Art. 34 Tecniche di distribuzione e dosi di applicazione del digestato 1. Le tecniche di distribuzione del digestato rispettano i requisiti stabiliti all'art. 13. 2. Le dosi di applicazione dei digestati rispettano il bilancio di azoto come definito dal PUA, nonche' i limiti di azoto al campo per le zone vulnerabili e non vulnerabili. 3. La frazione liquida del digestato uscente dalle operazioni di separazione solido-liquida viene destinata preferibilmente alla fertirrigazione.