Art. 100 (Requisiti per l'esecuzione dell'appalto) 1. Le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti particolari per l'esecuzione del contratto, purche' siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parita' di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita', innovazione e siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando o nel capitolato d'oneri. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali e ambientali. 2. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare i requisiti particolari nell'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.