Art. 102 
 
 
                             (Collaudo) 
 
  1. Il responsabile unico del  procedimento  controlla  l'esecuzione
del  contratto  congiuntamente  al  direttore   dell'esecuzione   del
contratto. 
  2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori  e  a
verifica di conformita'  per  i  servizi  e  per  le  forniture,  per
certificare che l'oggetto del contratto in  termini  di  prestazioni,
obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche  e  qualitative  sia
stato  realizzato  ed  eseguito   nel   rispetto   delle   previsioni
contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione
o affidamento. Per i contratti pubblici  di  importo  inferiore  alla
soglia europea di cui all'articolo 35 il certificato di collaudo  dei
lavori  e  il  certificato  di  verifica  di  conformita',  nei  casi
espressamente individuati dal decreto di  cui  al  comma  8,  possono
essere sostituiti dal certificato di regolare  esecuzione  rilasciato
per i lavori dal direttore dei lavori e dal  responsabile  unico  del
procedimento per i servizi e le forniture su richiesta del  direttore
dell'esecuzione, se nominato. 
  3.  Il  collaudo  finale  deve  avere  luogo  non  oltre  sei  mesi
dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi,  individuati  dal  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma  8,
di particolare complessita' dell'opera da collaudare, per i quali  il
termine puo' essere elevato  sino  ad  un  anno.  Il  certificato  di
collaudo ha  carattere  provvisorio  e  assume  carattere  definitivo
decorsi due anni  dalla  sua  emissione.  Decorso  tale  termine,  il
collaudo si intende tacitamente approvato ancorche' l'atto formale di
approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla  scadenza  del
medesimo termine. 
  4. All'esito positivo del collaudo o della verifica di  conformita'
il responsabile unico del procedimento  rilascia  il  certificato  di
pagamento   ai   fini   dell'emissione   della   fattura   da   parte
dell'appaltatore. Il certificato di pagamento e' rilasciato non oltre
il novantesimo giorno  dall'emissione  del  certificato  di  collaudo
provvisorio ovvero del  certificato  di  regolare  esecuzione  e  non
costituisce  presunzione  di  accettazione   dell'opera,   ai   sensi
dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 
  5. Salvo quanto disposto  dall'articolo  1669  del  codice  civile,
l'appaltatore risponde  per  la  difformita'  e  i  vizi  dell'opera,
ancorche' riconoscibili, purche' denunciati dalla stazione appaltante
prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. 
  6. Per effettuare le attivita'  di  controllo  sull'esecuzione  dei
contratti pubblici di cui al comma 1, le stazioni appaltanti nominano
tra  i  propri  dipendenti  o  dipendenti  di  altre  amministrazioni
pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata  alla
tipologia  e  caratteristica  del  contratto,  il  cui  compenso   e'
contenuto nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113.  Per  i
lavori, il dipendente nominato collaudatore ovvero tra  i  dipendenti
nominati collaudatori, e' individuato il collaudatore delle strutture
per  la  redazione  del  collaudo  statico.  Per  accertata   carenza
nell'organico   della   stazione   appaltante   ovvero    di    altre
amministrazioni  pubbliche,  le  stazioni  appaltanti  individuano  i
componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8. 
  7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di  verifica
di conformita': 
  a) ai magistrati  ordinari,  amministrativi  e  contabili,  e  agli
avvocati e procuratori dello Stato, in attivita' di servizio  e,  per
appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di
rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 a quelli  in  quiescenza
nella regione/regioni ove e' stata svolta l'attivita' di servizio; 
  b)   ai   dipendenti   appartenenti   ai   ruoli   della   pubblica
amministrazione in trattamento di quiescenza per  appalti  di  lavori
pubblici di  importo  pari  o  superiore  alle  soglie  di  rilevanza
comunitaria di cui all'articolo 35 ubicati nella regione/regioni  ove
e' stata svolta l'attivita' di servizio; 
  c) a coloro che nel triennio antecedente hanno  avuto  rapporti  di
lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi
titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto; 
  d) a coloro che hanno, comunque, svolto  o  svolgono  attivita'  di
controllo,  verifica,  progettazione,  approvazione,  autorizzazione,
vigilanza o direzione sul contratto da collaudare. 
  8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
su proposta del Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,  sentita
l'ANAC,  sono  disciplinate  e  definite  le  modalita'  tecniche  di
svolgimento del collaudo, nonche' i casi in  cui  il  certificato  di
collaudo dei lavori e  il  certificato  di  verifica  di  conformita'
possono essere sostituiti  dal  certificato  di  regolare  esecuzione
rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data di entrata in  vigore
di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 16. 
  9. Al termine del lavoro sono redatti: 
  a) per i beni del patrimonio culturale  un  consuntivo  scientifico
predisposto dal direttore dei lavori o, nel  caso  di  interventi  su
beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e  a
materiali  storicizzati  di  beni  immobili  di   interesse   storico
artistico o archeologico, da restauratori di beni culturali, ai sensi
dalla  normativa  vigente,  quale  ultima  fase  del  processo  della
conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di
intervento sul bene; i  costi  per  la  elaborazione  del  consuntivo
scientifico sono previsti nel quadro economico dell'intervento; 
  b) l'aggiornamento del piano di manutenzione; 
  c) una relazione  tecnico-scientifica  redatta  dai  professionisti
afferenti  alle  rispettive  competenze,  con  l'esplicitazione   dei
risultati culturali e scientifici raggiunti. 
 
          Note all'art. 102 
              - Si riporta l'articolo 1666 del Codice civile: 
              "Art. 1666 (Verifica e pagamento di singole partite) 
              Se si tratta di opera da eseguire per partite, ciascuno
          dei contraenti puo' chiedere che la verifica avvenga per le
          singole partite. In tal caso l'appaltatore  puo'  domandare
          il pagamento in proporzione dell'opera eseguita. 
              Il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di
          opera pagata; non produce questo effetto il  versamento  di
          semplici acconti.". 
              - Si riporta l'articolo 1669 del Codice civile: 
              "Art. 1669 (Rovina e difetti di cose immobili) 
              Quando si tratta di edifici o di  altre  cose  immobili
          destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel  corso
          di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del  suolo
          o per difetto della  costruzione,  rovina  in  tutto  o  in
          parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o  gravi
          difetti, l'appaltatore e' responsabile  nei  confronti  del
          committente e dei suoi aventi causa, purche' sia  fatta  la
          denunzia entro un anno dalla scoperta. 
              Il diritto del committente  si  prescrive  in  un  anno
          dalla denunzia.".