Art. 34 
 
 
   Tecniche di distribuzione e dosi di applicazione del digestato 
 
  1.  Le  tecniche  di  distribuzione  del  digestato  rispettano   i
requisiti stabiliti all'art. 13. 
  2. Le dosi di applicazione dei digestati rispettano il bilancio  di
azoto come definito dal PUA, nonche' i limiti di azoto al  campo  per
le zone vulnerabili e non vulnerabili. 
  3. La frazione liquida del digestato uscente  dalle  operazioni  di
separazione  solido-liquida  viene  destinata  preferibilmente   alla
fertirrigazione.