Art. 56 
 
  1. I titolari debbono risarcire ogni danno derivante dall'esercizio
della loro attivita'. Essi sono tenuti  ad  effettuare  i  versamenti
cauzionali  a  favore  dei  proprietari  dei  terreni  per  le  opere
effettuate  anche  fuori  dell'ambito  dei  titoli,  ai  sensi  degli
articoli 10, 19 e 31 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.