Art. 56 1. I titolari debbono risarcire ogni danno derivante dall'esercizio della loro attivita'. Essi sono tenuti ad effettuare i versamenti cauzionali a favore dei proprietari dei terreni per le opere effettuate anche fuori dell'ambito dei titoli, ai sensi degli articoli 10, 19 e 31 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.