Art. 105 
 
                            (Subappalto) 
 
  1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice di
norma eseguono in  proprio  le  opere  o  i  lavori,  i  servizi,  le
forniture compresi nel contratto. Il contratto non puo' essere ceduto
a pena di nullita'. E' ammesso il subappalto secondo le  disposizioni
del presente articolo. 
  2. Il subappalto e' il contratto con il quale l'appaltatore  affida
a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto
del contratto di appalto. Costituisce comunque  subappalto  qualsiasi
contratto avente  ad  oggetto  attivita'  del  contratto  di  appalto
ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Fatto salvo
quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non puo' superare
la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del  contratto  di
lavori, servizi o forniture. Gli appalti di lavori non  costituiscono
comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera,  le
forniture con posa in opera e i noli a  caldo,  se  singolarmente  di
importo inferiore al  2  per  cento  dell'importo  delle  prestazioni
affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora  l'incidenza
del costo della manodopera e del personale non sia  superiore  al  50
per cento  dell'importo  del  contratto  da  affidare.  L'affidatario
comunica  alla   stazione   appaltante,   prima   dell'inizio   della
prestazione, per tutti  i  sub-contratti  che  non  sono  subappalti,
stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del  sub-contraente,
l'importo  del  sub-contratto,  l'oggetto  del  lavoro,  servizio   o
fornitura  affidati.  Sono,  altresi',   comunicate   alla   stazione
appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso
del sub-contratto. E'  altresi'  fatto  obbligo  di  acquisire  nuova
autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del  subappalto  subisca
variazioni e l'importo dello stesso sia  incrementato  nonche'  siano
variati i requisiti di cui al comma 7. 
  3. Le seguenti categorie  di  forniture  o  servizi,  per  le  loro
specificita',  non  si  configurano  come   attivita'   affidate   in
subappalto: 
  a) l'affidamento di attivita' specifiche a lavoratori autonomi, per
le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante; 
  b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici; 
  c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a  20.000,00  euro
annui a imprenditori  agricoli  nel  comuni  classificati  totalmente
montani  di  cui   all'elenco   dei   comuni   italiani   predisposto
dall'Istituto nazionale  di  statistica  (ISTAT),  ovvero  ricompresi
nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno  1993,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 53  alla  Gazzetta  ufficiale
della Repubblica italiana n. 141 del  18  giugno  1993,  nonche'  nei
comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28
dicembre 2001, n. 448. 
  4. I soggetti affidatari dei contratti di cui  al  presente  codice
possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i  servizi  o  le
forniture  compresi  nel  contratto,  previa   autorizzazione   della
stazione appaltante purche' : 
  a) tale facolta' sia prevista espressamente nel bando di gara anche
limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata  la
categoria o le categorie per le quali e' ammesso il subappalto. Tutte
le  prestazioni  nonche'  le  lavorazioni,  a   qualsiasi   categoria
appartengano, sono subappaltabili; 
  b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o  le  parti  di
opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e  forniture
che intendono subappaltare o concedere in cottimo; 
  c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori  dei
motivi di esclusione di cui all'articolo 80. 
  5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi  restando
i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non puo'
superare il trenta per cento dell'importo  delle  opere  e  non  puo'
essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. 
  6. E' obbligatoria l'indicazione  della  terna  di  subappaltatori,
qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture siano  di  importo
pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per i quali non
sia necessaria una particolare specializzazione. In tal caso il bando
o avviso con cui si indice la gara prevedono tale obbligo. Nel  bando
o nell'avviso la stazione appaltante puo' prevedere ulteriori casi in
cui e' obbligatoria l'indicazione della terna anche sotto  le  soglie
di cui all'articolo 35. 
  7. L'affidatario deposita il  contratto  di  subappalto  presso  la
stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo
inizio dell'esecuzione delle relative  prestazioni.  Al  momento  del
deposito del contratto di subappalto presso  la  stazione  appaltante
l'affidatario trasmette  altresi'  la  certificazione  attestante  il
possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di  qualificazione
prescritti  dal  presente  codice  in  relazione   alla   prestazione
subappaltata  e  la  dichiarazione  del   subappaltatore   attestante
l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione  di  cui
all'articolo  80.  Il  contratto  di  subappalto,   corredato   della
documentazione  tecnica,  amministrativa   e   grafica   direttamente
derivata dagli  atti  del  contratto  affidato,  indica  puntualmente
l'ambito operativo del subappalto sia in  termini  prestazionali  che
economici. 
  8. Il contraente principale e' responsabile in  via  esclusiva  nei
confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario e' responsabile
in  solido  con  il  subappaltatore  in   relazione   agli   obblighi
retributivi e contributivi, ai sensi  dell'articolo  29  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al  comma
13, lettere a) e c), l'appaltatore e' liberato dalla  responsabilita'
solidale di cui al primo periodo. 
  9.  L'affidatario  e'  tenuto   ad   osservare   integralmente   il
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti  collettivi
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale si eseguono  le  prestazioni.  E',  altresi',  responsabile  in
solido  dell'osservanza  delle   norme   anzidette   da   parte   dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per  le  prestazioni
rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite,  i
subappaltatori,   trasmettono   alla   stazione   appaltante    prima
dell'inizio dei lavori la documentazione di  avvenuta  denunzia  agli
enti  previdenziali,  inclusa   la   Cassa   edile,   ove   presente,
assicurativi e antinfortunistici, nonche' copia del piano di  cui  al
comma 16 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito
dell'appalto o del  subappalto,  la  stazione  appaltante  acquisisce
d'ufficio il documento unico di regolarita' contributiva in corso  di
validita' relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. 
  10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso
di ritardo nel  pagamento  delle  retribuzioni  dovute  al  personale
dipendente  dell'esecutore  o  del  subappaltatore  o  dei   soggetti
titolari di subappalti e cottimi, nonche'  in  caso  di  inadempienza
contributiva  risultante   dal   documento   unico   di   regolarita'
contributiva, si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  30,
commi 5 e 6. 
  11. Nel caso di formale contestazione delle  richieste  di  cui  al
comma  precedente,  il  responsabile  del  procedimento  inoltra   le
richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro
per i necessari accertamenti. 
  12. L'affidatario deve provvedere  a  sostituire  i  subappaltatori
relativamente  ai  quali  apposita  verifica  abbia   dimostrato   la
sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. 
  13.   La   stazione   appaltante   corrisponde   direttamente    al
subappaltatore,  al  cottimista,  al  prestatore  di  servizi  ed  al
fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli
stessi eseguite nei seguenti casi: 
  a) quando il subappaltatore o il cottimista e' una  microimpresa  o
piccola impresa; 
  b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; 
  c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto  lo
consente; 
  14. L'affidatario deve praticare, per le  prestazioni  affidate  in
subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione,
con ribasso non superiore al venti  per  cento,  nel  rispetto  degli
standard  qualitativi  e  prestazionali  previsti  nel  contratto  di
appalto. L'affidatario corrisponde i costi della  sicurezza  e  della
manodopera, relativi alle prestazioni affidate  in  subappalto,  alle
imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione  appaltante,
sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della  sicurezza  in
fase di esecuzione, ovvero  il  direttore  dell'esecuzione,  provvede
alla   verifica   dell'effettiva    applicazione    della    presente
disposizione.  L'affidatario  e'  solidalmente  responsabile  con  il
subappaltatore degli adempimenti, da parte di  questo  ultimo,  degli
obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 
  15. Per i lavori, nei cartelli  esposti  all'esterno  del  cantiere
devono essere  indicati  anche  i  nominativi  di  tutte  le  imprese
subappaltatrici. 
  16. Al fine di contrastare  il  fenomeno  del  lavoro  sommerso  ed
irregolare,  il  documento  unico  di  regolarita'  contributiva   e'
comprensivo della verifica della  congruita'  della  incidenza  della
mano  d'opera  relativa  allo  specifico  contratto  affidato.   Tale
congruita', per i lavori edili e' verificata  dalla  Cassa  edile  in
base all'accordo assunto a livello nazionale  tra  le  parti  sociali
firmatarie del contratto collettivo nazionale  comparativamente  piu'
rappresentative per l'ambito del settore edile ed  il  Ministero  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali;  per  i  lavori  non  edili  e'
verificata in comparazione  con  lo  specifico  contratto  collettivo
applicato. 
  17. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile
2008, n. 81 sono messi  a  disposizione  delle  autorita'  competenti
preposte  alle  verifiche  ispettive  di  controllo   dei   cantieri.
L'affidatario  e'  tenuto  a  curare  il  coordinamento  di  tutti  i
subappaltatori  operanti  nel  cantiere,  al  fine  di  rendere   gli
specifici piani redatti dai singoli  subappaltatori  compatibili  tra
loro  e  coerenti   con   il   piano   presentato   dall'affidatario.
Nell'ipotesi di  raggruppamento  temporaneo  o  di  consorzio,  detto
obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico  di  cantiere  e'
responsabile del rispetto del piano da  parte  di  tutte  le  imprese
impegnate nell'esecuzione dei lavori. 
  18. L'affidatario che si avvale del subappalto o del  cottimo  deve
allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di  collegamento
a norma dell'articolo 2359 del codice  civile  con  il  titolare  del
subappalto  o  del  cottimo.  Analoga   dichiarazione   deve   essere
effettuata  da  ciascuno  dei  soggetti  partecipanti  nel  caso   di
raggruppamento  temporaneo,  societa'  o   consorzio.   La   stazione
appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4
entro trenta giorni  dalla  relativa  richiesta;  tale  termine  puo'
essere prorogato una sola volta, ove ricorrano  giustificati  motivi.
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto,  l'autorizzazione
si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo  inferiore
al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o  di  importo
inferiore   a   100.000   euro,   i   termini   per    il    rilascio
dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante  sono  ridotti
della meta'. 
  19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non  puo'
formare oggetto di ulteriore subappalto. 
  20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano  anche
ai raggruppamenti temporanei e alle societa' anche consortili, quando
le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire  direttamente
le   prestazioni   scorporabili,   nonche'   alle   associazioni   in
partecipazione quando l'associante non intende eseguire  direttamente
le  prestazioni  assunte  in  appalto;  si  applicano  altresi'  agli
affidamenti con procedura negoziata. 
  21. E' fatta salva la facolta' per le regioni a statuto speciale  e
per le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  sulla  base  dei
rispettivi statuti  e  delle  relative  norme  di  attuazione  e  nel
rispetto  della  normativa  comunitaria  vigente   e   dei   principi
dell'ordinamento  comunitario,  di  disciplinare  ulteriori  casi  di
pagamento di retto dei subappaltatori. 
  22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati  necessari  per
la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo  83,  comma
1,  e  all'articolo  84,  comma  4,  lettera   d),   all'appaltatore,
scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la  categoria
di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono
richiedere alle  stazioni  appaltanti  i  certificati  relativi  alle
prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite. 
 
          Note all'art. 105 
              - La circolare  del  Ministero  delle  finanze  del  14
          giugno 1993, n.  9/249  (Imposta  comunale  sugli  immobili
          (ICI). Decreto legislativo n. 504 del 30  dicembre  1992  -
          Esenzione di cui all'art. 7, lettera h) - Terreni  agricoli
          ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai  sensi
          dell'art. 15 della legge  27  dicembre  1977,  n.  984)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1993,  n.141,
          S.O. n. 53. 
              -  Si  riporta  l'allegato  A  annesso  alla  legge  28
          dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (Legge
          finanziaria 2002): 
              "Allegato A 
              (Articolo 25, comma 7) 
              Isole Tremiti 
              1.  San  Nicola:  San  Nicola,  San  Domino,   Capraia,
          Pianosa. 
              Mare: da un miglio dalla  costa  continentale  fino  al
          limite delle acque territoriali. 
              Pantelleria 
              2. Pantelleria. 
              Mare: per un raggio di 20 miglia intorno all'isola. 
              Isole Pelagie 
              3. Lampedusa: Lampedusa, Lampione, Linosa. 
              Mare: per un raggio di 40  miglia  intorno  a  ciascuna
          isola. 
              Isole Egadi 
              4. Favignana: Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica. 
              Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana  e  per  un
          raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. 
              5. Ustica: Ustica. 
              Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana  e  per  un
          raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. 
              Isole Eolie 
              6.  Lipari:   Lipari,   Vulcano,   Alicudi,   Filicudi,
          Stromboli, Panarea. 
              Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana  e  per  un
          raggio di 20 miglia nelle altre direzioni, ma non oltre  la
          meta' della distanza tra Lipari e Salina. 
              7. Salina: Salina. 
              Mare: fino alla meta' della distanza da Lipari e per un
          raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. 
              Isole Sulcitane 
              8. San Pietro: Sant'Antioco, San Pietro. 
              Mare: fino alla costa  sarda  da  Capo  Pecora  a  Capo
          Teulada e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. 
              Isole del Nord Sardegna 
              9. La Maddalena: La Maddalena, Caprera, Santo  Stefano,
          Spargi, Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio,  Tavolara,
          Molara, Asinara. 
              Mare: fino al confine delle acque territoriali  con  la
          Corsica, fino alla costa sarda e per un raggio di 20 miglia
          nelle altre direzioni. 
              Isole Partenopee 
              10. Procida: Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara. 
              Mare. l'intero golfo di Napoli. 
              Isole Ponziane 
              11. Ponza, Palmarola, Zannone. 
              Mare: fino a 1 miglio dalla  costa  laziale  e  per  un
          raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. 
              12. Ventotene: Ventotene, Santo Stefano. 
              Mare: per un raggio di 20  miglia  intorno  a  ciascuna
          isola. 
              Isole Toscane 
              13. Elba: Elba, Pianosa, Montecristo. 
              Mare: fino alla costa toscana da Piombino a Punta Ala e
          fino al confine delle acque territoriali con la Corsica. 
              14. Giglio: Isola del Giglio,  Giannutri,  Formiche  di
          Grosseto. 
              Mare: fino alla costa da Punta Ala all'Argentario e per
          un raggio di 15 miglia nelle altre direzioni. 
              15. Capraia: Capraia, Gorgona, Secche della Meloria. 
              Mare: fino al confine delle acque territoriali  con  la
          Corsica e fino alla costa toscana da Piombino a Livorno. 
              Isole del Mare Ligure 
              16.  Arcipelago  di  Porto  Venere:   Palmaria,   Tino,
          Tinetto. 
              Mare:  fino  alla  costa  della  punta  di  San  Pietro
          all'altezza della diga foranea di La Spezia e per un raggio
          di 20 miglia nelle altre direzioni. 
              Isola del lago d'Iseo 
              16-bis. Monte Isola.". 
              - Si riporta l'articolo 29 del decreto  legislativo  10
          settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia
          di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla  legge  14
          febbraio 2003, n. 30): 
              "Art. 29 (Appalto) 
              1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel
          presente titolo,  il  contratto  di  appalto,  stipulato  e
          regolamentato  ai  sensi  dell'articolo  1655  del   codice
          civile, si distingue dalla somministrazione di  lavoro  per
          la   organizzazione   dei   mezzi   necessari   da    parte
          dell'appaltatore, che puo' anche  risultare,  in  relazione
          alle  esigenze  dell'opera  o  del  servizio   dedotti   in
          contratto,  dall'esercizio  del  potere   organizzativo   e
          direttivo   nei   confronti   dei   lavoratori   utilizzati
          nell'appalto, nonche'  per  la  assunzione,  da  parte  del
          medesimo appaltatore, del rischio d'impresa. 
              2. Salvo diversa disposizione dei contratti  collettivi
          nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro
          e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative  del
          settore che  possono  individuare  metodi  e  procedure  di
          controllo e di verifica della regolarita' complessiva degli
          appalti, in caso di appalto  di  opere  o  di  servizi,  il
          committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in
          solido  con  l'appaltatore,  nonche'  con  ciascuno   degli
          eventuali subappaltatori entro il limite di due anni  dalla
          cessazione dell'appalto, a corrispondere  ai  lavoratori  i
          trattamenti retributivi, comprese le quote  di  trattamento
          di fine rapporto, nonche' i contributi  previdenziali  e  i
          premi  assicurativi  dovuti  in  relazione  al  periodo  di
          esecuzione  del  contratto  di  appalto,  restando  escluso
          qualsiasi obbligo per le sanzioni civili  di  cui  risponde
          solo il  responsabile  dell'inadempimento.  Il  committente
          imprenditore o datore di lavoro e'  convenuto  in  giudizio
          per il  pagamento  unitamente  all'appaltatore  e  con  gli
          eventuali   ulteriori   subappaltatori.   Il    committente
          imprenditore o datore di lavoro puo' eccepire, nella  prima
          difesa,  il  beneficio  della  preventiva  escussione   del
          patrimonio  dell'appaltatore  medesimo  e  degli  eventuali
          subappaltatori.  In  tal  caso  il   giudice   accerta   la
          responsabilita'  solidale  di  tutti  gli   obbligati,   ma
          l'azione esecutiva puo' essere intentata nei confronti  del
          committente imprenditore  o  datore  di  lavoro  solo  dopo
          l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore  e
          degli  eventuali  subappaltatori.  Il  committente  che  ha
          eseguito il pagamento e' tenuto, ove previsto, ad assolvere
          gli  obblighi  del  sostituto  d'imposta  ai  sensi   delle
          disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n.  600,  e  puo'  esercitare  l'azione  di
          regresso nei confronti del coobbligato  secondo  le  regole
          generali. 
              3.  L'acquisizione   del   personale   gia'   impiegato
          nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore,
          in forza di legge, di  contratto  collettivo  nazionale  di
          lavoro,  o  di  clausola  del  contratto   d'appalto,   non
          costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda. 
              3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato  in
          violazione di quanto disposto dal comma  1,  il  lavoratore
          interessato puo' chiedere, mediante  ricorso  giudiziale  a
          norma dell'articolo 414 del  codice  di  procedura  civile,
          notificato anche soltanto al soggetto che ne ha  utilizzato
          la prestazione, la costituzione di un  rapporto  di  lavoro
          alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica
          il disposto dell'articolo 27, comma 2. 
              3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18
          e 19, le  disposizioni  di  cui  al  comma  2  non  trovano
          applicazione qualora il committente sia una persona  fisica
          che non esercita attivita' di impresa o professionale.". 
              -  Il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,   n.   81
          (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto  2007,  n.
          123, in materia di tutela della salute  e  della  sicurezza
          nei  luoghi  di  lavoro)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O.. 
              - Si riporta l'articolo 2359 del Codice civile: 
              "Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate) 
              Sono considerate societa' controllate: 
              1) le societa' in cui un'altra societa'  dispone  della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 
              2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
          sufficienti   per   esercitare    un'influenza    dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
              3) le societa' che sono sotto  influenza  dominante  di
          un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincoli
          contrattuali con essa. 
              Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del  primo
          comma si  computano  anche  i  voti  spettanti  a  societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 
              Sono considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali
          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un
          decimo  se  la  societa'  ha  azioni  quotate  in   mercati
          regolamentati.".