Art. 45
Costituzione e funzionamento della societa' veicolo per la gestione
delle attivita'
1. La societa' veicolo per la gestione delle attivita' e'
costituita per amministrare i beni e i rapporti giuridici a essa
ceduti con l'obiettivo di massimizzarne il valore attraverso una
successiva cessione o la liquidazione della societa' veicolo
medesima. Il capitale della societa' e' interamente o parzialmente
detenuto dal fondo di risoluzione o da autorita' pubbliche.
2. La Banca d'Italia approva, con provvedimento emanato ai sensi
dell'articolo 34, comma 2, lettera c):
a) l'atto costitutivo e lo statuto della societa', nonche' la
strategia e il profilo di rischio;
b) la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e
controllo della societa', l'attribuzione di deleghe e le
remunerazioni.