Art. 46
Cessione
1. La cessione di diritti, attivita' o passivita' dell'ente
sottoposto a risoluzione o dell'ente-ponte a una o piu' societa'
veicolo per la gestione delle attivita' puo' essere disposta, in una
o piu' soluzioni, al verificarsi di almeno uno dei seguenti
presupposti:
a) le condizioni di mercato sono tali che la liquidazione dei
diritti e delle attivita' nell'ambito della procedura concorsuale
applicabile potrebbe avere effetti negativi sui mercati finanziari;
b) la cessione e' necessaria per garantire il corretto
funzionamento dell'ente sottoposto a risoluzione o dell'ente-ponte;
c) la cessione e' necessaria per massimizzare i proventi ricavabili
dalla liquidazione.
2. Il corrispettivo per la cessione e' determinato in conformita'
con la valutazione effettuata ai sensi del Capo I, Sezione II. Il
corrispettivo puo' essere simbolico o anche mancare. Esso puo'
consistere in titoli di debito emessi dalla societa' veicolo. Se il
valore di quanto ceduto e' negativo, l'atto di cessione puo'
prevedere che l'ente sottoposto a risoluzione o l'ente-ponte versi
somme a titolo di corrispettivo per l'assunzione delle passivita' o a
titolo di finanziamento. Resta ferma la disciplina sugli aiuti di
Stato.
3. La societa' veicolo, i componenti dei suoi organi di
amministrazione e controllo, nonche' l'alta dirigenza rispondono solo
per dolo o colpa grave nei confronti degli azionisti e dei creditori
dell'ente sottoposto a risoluzione, nei confronti degli azionisti e
dei creditori dell'ente-ponte e nei confronti degli azionisti e dei
creditori della societa' veicolo.