Art. 32
Stoccaggio delle matrici in ingresso e del digestato
1. Le operazioni di trattamento e lo stoccaggio dei materiali e
delle sostanze destinati alla digestione anaerobica di cui all'art.
22, comma 1, vengono effettuate secondo le disposizioni
specificamente applicabili a ciascuna matrice in ingresso, come
definite ai Titoli II e III. Per le matrici diverse dagli effluenti e
dalle acque reflue, le operazioni di stoccaggio e trattamento
avvengono in maniera da non pregiudicare la tutela dell'ambiente e
della salute umana ed in particolare la qualita' delle acque e
comunque nel rispetto delle disposizioni relative allo stoccaggio dei
letami in caso di materiali palabili, e allo stoccaggio dei liquami
in caso di materiali non palabili.
2. Lo stoccaggio del digestato prodotto dal processo di digestione
anaerobica avviene secondo le modalita' individuate all'art. 12 del
presente decreto qualora tale matrice abbia caratteristiche di non
palabilita', e secondo le modalita' di cui all'articolo11 qualora
abbia caratteristiche di palabilita'.
3. I contenitori per lo stoccaggio del digestato di cui al presente
decreto sono conformi alle disposizioni di cui all'art. 12, fatto
salvo il comma 6 dell'art. 12.