  autonome  e
agli altri enti  territoriali   le  operazioni  di  cui  al  presente
articolo  vengono  operate  con  il  concorso   degli   stessi   enti
interessati. Con la legge di bilancio  per  gli  anni  2015-2017,  le
somme corrispondenti alla cancellazione  dei  suddetti  importi  sono
iscritte su base  pluriennale  su  appositi  fondi  da  destinare  ai
medesimi enti in relazione ai residui eliminati.