Art. 50 
 
                     (Disposizioni finanziarie) 
 
  1. In relazione a quanto disposto dagli articoli  da  8  a  10,  le
disponibilita' di competenza e di  cassa  delle  spese  del  bilancio
dello Stato per beni e servizi, ad  esclusione  delle  spese  per  il
funzionamento delle istituzioni  scolastiche,  sono  ridotte  di  200
milioni di euro annui per l'anno 2014 e di  300  milioni  di  euro  a
decorrere dal  2015,  secondo  quanto  indicato  nell'allegato  C  al
presente decreto e secondo un criterio di riparto relativo  al  tasso
di adesione agli strumenti di acquisto  messi  a  disposizione  dalle
centrali di committenza. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
ai fini delle successive riduzioni, e' autorizzato ad  accantonare  e
rendere indisponibili le somme  di  cui  al  periodo  precedente.  Le
amministrazioni  possono  proporre  variazioni  compensative,   anche
relative a  missioni  diverse,  nell'ambito  degli  stanziamenti  per
l'acquisto di beni e servizi, entro 60 giorni dalla data  di  entrata
in vigore della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  nel
rispetto  dell'invarianza  sui  saldi  di  finanza  pubblica.   Resta
precluso  l'utilizzo  degli  stanziamenti  di  conto   capitale   per
compensare spese correnti. Le riduzioni previste dal  presente  comma
sono comprensive  degli  effetti  di  contenimento  della  spesa  dei
Ministeri, derivanti dall'applicazione dalle disposizioni  specifiche
volte al contenimento della spesa di cui agli articoli 14, 15,  e  26
del presente decreto. 
  2.  Al  fine  di  consentire  alle  Amministrazioni   centrali   di
razionalizzare  la  gestione  delle   risorse   in   relazione   alle
disposizioni recate dal presente articolo ed evitare la formazione di
debiti fuori bilancio, nelle more  del  completamento  della  riforma
della legge di contabilita' e finanza pubblica di cui alla  legge  31
dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni,  in
via sperimentale per gli anni 2014 e 2015, il Ministro  dell'economia
e delle finanze, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi
di finanza pubblica, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
da comunicare alle Camere, variazioni  compensative,  in  termini  di
competenza e cassa, in ciascuno  stato  di  previsione  della  spesa,
nell'ambito degli stanziamenti  dei  capitoli  rispettivamente  della
categoria 2 - consumi intermedi e della categoria 21  -  investimenti
fissi lordi, previa motivata e documentata richiesta da  parte  delle
Amministrazioni interessate. La compensazione non puo' riguardare  le
spese predeterminate per legge. 
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  8,  comma  3,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge  7  agosto
2012, n. 135, al fine di assicurare  la  riduzione  della  spesa  per
acquisti di beni e servizi per gli enti pubblici di cui al  comma  4,
lettera c), dell'articolo 8 del presente decreto,  nelle  more  della
determinazione  degli  obiettivi  da  effettuarsi  con  le  modalita'
previste dal medesimo  articolo  8,  comma  5,  i  trasferimenti  dal
bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche  costituiti  in
forma societaria, dotati di autonomia finanziaria,  compresi  fra  le
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge
30 dicembre  2009,  n.  196,  con  esclusione  delle  regioni,  delle
province autonome di Trento e di Bolzano, degli  enti  locali,  degli
enti del servizio sanitario nazionale, sono ulteriormente ridotti,  a
decorrere dall'anno 2014 su base annua, in misura pari al 5 per cento
della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Nel  caso
in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione
non  fosse  possibile,  per  gli  enti  interessati  si  applica   la
disposizione di cui ai periodi successivi. Gli enti e  gli  organismi
anche  costituiti  in   forma   societaria,   dotati   di   autonomia
finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello  Stato
adottano interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa
per consumi intermedi in modo da assicurare  risparmi  corrispondenti
alla misura indicata nel periodo precedente; le  somme  derivanti  da
tale  riduzione  sono  versate  annualmente  ad   apposito   capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno  di  ciascun
anno. Il presente comma non si applica agli enti e organismi vigilati
dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli
enti locali. 
  4. Gli enti e organismi  di  cui  al  comma  3  possono  effettuare
variazioni compensative fra  le  spese  soggette  ai  limiti  di  cui
all'articolo 6, commi 8, 12, 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 133, e all'articolo  1,
comma 141, della legge 24  dicembre  2012,  n.  228,  assicurando  il
conseguimento degli obiettivi complessivi di contenimento della spesa
previsti dalle citate  disposizioni  e  il  versamento  dei  relativi
risparmi al bilancio dello Stato. Il comma  10  dell'articolo  6  del
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 133 del 2010, e' soppresso. Qualora, con l'attuazione  delle
misure  di  cui  al  presente  articolo  o  di  ulteriori  interventi
individuati dagli enti stessi  nell'ambito  della  propria  autonomia
organizzativa, non si raggiungano i risparmi previsti  dal  comma  3,
gli enti interessati possono provvedere anche attraverso la riduzione
delle altre risorse destinate a interventi di  natura  corrente,  con
l'esclusione delle spese di personale. 
  5. All'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
le parole "pari al 12 per  cento"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"pari al 15 per cento". 
  6. Al fine di rendere permanente gli sgravi previsti  dall'articolo
1, nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' istituito un apposito fondo  denominato  "Fondo  destinato
alla concessione  di  benefici  economici  a  favore  dei  lavoratori
dipendenti", con una dotazione di 1.930 milioni di euro in termini di
saldo netto da finanziare e di fabbisogno e di 2.685 milioni di  euro
in termini di indebitamento netto per l'anno 2015, di  4.680  milioni
di euro per l'anno 2016, di 4.135 milioni di euro per l'anno  2017  e
di 1.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. 
  7. Al fine di reperire le  risorse  per  assicurare  la  liquidita'
necessaria all'attuazione degli interventi di cui al titolo  III  del
presente  decreto,  nonche'  in  considerazione   del   livello   del
fabbisogno del settore statale definito dal Documento di  economia  e
finanza 2014 approvato con Risoluzione del Parlamento, e' autorizzata
l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a  40.000  milioni
di euro per l'anno 2014. Tali somme concorrono alla  rideterminazione
in aumento del  limite  massimo  di  emissione  di  titoli  di  Stato
stabilito dalla legge di approvazione del bilancio. 
  8. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
titolo III del presente  decreto  e  nelle  more  dell'emissione  dei
titoli di cui al comma 9, il Ministro dell'economia e  delle  finanze
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio e, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad
anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con  l'emissione
di  ordini  di  pagamento  sui  pertinenti  capitoli  di  spesa,   e'
effettuata entro la conclusione  dell'esercizio  in  cui  e'  erogata
l'anticipazione. 
  9. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della  legge  27  dicembre
2013, n. 147, e' sostituito dal seguente: 
"Allegato 1 (Articolo 1, comma 1). 
 
    

               In milioni di euro
+===========================================+=======+=======+=======+
|    Descrizione risultato differenziale    |  2014 |  2015 |  2016 |
+===========================================+=======+=======+=======+
|Livello massimo del saldo netto da         |-59.100|-18.200| -1.200|
|finanziare, al netto delle regolazioni     |       |       |       |
|contabili e debitorie pregresse            |       |       |       |
|(pari a 5.710 milioni di euro per il 2014, |       |       |       |
|a 3.150 milioni di euro per il 2015 e      |       |       |       |
|a 3.150 milioni di euro per il 2016),      |       |       |       |
|tenuto conto degli effetti derivanti       |       |       |       |
|dalla presente legge                       |       |       |       |
+===========================================+=======+=======+=======+
|Livello massimo del ricorso al mercato     |320.000|285.000|250.000|
|finanziario, tenuto conto degli effetti    |       |       |       |
|derivanti dalla presente legge (*)         |       |       |       |
+===========================================+=======+=======+=======+
    
    

+===================================================================+
|(*) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare     |
|prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti con|
|ammortamento a carico dello Stato e comprensivo, per il 2014, di un|
|importo di 4.000 milioni di euro per indebitamento estero relativo |
|a interventi non considerati nel bilancio di previsione.           |
+===================================================================+

    
  10. Agli oneri derivanti dagli articoli  1, 2, 4, comma 11,  5,  9,
comma 9, 16, commi 6 e 7, 27, comma 1, 31, 32, 35, 36, 45, 48,  comma
1, e dal comma 8 del presente articolo, ad esclusione degli oneri cui
si provvede ai sensi del  comma  9  del  presente  articolo,  pari  a
6.563,2 milioni di euro per l'anno 2014, a 6.184,7  milioni  di  euro
per l'anno 2015, a 7.062,8 milioni di euro per l'anno 2016,  a  6.214
milioni di euro per l'anno 2017 e a 4.069 a decorrere dall'anno 2018,
che aumentano a 7.600,839 milioni di euro per l'anno 2014, a  6.229,8
milioni di euro per l'anno 2015, a 6.236 milioni di euro  per  l'anno
2017 e a 4.138,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018  ai  fini
della  compensazione  degli  effetti  in  termini  di  fabbisogno  ed
indebitamento netto, si provvede  mediante  utilizzo  delle  maggiori
entrate e dalle minori spese derivanti dal presente provvedimento.   
  11.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  effettua   il
monitoraggio sulle maggiori entrate per imposta sul  valore  aggiunto
derivanti dalle misure previste dal titolo  III del presente decreto.
Qualora dal monitoraggio emerga un  andamento  che  non  consenta  il
raggiungimento dell'obiettivo di maggior gettito pari a  650  milioni
di euro per l'anno 2014, il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
con  proprio  decreto,  da  emanare  entro  il  30  settembre   2014,
stabilisce l'aumento delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio
2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura  tale  da  assicurare  il
conseguimento del predetto obiettivo. 
  12. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
per l'attuazione del presente decreto.